Il patrimonio minimo delle associazioni e fondazioni ETS
Non sono certo pochi gli adempimenti che un Ente del Terzo Settore deve rispettare per poter essere riconosciuto come tale, e per poter di conseguenza godere delle diverse agevolazioni e semplificazioni riservate agli enti di questo tipo. Tra questi requisiti c’è la lunga lista di obblighi previsti già alla fondazione dell’ente, tra i quali non può essere trascurato quello relativo al patrimonio minimo per le associazioni e per le fondazioni. Vediamo di cosa si tratta e qual è la procedura di attestazione da seguire per essere in regola.
Fondazione e associazione riconosciuta: il patrimonio minimo dell’ETS
Come è noto, a partire dalla Riforma del Terzo Settore, tutti gli ETS sono tenuti a iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ovvero al RUNTS: questo step permette tra le altre cose di acquisire una personalità giuridica. Non è però tutto qui: nel decreto legislativo 3 luglio 2017 n,117, detto Codice del Terzo Settore, al comma 2 dell’articolo 22 viene specificato anche l’obbligo, da parte del notaio che riceve l’atto costitutivo di una fondazione o associazione del Terzo Settore, di attestare la sussistenza di un patrimonio minimo, in mancanza del quale un ente non può ottenere il riconoscimento come personalità giuridica.
Ecco nella fattispecie a quanto ammonta il patrimonio minimo per associazioni e fondazioni:
- 15.000 euro per le associazioni;
- 30.000 euro per le fondazioni.
Ma di quale natura possono essere questi patrimoni?
La natura del patrimonio minimo per l’associazione
Sbaglia chi è convinto che il patrimonio minimo dell’ETS al momento dell’iscrizione al RUNTS possa essere unicamente di natura liquida disponibile. Non è così, e non si parla nemmeno esclusivamente di denaro: possono infatti concorrere a formare totalmente o parzialmente il patrimonio minimo dell’associazione o della fondazione anche beni di diversa natura. Questa considerazione può però far nascere ulteriori dubbi sulla procedura di attestazione del patrimonio minimo dell’Ente del Terzo Settore al momento della richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale: approfondiamo questo aspetto.
La procedura di attestazione del patrimonio minimo
Visto l’ammontare del patrimonio minimo previsto per l’ottenimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni del Terzo Settore, vale la pena fare un passo ulteriore, per vedere la procedura nel suo complesso.
Prima di tutto è bene ricordare che il deposito dell’atto costitutivo per la registrazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore e il riconoscimento della personalità giuridica è compito non dell’ETS, quanto invece del notaio incaricato, il quale infatti è chiamato, tra le altre cose, a verificare l’effettiva sussistenza del patrimonio minimo. Tale controllo, peraltro, deve essere effettuato secondo delle tempistiche precise, ovvero non oltre i 20 giorni dalla stipula.
A questo punto dovrebbe essere possibile trascurare la procedura per gli enti già costituiti: per gli enti di nuova costituzione il notaio deve documentare non solo l’esistenza del patrimonio minimo, ma anche la sua effettiva composizione, sia esso rappresentato da denaro o da beni di altra natura. Nel caso in cui il patrimonio indicato sia in forma di denaro, questo deve essere attestato mediante una certificazione bancaria. Nel caso invece in cui il patrimonio minimo abbia diversa natura, sarà necessario ricorrere a un revisore legale o a una società di revisione legale, che potrà presentare una relazione giurata sull’effettivo valore dei beni indicati.
Con la circolare numero 9 del 21 aprile 2022, diramata proprio per rispondere a un dubbio diffuso tra associazioni e fondazioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che l’attestazione del patrimonio minimo dell’ETS può essere allegata come documento aggiuntivo alla domanda di iscrizione oppure, altrimenti, integrata direttamente all’interno dell’atto depositato.
Il patrimonio minimo e quello incrementale, in caso di scioglimento dell’ETS
Vale la pena infine sottolineare che la determinazione del patrimonio minimo di un’associazione o di una fondazione può tornare estremamente preziosa nell’eventualità di uno scioglimento dell’ETS. Conoscere qual era il valore patrimoniale al momento della nascita dell’ente è infatti estremamente utile al momento della sua fuoriuscita dal RUNTS: in quell’istante sarà infatti necessario conoscere la parte di patrimonio creata dopo l’inserimento dell’ente nel Registro unico nazionale. Va sottolineato che l’obbligo di devoluzione è tale unicamente per il patrimonio incrementale, e non per quello già presente prima della costituzione vera e propria dell’ETS.
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