Come funziona l’esclusione di un socio da un’associazione

03.03.2025 - Tempo di lettura: 5'
Come funziona l’esclusione di un socio da un’associazione

Come si arriva all’esclusione di un socio di un’associazione, e come si gestisce questo delicato processo? Il socio è colui che partecipa alla vita associativa a che contribuisce al perseguimento degli scopi della stessa: è possibile quindi dire che è su questa figura che si fonda l’esistenza di una realtà di questo tipo, e che è da qui che parte la democraticità della vita associativa. Nel momento in cui si associa – per mezzo della presentazione di una domanda di ammissione positivamente accolta – il socio assume sia diritti che doveri, e inizia a partecipare appieno alla vita associativa, condividendone gli obiettivi.

Può però arrivare un momento di rottura. Nella maggior parte dei casi si tratta semplicemente di un passo indietro da parte dell’associato, che decide di non partecipare più alla vita associativa; altre volte ancora questo rapporto termina con il decesso. In altri casi, la qualifica di socio si perde a seguito di un’esclusione per gravi motivi. Vediamo ora quali sono i fattori che possono portare alla radiazione dei soci di un’associazione.

L’esclusione di un socio in un’associazione: i gravi motivi

Come si è detto, nel momento in cui si diviene soci di un’associazione si assumono sia diritti che doveri. È già da questo punto di fatto che vengono posti i presupposti per l’eventuale esclusione di un socio, il quale può essere radiato nel momento in cui costituisce un ostacolo al buon andamento della realtà associativa.

Ma quali sono, nel concreto, gli elementi in base ai quali si può decidere di escludere un socio? Nella legge 266/91 come nell’articolo 24, comma 3 del Codice civile si legge che “L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi”. Vale la pena, però, per spiegare quando questo iter può essere considerato lecito, indicare alcuni concreti gravi motivi che possono autorizzare l’associazione a procedere con la radiazione:

  • l’incapacità del socio di fornire il contributo personale richiesto dall’associazione;
  • la presenza di gravi inadempienze da parte del socio;
  • la perdita dei requisiti posti con obbligatori per essere ammessi all’associazione;
  • una o più condotte da parte dell’associato che possono danneggiare la reputazione morale dell’associazione.

Un esempio chiaro di esclusione legittima è il caso di un socio condannato per un reato, in particolar modo se lo stesso prevede un periodo di detenzione: ecco che si parla di inadempienze, del venir meno del contributo personale, del danneggiamento della reputazione morale, e via dicendo.

Va peraltro sottolineato che è lo stesso statuto a poter indicare dei gravi motivi che possono portare all’esclusione dell’associato.

Esclusione di un socio dall’associazione: chi decide?

Chi decide nel concreto quando procedere con l’esclusione di un socio? L’organo che può deliberare questa decisione è l’assemblea, così come riportato nell’articolo 24 del Codice civile. Detto questo, sono tante le associazioni che affidano questa decisione prima di tutto al Consiglio direttivo, il quale può procedere con l’analisi del caso singolo confrontandolo con quanto riportato dallo statuto.

I diritti del socio escluso

Guardiamo ora alla medesima questione dal punto di vista del socio che si vede notificare l’esclusione dell’associazione. Qualunque siano i gravi motivi indicati dall’assemblea, l’associato ha a disposizione sei mesi di tempo – dal giorno in cui è stata notificata l’espulsione – per ricorrere all’autorità giudiziaria. Questo diritto è infatti riconosciuto a tutti gli associati, così da garantire eventualmente l’annullamento della deliberazione in caso di violazione di quanto previsto dallo statuto, o per l’effettiva inesistenza dei gravi motivi indicati. Si capisce, quindi, che questo diritto va a proteggere i soci da eventuali esclusioni di tipo arbitrario o immotivato.

La gestione dei contributi dopo l’esclusione del socio

Al comma 4 dell’articolo 24 del Codice civile si legge che “gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione”. Nel momento in cui si viene espulsi dall’associazione, quindi, non è prevista alcuna restituzione di quanto affidato al patrimonio associativo.

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