Guida alla trasformazione di un’associazione in fondazione
La Riforma del Terzo Settore ha apportato molte modifiche al mondo del non profit, arrivando persino ad arricchire – per mezzo del Codice del Terzo Settore introdotto dal decreto legislativo 117/2017 – il Codice civile. Un’aggiunta molto importante, da questo punto di vista, è quella riguardante la possibilità di trasformare un’associazione in una fondazione, così come previsto dall’articolo 98 dello stesso Codice: approfondiamo questo aspetto.
Cosa dice il Codice del Terzo Settore su trasformazioni, fusioni e scissioni
L’articolo 98 del d.lgs. 117/2017 ha introdotto nel Codice civile l’art. 42 bis: non si tratta quindi di una modifica, quanto invece di un’aggiunta. Qui si legge che “se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”. Non è una precisazione da poco. A partire da questa aggiunta operata dal Codice del Terzo Settore, infatti, anche l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata in causa.
Prima di approfondire il punto di vista dell’AdE, c’è da sottolineare il fatto che, essendo l’articolo 42 bis integrato nel Codice civile il Codice civile, la possibilità di trasformazione, fusione o scissione vale sia per gli Enti del Terzo Settore, sia per quelli esterni ad esso.
La trasformazione dell’associazione in fondazione: cosa dice l’Agenzia delle Entrate
Per capire come e quando effettivamente sia possibile la trasformazione di un’associazione in una fondazione è necessario andare alla Risoluzione n. 63/E del 28.06.2019 dell’Agenzia delle Entrate: qui viene citato espressamente l’articolo 42 bis del Codice civile così come arricchito dal Codice del Terzo Settore, per poi confermare il fatto che con la trasformazione l’associazione che diventa fondazione conserva tutti i diritti e gli obblighi precedenti; e ancora, che pur a processo di trasformazione terminato, l’ente prosegue tutti i rapporti – anche di natura processuale – avviati in precedenza.
Con questa Risoluzione l’Agenzia indica anche l’imposta per le trasformazioni: a tale scopo viene ricordato l’art. 4, comma 1, lettera c), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, dove viene per l’appunto indicata un’imposta fissa di 200,00 euro per le modifiche statuarie, ivi comprese per l’appunto le trasformazioni. Nel caso di associazione definita come ente commerciale che si trasforma in fondazione a sua volta commerciale, l’Agenzia delle Entrate indica come applicabile “all’atto di trasformazione in esame l’imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro”; nello stesso caso, inoltre, si ritiene applicabile il regime di neutralità fiscale, così come normato all’art. 170, comma 1, del TUIR.
L’iter da seguire per la trasformazione dell’associazione in fondazione
Resta da capire a questo punto come si articola nel concreto la procedura per trasformare un’associazione in una fondazione, seguendo la strada aperta dal Codice civile attraverso la Riforma del Terzo Settore. Tutto parte dal progetto di trasformazione, che deve essere oggetto di delibera del Consiglio di amministrazione dell’associazione. In questo progetto devono essere presenti degli elementi obbligatori come:
- i dati dell’associazione, quali denominazione, tipo e sede;
- lo statuto della futura fondazione;
- la situazione patrimoniale dell’associazione, approvata dall’organo di amministrazione, completa dell’elenco degli eventuali creditori. Va specificato che la situazione patrimoniale deve essere aggiornata a non più di 120 giorni di distanza. Nel caso in cui sia stato concluso entro i 6 mesi precedenti, può essere utilizzato a questo scopo anche il bilancio dell’ultimo esercizio;
- una relazione che descriva e motivi il progetto di trasformazione sia dal punto di vista giuridico che economico.
Il progetto di trasformazione da associazione a fondazione, così come deliberato dal Consiglio, deve essere restare depositato in copia presso la sede dell’ente per i 30 giorni precedenti la deliberazione finale da parte dell’Assemblea dei soci in seduta straordinaria; la delibera in questione deve essere assunta alla presenza di un notaio. Per quanto riguarda i quorum, tutto dipende da quando contenuto nello statuto dell’associazione nei passaggi tesi a normare i quorum costitutivi e deliberativi della assemblea straordinaria. Infine, la delibera redatta per atto pubblico deve essere depositata nel Registro Persone Giuridiche, per diventare effettiva 60 giorni dopo.
Vale la pena ricordare, in chiusura, che Terzo Settore in Cloud è il gestionale sviluppato da TeamSystem sia per le associazioni che per le fondazioni, come anche per cooperative sociali, ODV ed enti filantropici. In caso di trasformazione, quindi, sarà possibile continuare a utilizzare lo stesso software per gestire tutti gli aspetti amministrativi, operativi e contabili dell’ente, semplicemente apportando le modifiche necessarie.