Come gestire una fusione tra associazioni

21.02.2025 - Tempo di lettura: 7'
Come gestire una fusione tra associazioni

Come gestire un’operazione eccezionale e delicata come una fusione tra associazioni? Quali sono le procedure da seguire e quali sono le differenze dei diversi processi ipotizzabili? Fino a qualche anno fa rispondere a tali quesiti risultava decisamente difficile. Non esisteva infatti una normativa atta a regolare le fusioni, le scissioni o in generale le trasformazioni nel mondo del Terzo Settore. Una regola era effettivamente presente, ma riguardava – tra gli enti senza scopo di lucro – le sole cooperative sociali, le quali potevano applicare quanto contenuto nel Libro V, Titolo VI del Codice civile, dove si disciplinano più in generale le operazioni straordinarie per le cooperative. Per amor di completezza, va inoltre ricordato che nel 2003, con la Riforma del diritto societario, venne introdotta per le società di capitali la possibilità di diventare una fondazione o un’associazione non riconosciuta, o per le associazioni riconosciute di diventare una società di capitali (trasformazioni che, come meglio si vedrà più sotto, possono essere definite come ‘eterogenee”).

Nulla era però stato pensato e legiferato per normare in senso più ampio le fusioni nel Terzo Settore. Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore è però arrivato anche l’articolo 42-bis del Codice Civile, nel quale si riporta che “se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”.

C’è quindi la certezza che le associazioni possono porre in opera delle fusioni: vediamo quali sono le strade percorribili.

La fusione tra associazioni: un’introduzione

Sono tanti e diversi i motivi per i quali delle associazioni potrebbero pensare di fondersi in un unico (nuovo o già esistente) ente. Per riorganizzare la propria organizzazione, per dare vita a una realtà più grande e quindi più forte, per avere a disposizione più risorse, oppure, perché no, per seguire una strada alternativa – ed economica – rispetto alla liquidazione dell’ente.

Le ragioni che spingono in questa direzione possono quindi essere diverse, ed è proprio in base a questi motivi, insieme alle effettive caratteristiche delle due associazioni, che è possibile decidere quale percorso di fusione percorrere: si può infatti optare per la fusione per unione come per la fusione per incorporazione. In entrambi i casi si passa da due realtà a un’unica associazione, ma con risultati decisamente differenti.

ETS: Fusione per unione

La fusione per unione tra associazioni è una fusione in senso stretto, così come la si intenderebbe normalmente nel linguaggio comune. Due enti associativi decidono cioè in questo caso di fondersi, per far nascere un soggetto del tutto nuovo, frutto dell’unione di due realtà che da quel momento in poi cessano di esistere in forma singola. Ecco che allora l’associazione X, con i suoi associati A, B, C, e l’associazione Y, con i suoi associati D, E, F, danno vita all’associazione Z, in cui confluiscono gli associati A, B, C, D, E ed F.

Questa è tipicamente la tipologia di fusione che viene seguita quando più associazioni di dimensioni ridotte e con degli scopi affini decidono di unirsi, per poter contare su più soci, più strumenti, più risorse.

ETS: Fusione per incorporazione

Diverso è il caso della fusione per incorporazione. Qui non vi è infatti la nascita di una nuova realtà: si parla invece dell’ingresso di un’associazione in un’altra associazione già esistente, che va quindi ad “assorbirla”. Il caso tipico è quello di un’associazione di dimensioni ridotte, in veste di incorporata, e dell’associazione di dimensioni medie o grandi, in veste di incorporante. La fusione per incorporazione può quindi essere usata per unire le forze, come nel primo caso, ma anche e soprattutto per dare rinnovate prospettive e mezzi a realtà che, da sole, potrebbero avere scarsa incisività. Qui l’associazione X, con i suoi associati A, B, C, confluisce nell’associazione Y, con i suoi associati D, E, F, per avere infine l’associazione Y con gli associati A, B, C, D, E ed F.

