Regole per viaggi e gite organizzate dalle associazioni senza scopo di lucro
Quali sono le regole riguardo all’organizzazione di gite e viaggi per un ente senza scopo di lucro? Le associazioni possono pianificare dei viaggi e chiedere ai propri soci il versamento di una quota per partecipare a queste gite, o questa è un’attività che può essere svolta dalle sole agenzie di viaggio? E ancora, come devono essere gestite le quote dei soci che partecipano alle suddette gite?
Negli ultimi anni intorno a questo tema si è creata un po’ di confusione, anche per via di posizioni contrastanti sul tema da parte di Agenzia delle Entrate e Corte di cassazione.
Vediamo quindi quando un’associazione può organizzare delle gite sociali e quando invece tale attività è da riconoscere alle sole agenzie presenti sul territorio e dedicate.
Viaggi e gite organizzate da associazioni senza scopo di lucro: cosa dice la legge
Vediamo cosa dice in generale la legge italiana per quanto riguarda l’organizzazione di viaggi e di gite: tale attività, in genere, richiede il possesso obbligatorio della licenza di agenzia di viaggio. La normativa di riferimento è la legge numero 135/2001, di riforma della Legge-quadro numero 217/83; all’articolo 7, comma 1, nella quale si può leggere infatti che: “sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”.
Questo vuol forse dire che le associazioni senza scopo di lucro non possono in nessun caso organizzare delle gite sociali? Non proprio: andando al comma 9 del medesimo articolo si scopre infatti che “le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione”. Ne risulta quindi che sì, le associazioni possono organizzare viaggi e gite sociali, a patto che:
- le gite e i viaggi siano rivolti ai soli iscritti all’ente;
- le associazioni non realizzino alcuna attività concorrente rispetto alle agenzie di viaggio e ai tour operator (quindi l’accorpamento di più servizi in un pacchetto turistico);
- l’attività al centro della gita risulti tra quelle previste dallo statuto dell’ente stesso;
- le gite siano occasionali, e si ripetano quindi al massimo 2 o 3 volte all’anno;
- l’associazione si limiti a raccogliere i soldi per il biglietto del mezzo di trasporto (ad esempio il pullman), affidando eventuali altri aspetti relativi a soggiorni o altri servizi a un’agenzia di viaggi.
La sentenza della Corte di cassazione
Per capire ancora meglio quando un’associazione può organizzare delle gite risulta utile guardare alle diverse posizioni adottate da Agenzia delle Entrate e Corte di cassazione rispetto a un’associazione Toscana. A quest’ultima, nel 2015 l’Agenzia aveva contestato il mancato pagamento dell’Iva relativa all’organizzazione di viaggi nei due anni precedenti, organizzazione che l’AdE interpretava come attività commerciale.
In un primo tempo, la Commissione tributaria provinciale aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, mentre successivamente la Commissione tributaria regionale aveva espresso opinione opposta. Questo ha portato l’Agenzia a rivolgersi alla Corte di cassazione. Quest’ultima, visto il numero esiguo di viaggi organizzati dall’associazione (due all’anno) con la sola raccolta dei soldi per il noleggio dell’autobus, e visto l’affido di tutti gli altri aspetti a un’agenzia di viaggi, con la sentenza numero 21988 del 2015 ha stabilito che tali attività di organizzazione di viaggi non potevano essere definite come commerciali, visto che non erano volte a ricavare introiti con carattere di stabilità.
Per concludere, un ente senza scopo di lucro può organizzare viaggi e gite purché rispetti le indicazioni riportate sopra.
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