Semplificazioni Terzo settore: le novità della legge n.104/2024
La legge numero 104 del 2024, “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, contiene un pacchetto di semplificazioni per il Terzo settore.
Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio scorso contiene diverse novità, che in alcuni casi stravolgono alcune delle disposizioni contenute nel Dlgs n. 117/2017, il Codice del Terzo settore.Quali sono le modifiche operative dal 3 agosto 2024? Nello specifico, l’evoluzione normativa riguarda i seguenti punti:
- attività diverse e sponsorizzazioni (art. 6 del CTS);
- acquisto della personalità giuridica per le imprese sociali (art. 11 del CTS);
- modifiche dei limiti imposti agli ETS di piccole dimensioni (art. 13 del CTS);
- previsioni riguardanti lo svolgimento di assemblee online (art. 24 del CTS);
- modifiche ai requisiti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (artt. 30 e 31 del CTS);
- limiti per le reti associative (art. 41 del CTS);
- aggiornamento del registro unico del terzo settore e deposito bilancio (artt. 47 e 48 del CTS);
- perdita di qualifica ONLUS e scioglimento dell’ente (art. 101 del CTS);
- utili netti per le imprese sociali (art. 16 del Dlgs 112/2017);
- estinzione della Fondazione Italia Sociale (abrogazione art. 10 legge n. 106/2016);
- modifiche in tema di successioni e donazioni.
Attività diverse e sponsorizzazioni
Tra le novità introdotte dalla legge numero 104 del 2024 ci sono anche alcune semplificazioni relative ai proventi che derivano da sponsorizzazioni e altre attività.
Si tratta dei guadagni derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportivi.
Nello specifico, le ASD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e che, allo stesso tempo, hanno anche la qualifica di ETS potranno impiegare tali proventi in attività di interesse generale relative allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
Acquisto della personalità giuridica per le imprese sociali
Con la modifica all’art. 11 del CTS, le imprese sociali, se costituite in forma di associazione o fondazione e con l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, potranno soddisfare il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Un adempimento che permetterà di ottenere anche la personalità giuridica.
Modifiche dei limiti imposti agli ETS di piccole dimensioni
La modifica all’art. 13 del Dlgs n. 117/2017, poi, innalza da 220.000 a 300.000 euro il limite sotto il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa al posto del bilancio di competenza.
A questa si aggiunge poi la possibilità per gli enti con ricavi, rendite, proventi o altre entrate non superiori a 60.000 euro di poter redigere il rendiconto per cassa, indicando le entrate e uscite in via aggregata.
Previsioni riguardanti lo svolgimento di assemblee online
La novità permette agli associati di intervenire in occasione dell’assemblea anche attraverso l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che questi ultimi consentano la corretta identificazione del socio.
Questa via, inoltre, si può percorrere solo se prevista dallo statuto e dall’atto costitutivo dell’ente e a patto che non vi siano particolari divieti in merito.
Modifiche ai requisiti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo
L’intervento aumenta i requisiti al di sotto dei quali non scatta l’obbligo dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti:
- il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 110.000 a 150.000 euro;
- i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passa da 220.000 a 300.000 euro;
- il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 5 a 7 unità.
Aumentano, dunque, anche i requisiti per l’obbligo del revisore legale dei conti:
- il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 1.100.000 a 1.500.000 euro;
- i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passano da 2.200.000 a 3.000.000 euro;
- il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 12 a 20 unità.
Limiti per le reti associative
Con la modifica dell’articolo 41 del CTS, le reti associative, a fronte di una diminuzione del numero di associati al di sotto del limite di 100, dovranno reintegrare tale entità entro un anno, pena la cancellazione dal RUNTS.
Aggiornamento del registro unico del terzo settore e deposito bilancio
Per quanto riguarda il deposito dei bilanci viene stabilito che dovrà essere effettuato ogni anno presso il RUNTS entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per gli ETS che svolgono attività in forma di impresa commerciale, invece, il deposito deve avvenire presso il registro delle imprese entro 60 giorni dall’approvazione.
In caso di mancato o incompleto adempimento nei termini previsti, l’Ufficio del Registro diffida l’ente del Terzo settore a regolarizzare la propria posizione, concedendo un termine tra i 30 e i 180 giorni, decorso il quale l’ente viene cancellato dal Registro.
Perdita di qualifica ONLUS e scioglimento dell’ente
Grazie alla modifica apportata all’art. 101 del CTS, la previsione per cui la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel RUNTS, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente viene applicata anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica e alle Organizzazioni che non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore.
Questo a condizione che gli statuti delle ONLUS prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento di tali attività.
In caso di scioglimento per qualunque causa, oppure di soppressione o modifica delle clausole dello statuto relative allo svolgimento di attività di interesse generale, all’assenza della finalità di lucro e alla stabile destinazione dei beni, le ONLUS devolvono il patrimonio ad un altro ente con finalità analoghe.
Utili netti per le imprese sociali
Viene fissata al 3 per cento la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali dovranno destinare a fondi specificamente ed esclusivamente riservati alla promozione e allo sviluppo tramite azioni ed iniziative di varia natura.
Modifiche in tema di successioni e donazioni
Sono diverse le novità anche per quanto riguarda successioni e donazioni. La prima consiste nell’esonero per gli ETS dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
La modifica dell’art. 705 del codice civile, inoltre, riguarda l’esonero dall’apposizione dei sigilli e dall’inventario dei beni dell’eredità quando degli enti del Terzo settore sono chiamati all’eredità.