Novità sulla disciplina IVA per gli Enti associativi: ancora una volta si allungano i tempi
Arriva una nuova proroga per gli Enti associativi, e questa volta riguarda il cambio del regime IVA previsto dal legislatore in prima istanza con la conversione in legge del decreto fiscale DL numero 146/2021.
In risposta ad una procedura di infrazione europea del 2010, il decreto legge numero 146/2021 ha completamente rivoluzionato la disciplina IVA che riguarda le associazioni.
I tempi di applicazione di queste novità, però, sono stati spostati più volte in avanti: l’ultima proroga porta la data dell’operatività al 1° luglio 2024 (art. 4 c. 2-bis DL 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus, convertito nella L. 87/2023 pubblicata in GU del 5 luglio 2023 n. 155).
Modificando il regime di imponibilità IVA, passando da una forma di esclusione a una forma di esenzione, è svanita ogni certezza posseduta fino a quel momento dagli Enti non commerciali.
Fino al 15 dicembre 2021, data in cui la Camera dei deputati ha approvato la legge di conversione del DL numero 146/2021, le regole sull’imposta sul valore aggiunto per le associazioni prevedevano molteplici semplificazioni fiscali, soprattutto per le attività svolte in forma non commerciale, definibili istituzionali, per le quali, infatti, l’applicazione dell’IVA era considerata esclusa e, quindi, priva di qualsiasi obbligazione complementare.
Come cambia la disciplina IVA per gli Enti associativi
Se è vero che con questo ulteriore slittamento della tabella di marcia, messo nero su bianco con la legge di conversione del DL numero 51 del 2023, c’è ancora tempo per aggiornarsi, è anche vero che le novità che si apprestano ad entrare a fare parte della normativa IVA per gli Enti associativi sono diverse.
Il decreto legge numero 146/2021, trasformando il regime di esclusione in esenzione, ha attribuito alle associazioni nuove responsabilità e l’obbligo di implementare adempimEnti fiscali finora mai richiesti agli Enti che non svolgevano attività commerciale e che prestavano servizi o cedevano beni nei confronti dei propri soci ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.
L’art. 5 comma 15-quater lettera b del DL numero 146/2021 ha integrato l’art. 10 del DPR numero 633/1972 inserendo alcune attività tipiche delle associazioni fra quelle considerate esEnti ai fini dell’applicazione dell’IVA:
- prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli Enti organizzate a loro esclusivo profitto;
- somministrazione di alimEnti e bevande nei confronti di indigEnti da parte delle associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, a patto che tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.
Chiaramente l’agevolazione si applica a patto che siano svolte in regime di non concorrenza e non provochino quindi distorsioni sul mercato.
Cambia anche il perimetro delle attività non commerciali
Oltre ad aver convertito le attività più frequentemente svolte dagli Enti da “escluse” ad “esEnti”, il decreto numero 146 del 2021 sempre all’art. 5 comma 15-quater ha anche trasformato in commerciali molte attività un tempo non considerate tali, intervenendo questa volta sull’art. 4 del DPR numero 633 del 1972.
A fronte di tali modifiche dovranno essere, ad esempio, considerate commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Le novità sulla disciplina IVA in vigore dal 1° luglio 2024
Le modifiche apportate alla normativa di riferimento sono altamente impattanti sull’intero sistema organizzativo-fiscale degli Enti non commerciali.
In prima battuta le novità sarebbero dovute entrare in vigore il 18 dicembre 2021, con effetti dall’anno successivo, insieme a tutto il pacchetto di norme fiscali inserite nella legge di conversione del DL n. 146 del 2021.
La Legge di Bilancio 2022, poi, ha spostato al 1° gennaio 2024 la data da segnare in rosso sul calendario, dando più tempo agli operatori del settore per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Ma a distanza di qualche mese dal debutto, un nuovo intervento ha ulteriormente allungato i tempi: lo scorso 5 luglio la conversione in legge del decreto legge 51/2023 ha fissato la nuova data per l’operatività della nuova disciplina IVA al 1° luglio 2024.
Pur avendo guadagnato del tempo extra, spostare la decorrenza delle novità in corso d’anno rende ancora più complesso questo cambiamento che comporta un vero e proprio stravolgimento organizzativo per gli Enti associativi.