Social bonus: i chiarimenti sulla fruizione del credito d’imposta
Per beneficiare del social bonus è necessario che il soggetto beneficiario delle donazioni conservi la qualifica di ente del Terzo settore per tutta la durata dell’intervento alla base dell’agevolazione concessa: i chiarimenti del Ministero del Lavoro sul rispetto del requisito
Necessaria la qualifica di Ente del Terzo settore per l’accesso al social bonus: con la nota numero 6447 del 23 aprile, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali approfondisce regole e tempi da rispettare.
Per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli Enti del Terzo settore che li utilizzano esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, è stato introdotto un credito di imposta in relazione alle donazioni effettuate nei confronti degli ETS interessati.
La portata del beneficio cambia in base alle caratteristiche di chi ne usufruisce:
- nel caso delle persone fisiche è pari al 65 per cento delle erogazioni liberali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile;
- nel caso degli enti e delle società è pari al 50 per cento nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui e del 15 per cento del reddito imponibile per gli enti non commerciali.
Social bonus: i chiarimenti sulla fruizione del credito d’imposta
A prevedere il social bonus è l’articolo 81 del Codice del Terzo settore: le regole operative, invece, sono state definite con il decreto attuativo interministeriale numero 89 del 22 febbraio 2022.
Per innescare il meccanismo agevolativo, gli ETS interessati devono inviare un’apposita istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e successivamente comunicare in maniera trimestrale le somme ricevute.
L’accesso al perimetro del social bonus è consentito soltanto a coloro che hanno acquisito la qualifica di Enti del Terzo settore.
Oggetto dei chiarimenti che arrivano dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è il periodo da considerare per la verifica del requisito.
Il punto di partenza è il momento della presentazione dell’istanza e la data di adozione del provvedimento di approvazione dell’elenco dei progetti di recupero ammessi al social bonus.
La caratteristica richiesta, però, deve essere anche conservata per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento di recupero alla base delle donazioni ricevute dall’ETS.
Social bonus: il momento da considerare per la verifica della qualifica di ETS
Non è necessario, quindi, risultare Enti del Terzo settore prima dell’assegnazione del bene al centro del progetto di recupero.
A sostegno dei chiarimenti forniti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sottolinea che la riforma ha creato un nuovo panorama di soggetti con categorie speciali prima inesistenti.
Qualche esempio? Gli enti filantropici e le reti associative. Questi soggetti hanno potuto effettivamente essere riconosciuti come ETS soltanto a partire dalla data di avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore che è diventato operativo il 23 novembre 2021.
Spostare la verifica del requisito prima della presentazione della domanda di accesso al social bonus vorrebbe dire, di fatto, escludere alcuni enti dalla platea di beneficiari:
“Tali soggetti, ove, antecedentemente alla data sopra indicata, fossero stati assegnatari di un bene immobile pubblico inutilizzato o di un bene immobile o mobile confiscato alla criminalità organizzata si trovavano in una condizione di oggettiva impossibilità di essere riconosciuti come enti del Terzo settore”, sottolinea il Ministero del Lavoro.
La sussistenza del requisito, quindi, non si estende al passato ma guarda al futuro: perché le donazioni effettuate in favore dell’ente beneficiario possano fruire del credito d’imposta, la qualifica di ETS deve sussistere per tutta la durata dell’intervento di recupero del bene.