Nuovo regime IVA per gli enti del Terzo settore: partirà dal 2026
Con la nuova tabella di marcia del Decreto Milleproroghe, è stata ulteriormente posticipata l’entrata in vigore del nuovo regime IVA per il Terzo settore. Le regole si applicheranno dal 1° gennaio 2026.
Il debutto del nuovo regime IVA per il Terzo settore era atteso per l’inizio del 2025 ma, con la tabella di marcia approvata con il Decreto Milleproroghe, gli enti interessati avranno ancora un po’ di tempo a disposizione per prepararsi alle novità.
Le regole previste dal decreto-legge n. 146 del 2021 (articolo 5, comma 15 quater) entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026: fino a questa data continua ad applicarsi l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA.
Si passerà dal prossimo anno a un pacchetto di regole che prevede l’esenzione o, in alcuni casi, l’imponibilità.
Nuova disciplina IVA dal 2026: quali operazioni diventano esenti?
In estrema sintesi, le operazioni effettuate dagli enti che operano nel Terzo settore possono seguire tre tipi di percorsi con l’introduzione del nuovo regime:
- da una esclusione dal perimetro dell’IVA a una esenzione;
- da una esclusione dall’IVA all’imponibilità;
- dall’imponibilità all’esenzione: questo passaggio interessa il mondo dello sport e le manifestazioni propagandistiche organizzate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
Nello specifico, il regime di esenzione IVA riguarderà i seguenti casi:
- prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
- prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a loro esclusivo profitto;
- somministrazione di alimenti e bevande effettuate nei confronti di indigenti da associazioni di promozione sociale (ricomprese fra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1992, n. 287) con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare all’attuazione degli scopi istituzionali.
Il carico fiscale non cambierà, ma sarà necessario comunque aprire la partita IVA e fare fronte a nuovi adempimenti.
Nuove operazioni imponibili ai fini IVA per gli ETS dal 2026
Le conseguenze saranno, invece, di portata più ampia per tutte quelle operazioni che diventeranno imponibili e che fino alla fine dell’anno sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto:
- cessioni di beni non strettamente connesse a prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati, in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
- cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le prestazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali) verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
- cessioni di pubblicazioni effettuate prevalentemente ai propri associati, ma non in occasione di manifestazioni propagandistiche, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
- somministrazione di alimenti e bevande effettuate da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno (anche quando effettuate presso le sedi di queste ultime); nonché le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a favore dei propri associati (e non di soggetti indigenti).
Nuovo regime IVA per il Terzo settore: come prepararsi
In linea generale, per gli enti del Terzo settore le novità in materia di IVA porteranno importanti cambiamenti che richiederanno adeguamenti gestionali e amministrativi.
Il primo passo per i soggetti che svolgono attività commerciali, sia esenti che imponibili, sarà senza dubbio quello di aprire la partita IVA così da emettere fattura elettronica per certificare i corrispettivi ricevuti.
Questo anno in più, concesso dal Milleproroghe, servirà per prepararsi al meglio e per orientarsi tra gli effetti delle modifiche e delle conseguenze che ne derivano sul piano pratico.