Retribuzioni Terzo Settore: cosa sapere sui limiti

21.06.2024 - Tempo di lettura: 8'
Retribuzioni Terzo Settore: cosa sapere sui limiti

Quando si parla dei limiti relativi alle retribuzioni nel Terzo Settore è bene avere ben presente il passaggio che vi è stato il 4 luglio 2023, con l’entrata in vigore della legge 85/2023 del Decreto lavoro. Questa norma ha infatti cambiato in modo sensibile lo scenario, introducendo una maggiore flessibilità in materia di tetto salariale negli Enti del Terzo Settore 

Vediamo quindi qual era la normativa precedente, e come è mutata a partire dall’estate del 2023.  

Stipendi Terzo Settore: tetto salariale più flessibile

Fino al 3 luglio 2023, la flessibilità riguardante i limiti delle retribuzioni nel Terzo Settore era alquanto limitata. In linea generale, tutto era regolato dal divieto – per il pagamento dei lavoratori del Terzo Settore – di disporre di retribuzioni o di compensi superiori di oltre il 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali per le medesime qualifiche. Le possibili eccezioni erano solamente 3: erano possibili delle deroghe, laddove necessario, unicamente per prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria o ricerca scientifica di particolare interesse 

Il cambiamento è arrivato per l’appunto con la legge citata sopra, che è andata a modificare l’articolo 8 comma 3 lettera B del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), eliminando il riferimento alla deroga al superamento del 40% solo nei tre casi sopra elencati, di fatto ampliandola a tutte le attività di interesse generale descritte dall’articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore. 

Non vi è più nessuna menzione a casi specifici, quindi, rendendo potenzialmente possibile per tutti gli Enti del Terzo settore il superamento della soglia del 40% rispetto a quanto previsto dai CCNL.  

Come fare per superare il tetto del 40% 

Sta all’ente stesso del Terzo Settore, senza interpellare a questo scopo la Pubblica Amministrazione, valutare in modo attento e oggettivo l’opportunità di superare la soglia prevista della legge e le effettive necessità di compiere questo passaggio, che fino al luglio del 2023 era per l’appunto riservato a precisi enti. Nel momento in cui l’ente individui una motivazione oggettiva per riconoscere a una risorsa interna già presente o in fase di assunzione una retribuzione tale da superare i limiti dalla legge, questa dovrà essere motivata dall’organo di amministrazione 

I fattori che possono motivare una tale scelta, oltre ai compiti effettivi della risorsa, saranno l’esperienza professionale, il curriculum vitae, l’anzianità e via dicendo, elementi che tutti insieme dovrebbero giustificare il superamento del 40% rispetto al CCNL. Oltre a motivare la propria decisione, peraltro, l’organo di amministrazione è tenuto a richiedere un parere specifico all’eventuale organo di controllo, deputato se presente al monitoraggio dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’ente 

La differenza retributiva 

Vale inoltre la pena ricordare un’altra novità introdotta dal Decreto del lavoro per quanto riguarda le retribuzioni nel Terzo Settore. Nel momento in cui sia provata la necessità di aumentare la retribuzione di una risorsa fino al punto di superare la soglia del 40% vista sopra, sarà possibile mutare anche la differenza retributiva tra i dipendenti del medesimo ente, che potrà così passare dal rapporto 1:8 al rapporto 1:12.  

Le sanzioni previste per gli ETS che superano il tetto in violazione

E cosa accade all’Ente del Terzo Settore che supera la soglia del 40% rispetto a quanto previsto dal CCNL per un ruolo equiparabile senza una motivazione oggettiva sufficiente? Nel momento in cui l’Ufficio del RUNTS si trovi a contestare il superamento del limite previsto della legge, gli amministratori dell’ente che ha commesso la violazione possono essere multati con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 5.000 euro e il tetto massimo di 20.000 euro. Non è peraltro tutto qui, in quanto l’ente stesso può perdere la qualifica di Ente del Terzo Settore, con la conseguente spoliazione del patrimonio raccolto nel periodo in cui l’ente stesso è stato presente all’interno del Registro. 

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