Cos’è il modello EAS, a cosa serve e chi deve compilarlo
C’è un importante novità per Onlus, Associazioni di promozione sociale (APS) e Organizzazioni di volontariato (ODV): fino all’inizio del 2024, infatti, queste realtà hanno potuto beneficiare dello speciale Superbonus per il Terzo Settore, ovvero della possibilità di accedere a degli incentivi fiscali al 110% per degli interventi di riqualificazione energetica nonché di adeguamento sismico.
Tuttavia, il Decreto-legge 29 marzo 2024, n.39, ha introdotto importanti novità proprio in materia di agevolazioni fiscali, compreso l’accesso al Superbonus 110% per Onlus, APS e ODV.
Scopriamo di più.
Il Superbonus per Onlus, APS e ODV nel 2024
Partiamo da un presupposto: il Superbonus al 110% per il Terzo Settore si intendeva tale per Onlus, Associazioni di promozione sociale (APS) e Organizzazioni di volontariato (ODV) che operano nel settore dei servizi sociosanitari e assistenziali, e non per altri ETS. Risultavano escluse, va sottolineato, le Aziende di Servizio alla Persona (ASP).
Negli ultimi anni sono stati tanti i provvedimenti legislativi che sono andati a modificare la materia dei bonus edilizi, per arrivare fino alla legge 38/2023 e al recente Decreto-legge 29 marzo 2024, n.39 che dovrà essere convertito in legge e che, in poche parole, ha eliminato la possibilità, per gli APS, ODV e Onlus di accedere al Superbonus, alla cessione del credito e allo sconto in fattura.
Ci sono solo alcune eccezioni che consentono a questi enti di accedere ancora alle agevolazioni per interventi edilizi. Nei paragrafi successivi vedremo quali erano le condizioni per accedere al Superbonus 110% per gli enti del Terzo Settore e quali sono, invece, le casistiche in cui è ancora possibile beneficiare delle agevolazioni a partire dal 30 marzo 2024.
Quali erano i requisiti per accedere al Bonus 110% per il Terzo Settore
Prima dell’entrata in vigore del Decreto-legge 29 marzo 2024, n.39, potevano far richiesta del Superbonus 110% le Onlus, APS e ODV iscritte nei registri, i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepivano nessun compenso o indennità di carica. Sempre nel 2024 era stato inoltre stabilito che potevano beneficiare del bonus anche le Onlus, APS e ODV che svolgevano servizi sociosanitari e assistenziali anche in modo non congiunto.
Per poter essere oggetto di interventi di riqualificazione incentivabili con il Superbonus 110% per Onlus, ODV e APS, anche gli edifici in questione dovevano presentare dei requisiti specifici: dovevano essere detenuti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto oppure di comodato d’uso gratuito da una data anteriore al 1° giugno 2021. Gli edifici oggetto degli interventi dovevano inoltre essere registrati nelle categorie catastali B1, B2 oppure D4, spaziando quindi tra collegi, ricoveri, convenuti, seminari, ospizi, orfanotrofi, caserme, seminari, case di cura e ospedali senza scopo di lucro.
Altre tipologie di contratto non prevedevano l’accesso alle agevolazioni fiscali.
Ognuno dei requisiti fin qui citati, doveva essere presente sia alla data dell’inizio dei lavori, sia alla data di termine dei lavori, e poi fino al termine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle successive quote annuali in detrazione.
I casi in cui si può ancora accedere ai bonus edilizi per Onlus, ODV e APS
Come si è detto, il Decreto-legge del 29 marzo 2024 ha annullato la possibilità di ricorrere alle agevolazioni per interventi edilizi per le Onlus, le ODV e le APS. Tuttavia, questi enti possono continuare ad accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura nei casi in cui, alla data del 30 marzo 2024:
- fosse già stata presentata la CILA per interventi agevolati dal Superbonus e non effettuati dal condominio;
- risulti adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, se gli interventi sono agevolati dal Superbonus e sono effettuati dai condomini;
- fosse già stata presentata istanza per l’acquisizione del titolo abitativo per interventi agevolati dal Superbonus e che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio;
- fosse già stata presentata la richiesta di titolo abitativo – dove necessario – se gli interventi sono diversi da quelli agevolati dal Superbonus;
- fossero già iniziati i lavori o fosse stato sottoscritto un accordo vincolante (non necessariamente con natura di appalto) per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori e fosse stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati dal Superbonus e per gli stessi non è prevista la presentazione di un titolo abitativo.
La notizia della fine delle agevolazioni per interventi edilizi per il Terzo Settore è arrivata come un fulmine a ciel sereno, soprattutto considerando la proroga che, per Onlus, ODV e APS, estendeva l’accesso ai bonus fino al 31 dicembre 2025.
C’è da dire che, nel momento in cui si sta scrivendo, il Decreto-legge del 29 marzo deve ancora essere convertito in legge, e potrebbe quindi subire delle modifiche.
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