Come visto, fino al 2017 non c’era nessuna procedura specifica per degli iter come questi. Le cose sono cambiate con il Codice del Terzo Settore: da quel momento in poi la fusione tra associazioni è normata dalla sezione II del Capo X, Titolo V, Libro V del Codice civile, e quindi dagli articoli 2501 – 2505-quater.

La fusione nel Terzo settore: omogenea o eterogenea

Prima di vedere qual è la procedura da seguire per portare a termine con successo e in modo regolare una fusione tra associazioni, vale la pena sottolineare che una fusione può differenziarsi anche in base alla tipologia degli enti coinvolti. Già in apertura si è infatti citata una trasformazione “eterogenea”: nel caso delle fusioni si può infatti parlare di processi omogenei o eterogenei. Nel primo caso, così come disposto dall’articolo 42-bis, si parla della fusione tra due realtà del mondo del Terzo Settore, come due associazioni (riconosciute o non riconosciute), o per esempio un’associazione e una fondazione. Nel caso della fusione eterogenea, invece, si travalica il confine degli ETS, con una fusione che coinvolge un ente del non profit con un ente a scopo di lucro come una società di capitali o di persone.

Vediamo ora i passaggi fondamentali per una fusione tra associazioni.

La procedura da seguire per la fusione tra associazioni

Poniamo il caso di una fusione per incorporazione tra associazioni. Gli step principali saranno:

  • la realizzazione del progetto di fusione tra associazioni, a opera degli amministratori delle due diverse associazioni, in base a quanto riportato nel co. 1, art. 2501 c.c.;
  • gli stessi organi di amministrazione delle due associazioni che puntano alla fusione sono chiamati a redigere la propria situazione patrimoniale, seguendo le norme di bilancio di esercizio degli ETS; tale documento deve essere relativo a una data non anteriore ai 120 giorni rispetto alla data in cui verrà depositato il progetto di cui sopra;
  • gli amministratori devono preparare una relazione volta a descrivere e giustificare anche dai punti di vista giuridico ed economico il progetto di fusione;
  • gli atti – ovvero il progetto di fusione con la relativa relazione, i bilanci degli ultimi tre esercizi, le relazioni degli organi amministrativi e le eventuali situazioni patrimoniali – devono essere depositati nella sede delle due associazioni prossime alla fusione per i 30 giorni precedenti la fusione stessa; possono in alternativa essere pubblicati sui rispettivi siti web. Va detto che – qualora gli associati rinuncino a tale diritto – il deposito degli atti può essere trascurato;
  • la fusione effettiva viene decisa dalle due associazioni con apposita delibera, con approvazione del progetto precedentemente realizzato; in occasione della decisione di fusione, possono essere apportate unicamente modifiche che non vadano a incidere o a modificare i diritti di terzi e degli associati, così come riportato nel co. 2, art. 2502 c.c.;
  • per ultimare la fusione è necessario l’intervento di un notaio, che mediante atto pubblico preveda a certificare la fusione; l’atto di fusione tra associazioni deve essere depositato al Runts;
  • affinché la fusione sia effettiva, la delibera deve essere depositata per essere iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore, con tutti gli atti già citati in allegato;
  • la fusione si può trasformare in pratica unicamente trascorsi 60 giorni dall’iscrizione al Runts;
  • infine, a fusione ultimata, trattandosi in questo caso di un processo per incorporazione, l’associazione incorporante prende su di sé tutti gli obblighi e tutti i diritti dell’associazione incorporata.

Gestisci un’associazione di dimensioni piccole, medie o grandi? Con Terzo Settore in Cloud, il software gestionale semplice e intuitivo pensato appositamente per gli ETS, la gestione amministrativa, operativa e contabile dell’ente diventa facile e veloce, con la possibilità di accedere al pannello di controllo da qualsiasi luogo e in qualunque momento, e con la garanzia di conservare i dati dell’associazione delle persone coinvolte sempre al sicuro.

Terzo Settore in Cloud
Il software per la gestione degli enti del terzo settore e delle Associazioni no profit.

Articoli correlati