Superbonus, come funziona lo stop a cessione del credito e sconto in fattura per il Terzo Settore
Con un percorso avviato già dallo scorso anno, le regole per la fruizione del Superbonus, la maxi agevolazione legata agli interventi edilizi, sono diventate sempre meno flessibili. E anche gli Enti del Terzo settore, per cui era stato conservato un canale preferenziale, non possono più accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito con le novità del DL n. 39 del 2024
Gli enti del Terzo settore, insieme ad altre categorie di soggetti, hanno conservato una via preferenziale nelle modalità di fruizione del Superbonus, la maxi agevolazione prevista per gli interventi edilizi che, partita con una detrazione del 110 per cento per le spese sostenute, si va sempre di più ridimensionando da diversi punti di vista.
La stretta avviata lo scorso anno sull’accesso ai benefici tramite cessione del credito e sconto in fattura, infatti, non ha toccato le organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e le ONLUS.
Ma con l’approvazione del DL n. 39 del 2024 si è stretto sempre di più il raggio di azione dei benefici legati ai lavori di riqualificazione sismica ed energetica e lo stop ha riguardato anche gli enti maggiormente tutelati in prima battuta.
Con l’approvazione in via definitiva del testo di conversione in legge, il 23 maggio, sono state introdotte nell’impostazione originaria alcune novità per mitigare il passaggio alle nuove regole.
Superbonus, le regole su cessione del credito e sconto in fattura per il Terzo Settore
Da febbraio dello scorso anno, con il DL numero 11 del 2023, le strade di fruizione dei benefici legati al Superbonus alternative alla detrazione sono state sbarrate: in particolare per la generalità dei beneficiari e delle beneficiarie non è stato più possibile usufruire delle agevolazioni tramite sconto in fattura o cessione del credito.
La normativa, però, ha lasciato aperto un canale preferenziale per alcune categorie di soggetti già costituiti alla data di entrata in vigore delle novità, il 17 febbraio 2023:
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati ma anche altri enti con le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- soggetti del Terzo settore:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale.
Con l’ultimo intervento importante in materia di bonus edilizi entrato in vigore il 30 marzo scorso, anche queste vie di accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito sono state interrotte: in particolare l’articolo 1, comma 1 lettera a del DL n. 39/2024 ha eliminato il primo periodo del comma 3 bis dell’art. 2 del DL n. 11/2023 e ha sancito uno stop totale alle modalità di fruizione dei benefici alternative alla detrazione, particolarmente rilevante per chi opera nel Terzo settore e senza una capienza fiscale non può utilizzare lo sconto d’imposta.
Superbonus: chi può ancora accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura per il Terzo settore?
Pur segnando ufficialmente la fine del Superbonus ad ampio raggio, il provvedimento ha previsto un periodo transitorio che lascia ancora in vigore, in presenza di specifici requisiti, le tre opzioni per l’accesso ai benefici del Superbonus: detrazione, cessione del credito e sconto in fattura.
In particolare l’eccezione temporanea riguarda i soggetti che, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, ovvero il 30 marzo, si trovavano nelle seguenti condizioni:
- aver già presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per i lavori di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini;
- aver adottato la delibera assembleare con l’approvazione dell’esecuzione dei lavori e aver presentato la stessa CILA, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
- aver presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso degli stessi interventi menzionati in precedenza ma con demolizione e ricostruzione di edifici;
- aver presentato richiesta del titolo abilitativo, nel caso in cui sia necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, il sismabonus, fotovoltaico;
- aver avviato i lavori o almeno stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e non richiedono la presentazione di un titolo abilitativo.
A queste condizioni per le categorie in principio tutelate lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano ancora accessibili.
Durante l’iter di conversione del Decreto Superbonus, il DL n. 39 del 2024, che si è concluso il 23 maggio con l’approvazione definitiva sono state introdotte ulteriori novità anche per il Terzo settore.
Per sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle ODV e dalle APS è stato istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2025 finalizzato a erogare un contributo per le spese sostenute per gli interventi edilizi che rientrano nel perimetro del Superbonus e sono realizzati sugli immobili immobili iscritti nello stato patrimoniale dell’ente e vengono direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
I dettagli operativi saranno definiti tramite un apposito decreto attuativo dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.