Quando vige l’obbligo del sito web per le associazioni?

È obbligatorio avere un sito web per un’associazione non profit? Come vedremo nei paragrafi successivi, ci sono dei casi specifici, definiti dal legislatore, in cui la presenza di un sito web online accessibile per tutti è assolutamente obbligatorio per alcuni enti senza scopo di lucro. Vale però la pena, prima di passare alla descrizione delle regole a cui le associazioni devono attenersi, ricordare che il sito web può essere di per sé uno strumento utile per l’ente e per la sua crescita: per accrescere la trasparenza nei confronti dei soci, potenziali tesserati ed eventuali finanziatori; per dare maggiore visibilità alle proprie iniziative e ai propri eventi; in generale, per raggiungere un pubblico più vasto. Precisati questi aspetti, è bene sottolineare in quali casi e per quali associazioni la presenza di un sito web è obbligatoria per legge.
Quando il sito web associazioni non profit è obbligatorio? La soglia dei 100 mila euro
Le associazioni più attive e dinamiche hanno tipicamente molti obiettivi da raggiungere e diverse attività da organizzare e da mettere in campo. Si capisce, quindi, che talvolta ci sia il desiderio di posticipare nel tempo delle attività che non si interpretano come prioritarie o urgenti, quale potrebbe essere per l’appunto la creazione di un sito web dell’associazione.
Bisogna però sottolineare che, per molte associazioni, il sito web è a tutti gli effetti una priorità, essendo reso obbligatorio dall’articolo 14 del Codice del Terzo Settore, all’altezza del comma 2. Qui si legge infatti che “gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.
Non si tratta, insomma, di qualcosa di facoltativo: la presenza del sito web di proprietà dell’associazione o della rete associativa è di fatto resa obbligatoria in modo indiretto da questo passaggio, peraltro tra i più importanti a livello di trasparenza all’interno della Riforma del Terzo Settore.
Quali associazioni sono obbligate ad avere un sito web? Le risorse pubbliche
Va detto che c’è un’altra clausola che rende il sito web obbligatorio per un numero importante di associazioni. Oltre al Codice del Terzo Settore interviene infatti sulla questione anche la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124/2017), più volte rivista e modificata. Qui il sito web è diventato di fatto obbligatorio per tutti i soggetti che intrattengono dei rapporti di tipo economico con pubbliche amministrazioni e soggetti pubblici d’altro tipo. Ecco che allora entro il 30 giugno di ogni anno le associazioni – oltre alle fondazioni, alle Onlus e a determinati tipi di cooperative sociali e di imprese – sono obbligate a pubblicare sul proprio sito web “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Tale obbligo di pubblicazione, che di nuovo renderebbe indirettamente obbligatorio il sito web per le associazioni, scatta nel momento in cui viene superata la soglia dei 10.000 euro, senza tenere in considerazione i fondi raccolti mediante il 5 per mille. Attenzione: va precisato a questo punto che la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha affermato che, in mancanza di sito web dedicato, l’ente può assolvere all’obbligo pubblicando i dati sulla propria pagina Facebook.
Quali informazioni devono essere presenti sul sito web per associazioni
Vediamo quali sono i dati e le informazioni fondamentali che devono essere facilmente reperibili sul sito dell’associazione. Si parla di:
- nome completo dell’associazione (o altro ETS);
- tipo di ente;
- indirizzo completo;
- numero di partita IVA oppure codice fiscale;
- informazioni di contatto;
- indirizzo di posta elettronica certificata;
- statuto dell’associazione;
- bilancio dell’associazione;
- destinazione del 5×1000 (se necessario);
- lista degli organi direttivi e dei rappresentanti legali.
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