Trasparenza degli Enti del Terzo Settore: quali obblighi?
Gli Enti del Terzo Settore devono rispettare diversi obblighi a livello di trasparenza: alcuni di questi doveri sono stati introdotti o modificati con la Riforma del Terzo Settore. Ma cosa si intende, in generale, quando si parla di trasparenza nel caso degli ETS?
Se per quanto riguarda la gestione della pubblica amministrazione il criterio della trasparenza è stato un aspetto definito e regolamentato con molta attenzione, ed è stato regolato dal legislatore tramite il d.lgs. n 33/2013, nel settore degli enti privati lo è stato meno. Per capire cosa si intende per trasparenza, quindi, vale la pena rifarsi alla definizione data dal professor Albert Meijer, secondo il quale con il termine si intende una “disponibilità di informazioni su un soggetto che consente agli altri attori di monitorare il lavoro e la performance di questo attore”.
Ma quali sono nel concreto gli obblighi di trasparenza per gli Enti del Terzo Settore?
Gli obblighi di trasparenza per gli Enti del Terzo Settore: il RUNTS
Un ETS è chiamato a essere trasparente innanzitutto per garantire alti livelli di accountability e fiducia verso i donatori e la comunità.
Il primo e fondamentale obbligo di trasparenza per un Ente del Terzo Settore è, a partire dalla Riforma, quello di essere iscritto al RUNTS, ovvero al Registro unico nazionale del Terzo settore, così come disciplinato dal Titolo VI del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e come attuato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106/2020. Non è infatti possibile dichiararsi come ETS senza essere stati inseriti nel RUNTS, step che permette di acquisire tale qualifica, di accedere ai benefici e agevolazioni previste per gli enti del Terzo Settore, e di ottenere eventualmente la personalità giuridica di diritto privato.
Trasparente per definizione, essendo pubblico e accessibile a chiunque per via telematica, il RUNTS garantisce con la sua pubblicità un alto livello di trasparenza agli enti, perché consente a tutti di consultare le informazioni come il patrimonio, l’organizzazione e la fiscalità di un ente.
A partire dall’iscrizione al RUNTS, per poter mantenere il proprio nome al suo interno, un ETS deve rispettare tanti altri obblighi, quali la stesura del bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, nonché per esempio l’aggiornamento degli atti depositati al RUNTS in caso di modifiche statutarie, di delibere di trasformazione o di fusione, di dichiarazione di accreditamento per il 5×1000 e via dicendo, fino ad arrivare alla perdita della natura non commerciale.
Gli obblighi di trasparenza per gli ETS: la denominazione
Tra gli obblighi di trasparenza di un ETS c’è quello relativo alla denominazione. Come specificato dall’articolo 12 del Codice del Terzo Settore, la denominazione dell’ente “deve contenere l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico”. Nel caso di un’Associazione di Promozione Sociale, ad esempio, dovrà essere presente la sigla APS o l’intera etichetta “Associazione di Promozione Sociale”; nel caso di un’Organizzazione di Volontariato, l’intera dicitura o l’acronimo ODV, e così via a seconda della specifica tipologia di ente.
Il bilancio dell’esercizio
Tra gli obblighi degli ETS in materia di trasparenza c’è ovviamente anche quello relativo alla stesura del bilancio di esercizio. Si parla nello specifico dei dati relativi allo stato patrimoniale, al rendiconto gestionale e alla relazione di missione, così come riportato nell’articolo 13 del Codice del Terzo Settore.
Vale sempre la pena ricordare che c’è una netta semplificazione per gli ETS più piccoli e senza personalità giuridica, e più nello specifico per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 300.000 euro (il limite è stato innalzato Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rispetto al precedente limite dei 220.000 euro con la circolare n. 6 del 9 agosto 2024): queste realtà possono limitarsi a redigere un semplice rendiconto per cassa. Gli ETS con entrate ancora più contenute, ossia inferiori a 60.000 euro, possono invece redigere un rendiconto per cassa ancora più semplificato. Per quanto riguarda invece le imprese sociali e gli ETS “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” che superano 1 milione di euro, l’obbligo è invece quello della redazione del bilancio sociale, da depositare nel RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno e pubblicato sul proprio sito web ufficiale.
I diritti degli associati
Alcuni diritti degli associati costruiscono dei doveri di trasparenza per il relativo ente del Terzo Settore. La vita interna a un ente è infatti regolata da alcune norme piuttosto specifiche, come per esempio quella importantissima che assicura agli aderenti di un ETS di poter “esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto”, così come previsto dall’articolo 15 del Codice. Il riferimento va a documenti come il libro delle adunanze e delle deliberazioni, il registro dei volontari e il libro degli associati stessi.
I rapporti con gli enti pubblici
Non stupisce che anche i rapporti con gli enti pubblici degli ETS siano regolati da degli obblighi in fatto di trasparenza, in particolar modo per quanto concerne l’uso di risorse pubbliche. Come è noto, il Codice del Terzo Settore introduce e regola le attività di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, toccando anche il tema delle convenzioni. Qui viene sottolineata la necessità di pubblicare tutti gli atti di indizione dei procedimenti, per permettere una reale trasparenza amministrativa.
Forme di liberalità
Non vanno infine dimenticati gli obblighi di trasparenza degli ETS nei confronti della comunità, e in particolar modo delle persone che effettuano delle donazioni verso gli enti. Come è noto, la raccolta fondi è un’attività preziosa per gli Enti del Terzo Settore: il Codice ricorda in questo caso che questa attività deve avvenire “nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico”. Ne consegue tra le altre cose che gli ETS non commerciali sono chiamati a predisporre un rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi svolte nell’esercizio precedente, da depositare nel RUNTS entro il 30 giugno, ogni anno.
Per approfittare del social bonus, e quindi del credito di imposta speciale per le erogazioni liberali, l’ETS deve inoltre aver presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto che preveda il recupero di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità, o di immobili pubblici abbandonati. Tali beni devono inoltre essere stati assegnati all’ETS, e impiegati esclusivamente per delle attività non commerciali e di interesse generale.
Come si è visto, per rispettare gli obblighi di trasparenza gli ETS devono gestire la redazione e pubblicazione di bilanci e rendiconti, rendere disponibili informazioni finanziarie e libri sociali e altro ancora. Terzo Settore in Cloud di TeamSystem è un software gestionale semplice e intuitivo che facilita la gestione amministrativa, contabile e operativa di ogni ETS, dalla redazione e gestione di libri sociali e documenti contabili, al controllo dei flussi di cassa, fino alle raccolte fondi e tanto altro. Scopri tutte le sue funzionalità.