Regime Iva degli Enti del Terzo Settore: come funziona e novità 2024
Negli ultimi anni il dibattito relativo al regime IVA degli Enti del Terzo Settore è stato particolarmente acceso, rendendo l’approccio a questo tema ancora più difficile per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’associazionismo e alla gestione degli ETS. A complicare le cose, se così si può dire, è stata una procedura di infrazione europea del 2010, la quale ha dato il via a un lungo processo di rivoluzione della disciplina IVA per quanto riguarda le associazioni.
La base di partenza non chiarissima, i continui rinvii dei termini di applicazione, la non immediata comprensione della differenza tra la forma di esclusione IVA e quella di esenzione IVA, e ancora, la parallela entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, hanno contribuito a rendere questa materia particolarmente ostica. In questa guida cercheremo quindi di spiegare in modo chiaro la situazione attuale e quella futura, che sarà dominata dall’esenzione Iva per gli Enti del Terzo Settore.
Gestire gli aspetti economici e fiscali di un’Ente non è semplice, per questo avvalersi di un software contabilità Terzo Settore è spesso la soluzione migliore.
Partita Iva Enti Terzo Settore: quando è necessaria?
Ancora prima di vedere cosa cambierà con il passaggio da esclusione a esenzione IVA per gli Enti del Terzo Settore è bene ricordare in quali casi, attualmente, è necessaria la partita IVA per il mondo delle associazioni. In estrema sintesi, è necessario aprire una partita IVA nel momento in cui:
- vengono effettuati ricavi da una o più attività commerciali svolte in modo abituale (purché tali attività siano sempre secondarie e siano finalizzate a raggiungere gli scopi dell’ente, altrimenti si perderebbe la qualifica di organizzazione no profit);
- l’ente intrattiene rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.
Al di fuori di questi casi, attualmente un’associazione può fare a meno della partita IVA: nel momento in cui le entrate provengono dalle quote associative, dai contributi e corrispettivi dei soci e dalle erogazioni liberali, per legge non è obbligatorio nulla di più del semplice codice fiscale; questo risulta infatti sufficiente per assolvere agli adempimenti fiscali del caso, per stipulare contratti, per aprire conti correnti, per aprire utenze, e così via. In tutti gli altri casi – si pensi alla fornitura di servizi dietro corrispettivo, alla pratica commerciale, all’apertura di un punto ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande o alla vendita di beni – diventa necessario dotare l’associazione di una partita IVA.
La modifica del regime IVA per gli ETS: da esclusione a esenzione
Il decreto legge numero 146/2021 ha introdotto importanti novità:
- Da un lato è andato a definire come esenti IVA o imponibili ai fini IVA alcune operazioni svolte spesso dagli ETS e che prima erano identificate come escluse, cioè fuori campo IVA.
Tra le nuove attività definite come esenti, ad esempio, troviamo le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari. - Dall’altro, ha identificato come commerciali attività che prima non rientravano nella commercialità.
Una nuova proroga dell’evoluzione del regime IVA aveva fissato l’entrata in vigore delle nuove regole per il 1° gennaio 2024; con la conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, invece, il nuovo termine è stato fissato al 1° luglio 2024, con gli Enti del Terzo Settore che dunque guadagnano altro tempo per adeguarsi alla norma. C’è, comunque, la possibilità concreta che vengano messe in campo nuove proroghe nei prossimi mesi, per far coincidere l’entrata in vigore della nuova disciplina Iva per gli ETS con la più generale riforma delle normative IVA.
Quello che si delinea nel concreto, comunque, è il passaggio dall’attuale regime di esclusione IVA a un nuovo regime di esenzione per numerose attività svolte dagli enti. Va detto che tale novità, che a prima vista può sembrare marginalmente rilevante, avrà in realtà conseguenze molto importanti a livello di oneri, di contabilità e di adempimenti necessari per ogni organizzazione. Come illustrato anche dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti in un documento pubblicato a novembre 2023, infatti, dal 1° luglio 2024 le organizzazioni non commerciali che non hanno una partita Iva dovranno aprirne una, e tutti gli Enti dovranno procedere con la fatturazione, registrazione e dichiarazione delle nuove operazioni che rientrano nel campo IVA.
A ciò si aggiunge il fatto che, con la nuova disciplina, l’ammontare delle nuove operazioni che rientrano nel campo di esenzione IVA (e non di esclusione) andrà a contribuire al volume di affari dell’Ente.
Il regime forfettario per APS e ODV
Un caso particolare è quello delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS). A differenza di quanto vale per gli altri ETS, infatti, già dal 1° gennaio 2024 potranno accedere a delle semplificazioni e, nel caso non abbiano conseguito ricavi superiori a 65.000 euro, applicheranno (ai soli fini IVA) le disposizioni previste per il regime forfettario.
Viste le importanti novità all’orizzonte, per gli ETS diventerà ancora più importante poter contare su un software gestionale intuitivo di facile utilizzo, sviluppato in ogni fase e successivamente aggiornato in base alle peculiari esigenze degli Enti del Terzo Settore. Terzo Settore in Cloud, realizzato da TeamSystem, è già stato scelto da oltre 5.600 organizzazioni: diventa così facile gestire soci, volontari, dipendenti, incassi, compensi, fatture elettroniche, magazzino, flussi di cassa, fiscalità, bilanci e rendiconti.