Dal 2024 fatturazione elettronica anche per chi resta sotto la soglia dei 25.000 euro
La fatturazione elettronica amplia il suo raggio d’azione dal 2024: cade l’esonero attualmente previsto per le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro. Dicono addio ai documenti cartacei anche le realtà più piccole che rientrano, ad esempio, tra gli Enti del Terzo Settore o tra le Associazioni Sportive
Il mondo del Fisco negli ultimi anni vive una rivoluzione digitale: ma, come per tutte le rivoluzioni, non basta un giorno per vedere concretizzati i cambiamenti. Anche l’introduzione del codice binario nella vita delle partite IVA richiede il suo tempo e, con il 2024, si compiono nuovi passi avanti.
Dal prossimo anno l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche quelli più piccoli, con ricavi e compensi fino a 25.000 euro.
Tra coloro che saranno interessati da questo passaggio anche molti Enti del Terzo Settore e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Si estende l’obbligo di fatturazione elettronica dal 2024
Per comprendere appieno le rivoluzioni, vale la pena conoscere anche un po’ di storia. Dopo alcuni anni di rodaggio nei rapporti tra aziende private e Pubblica Amministrazione, dal 1° gennaio 2019 in Italia è stato introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per contrastare l’evasione fiscale.
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto il debutto delle e-fatture dall’anno successivo, rendendo concreto quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 127/2015 ma prevedendo, allo stesso tempo, degli esoneri.
Il passaggio dal cartaceo all’elettronico non ha toccato, nei primi tre anni, alcune categorie di soggetti, come le partite IVA in regime forfettario ovvero di vantaggio (c.d. contribuenti minimi) o le associazioni senza fini di lucro in regime forfetario ex Legge n. 398/91.
Nel 2022, con l’articolo 18 del Decreto Legge numero 36, è stata stabilita la tabella di marcia per l’estensione dell’obbligo anche ai soggetti esonerati prevedendo tempi diversi in base alla mole di ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente.
Dal 1° luglio 2022 nel perimetro dell’obbligo di fatturazione elettronica sono rientrati anche i titolari di partita IVA precedentemente esonerati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015, ossia i titolari di partita IVA in regime di vantaggio, in regime forfettario e le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e pro loco che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, in caso di proventi da attività commerciali non superiore a 65.000 euro.
L’esonero rimane ancora in vigore fino al 31 dicembre 2023 solo per gli stessi soggetti con ricavi o compensi fino a 25.000 euro conseguiti nel 2021.
Fatturazione elettronica: le novità anche per gli ETS e le Associazioni Sportive
Il tempo delle fatture cartacee, quindi, sta per scadere anche per coloro che sono stati esonerati in principio e non inclusi nelle prima fase di estensione.
Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le partite IVA.
L’intervento inserito nel DL numero 36 del 2022, infatti, ha eliminato i casi di esonero dalla normativa dando anche le istruzioni da seguire sui tempi per applicare la novità.
Anche gli Enti del Terzo Settore e le Associazioni Sportive Dilettantistiche più piccole, tra gli altri soggetti interessati, sono chiamati a dotarsi degli strumenti per l’emissione e la ricezione dei documenti fiscali in versione elettronica entro l’inizio del nuovo anno.
Fatturazione elettronica: obbligatoria anche per i soggetti ancora esonerati dal 2024
In vista della novità in arrivo, vale la pena ricordare le principali regole da seguire.
Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite dall’Agenzia delle Entrate con il Provv.n. 89757 del 30 aprile 2018 e, per le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica amministrazione, col DM n. 55 del 3 aprile 2013.
Come previsto dall’articolo 21 del DPR 633/72, per emettere la fattura elettronica si hanno a disposizione 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Resta possibile in alcune occasioni, indicate al comma 4 dell’art.21, procedere con la fattura differita, e quindi emettere il documento fiscale entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.
Anche per quanto riguarda il pacchetto di dati da indicare, il passaggio dalla versione cartacea a quella elettronica non ha portato grandi stravolgimenti, ma dal 2019 è stata aggiunta una nuova voce all’elenco di informazioni da inserire, ovvero la ”data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.
Dal punto di vista operativo la fattura elettronica deve essere preparata necessariamente tramite un pc, un tablet o uno smartphone dotati di un software per la compilazione e deve essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio, che agisce come un postino e allo stesso tempo verifica i dati presenti prima di consegnare il documento.