Cos’è l’organo di controllo degli ETS e di cosa si occupa

25.10.2024 - Tempo di lettura: 9'
Cos’è l’organo di controllo degli ETS e di cosa si occupa

Come ben sa chi ha seguito attentamente l’evolversi della Riforma del Terzo Settore, il relativo Codice ha previsto diversi strumenti di controllo, sia esterni sia interni agli ETS. Tra questi ultimi, il principale è per l’appunto l’organo di controllo degli enti del Terzo Settore, il quale, come si vedrà, deve essere obbligatoriamente nominato in diversi ETS. Ma di cosa si occupa questo organismo? Chi può essere individuato come facente parte dell’organo di controllo? E ancora, quali sono gli enti del Terzo Settore che sono obbligati a nominare ufficialmente il proprio organo di controllo, e come avviene nel concreto l’assegnazione di questo ruolo? Di seguito approfondiremo tutti questi aspetti. 

Organo di controllo ETS: cos’è e di cosa si occupa? 

Per comprendere cos’è l’organo di controllo di un ETS è bene prima di tutto capire di cosa si occupa e com’è formato. Questo organismo può essere sia collegiale che monocratico (costituito da una sola persona), e ad esso sono affidate delle responsabilità e competenze ben precise. L’organo di controllo degli Enti del Terzo Settore ha infatti l’obbligo di:  

  • assicurarsi che l’ente di riferimento osservi e rispetti le leggi in vigore; 
  • vigilare sull’effettiva osservanza delle regole presenti nello statuto dello stesso ente; 
  • assicurarsi che l’assetto amministrativo, organizzativo e contabile dell’ente siano adeguati; 
  • assicurarsi che l’ente rispetti le proprie finalità solidaristiche e civiche, e che lavori per raggiungere i propri obiettivi di utilità sociale; 
  • infine, l’organo di controllo dell’ETS deve attestare che il bilancio sociale dell’ente – qualora presente – sia conforme alle norme indicate dal Ministero. 

In taluni casi – ovvero nel momento in cui vengano oltrepassate le soglie previste dal Codice del Terzo Settore per l’obbligo dell’organo di revisione – l’organo di controllo può essere chiamato anche alla revisione legale dei conti dell’ETS. Va però detto che in questi casi l’interezza dell’Organo deve essere composta da professionisti iscritti nel registro dei revisori legali (sulle qualifiche delle persone che possono essere nominate parte dell’organo di controllo di un’associazione si tornerà tra poco).  

Per svolgere il suo compito, l’organo di controllo – o anche uno dei suoi singoli membri – può effettuare in qualsiasi momento operazioni di controllo chiedendo informazioni a chi si occupa di amministrare l’ente.  

Quali enti devono nominare l’organo di controllo?

Non tutti gli enti del Terzo Settore sono obbligati a nominare un organo di controllo. Secondo il Codice del Terzo Settore e la recente Legge n. 104/2024, che ha apportato delle modifiche al decreto, l’obbligo è presente nei seguenti casi: 

  • per tutte le fondazioni del Terzo Settore, senza nessuna esclusione; 
  • per i Centri di Servizio per il Volontariato; 
  • un totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore ai 150.000 euro: 
  • entrate, proventi, ricavi o rendite pari o superiori ai 300.000 euro; 
  • una media di dipendenti occupati durante l’esercizio pari o superiore a 7. 
  • qualora siano stati costruiti dei patrimoni rientranti in quanto stabilito nell’articolo 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore); 
  • nel caso in cui la nomina dell’organo di controllo sia prevista dallo statuto dell’ETS, a prescindere dalla sua tipologia. 

La nomina dell’organo di controllo nelle associazioni

Per capire come avviene la nomina dell’organo di controllo in un’associazione o in un altro ETS che sia obbligato a effettuare questo passaggio, è bene precisare che ci sono delle condizioni precise per individuare le persone a cui affidare questo delicato ruolo. Così come riportato dal comma 5 dell’articolo 30 del Codice del Terzo settore, il singolo componente dell’organismo di controllo dell’ETS – oppure uno dei componenti dell’organo nel caso in cui questo sia collegiale – deve essere: 

  • iscritto nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
  • iscritto nell’albo degli Avvocati; 
  • iscritto nell’albo dei Consulenti del lavoro; 
  • professore universitario di ruolo in materie economiche e giuridiche; 
  • iscritto nel registro dei Revisori legali. 

Queste condizioni si rendono necessarie dal momento in cui l’organo di controllo di un ETS si trova a dover applicare una disciplina complessa, che richiede delle competenze specifiche. Inoltre, oltre a una conoscenza professionale della materia, è richiesto all’organo di controllo di svolgere il suo ruolo in modo obiettivo e con correttezza. 

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