Gli enti religiosi e le novità della Riforma del Terzo Settore

22.07.2024 - Tempo di lettura: 6'
Gli enti religiosi e le novità della Riforma del Terzo Settore

Come ormai è noto, con il termine Riforma del Terzo Settore si individua il complesso di norme che ha ridisciplinato il non profit e l’impresa sociale in Italia. Si tratta di un processo lungo, che per essere portato a termine deve vedere l’emanazione di tutti gli atti previsti dai decreti legislativi di attuazione della legge delega n.106 del 2016.  

I cambiamenti apportati sono stati molti, con la regolazione di tutte le organizzazioni riconosciute come Enti del Terzo Settore in un unico testo, nel quale vengono individuate ben 26 aree di intervento differenti. Al centro della Riforma è possibile riconoscere il Registro unico nazionale del Terzo Settore, in sigla RUNTS, che è andato a sostituire i registri territoriali.  

Questo processo di cambiamento ha coinvolto anche gli enti religiosi: vediamo in che modo, identificando anche il ruolo del RUNTS dal punto di vista degli enti religiosi civilmente riconosciuti.  

Enti religiosi e Riforma del Terzo Settore: gli enti religiosi civilmente riconosciuti

All’interno dell’ordinamento giuridico italiano le diverse confessioni religiose vengono strutturate in enti religiosi, ecclesiastici oppure confessionali. Per poter essere riconosciuti come enti ecclesiastici o confessionali, tali realtà devono veder riconoscere – a livello civilistico – la propria personalità giuridica. Grazie a questa, gli enti delle diverse confessioni possono agire nel contesto dell’ordinamento italiano e avere dei rapporti istituzionali. A regolare queste modalità di interazione sono i singoli accordi stipulati nel corso degli anni tra confessioni e Stato oppure, in mancanza di intese specifiche, la legge del 1929 relativa ai culti “ammessi”.  

In questo scenario entra per l’appunto in gioco la Riforma del Terzo Settore, la quale ha cambiato le carte in tavola introducendo il concetto di “enti religiosi civilmente riconosciuti”. In precedenza, il coinvolgimento era previsto solamente per gli enti la cui confessione fosse stata al centro di accordi con lo Stato, mentre ora vengono compresi anche gli enti di confessioni senza intesa, così come soggetti alla legge di quasi un secolo fa. Ecco che allora possono rientrare nel novero degli enti religiosi civilmente riconosciuti non solo gli enti facenti parte della Chiesa cattolica e gli enti confessionali che hanno accordi con lo Stato italiano, ma anche quelli relativi agli altri culti 

Diversamente da quanto accade agli altri ETS, l’ente religioso che intende entrare nel campo della Riforma del Terzo Settore deve quindi essere riconosciuto in sede civile: le organizzazioni di stampo religioso che non possono vantare un riconoscimento giuridico restano quindi all’esterno del perimetro della Riforma. Inoltre, per accedere al Terzo Settore l’ente religioso deve svolgere attività di interesse generale tra quelle indicate dal Codice del Terzo Settore. Tuttavia, poiché gli enti religiosi riconosciuti devono svolgere in via principale o esclusiva un’attività di religione o di culto, per svolgere queste attività, l’ente religioso può scegliere tra due alternative 

  • costituire un ente autonomo rispetto all’ente religioso ma controllato dall’ente stesso; 
  • costituire un ramo ETS o un ramo impresa sociale dedicato allo svolgimento delle attività di interesse generale. Solo il “ramo” potrà ottenere il riconoscimento come ente del Terzo Settore.  

Enti religiosi e Riforma del non profit: gli enti religiosi e il registro unico nazionale

Capito quali sono gli enti religiosi civilmente riconosciuti che possono rientrare nella Riforma del Terzo Settore, è bene capire quali sono i passaggi necessari per effettuare questo ingresso: si parla ovviamente di un passaggio che chiama in gioco il già citato RUNTS, ovvero il Registro unico nazionale del Terzo Settore. Ne risulta quindi che gli enti religiosi sono tenuti a depositare presso il RUNTS un regolamento, redatto con scrittura privata autenticata o per atto pubblico. Tale regolamento deve recepire tali elementi:  

  • specificare le attività di interesse generale svolte dall’ente; 
  • prevedere l’eventuale svolgimento di attività diverse, così come riportato negli articoli 5 e 6 del Codice del Terzo Settore; 
  • indicare un patrimonio destinato per lo svolgimento delle citate attività di interesse generale; 
  • vietare la distribuzione di utili; 
  • prevedere l’obbligo di registrare in modo separato i movimenti contabili relativi alle attività di interesse generale e quelli legati alle altre attività; 
  • disporre le regole per la tenuta delle scritture contabili relative alle attività di interesse generale, dei libri sociali obbligatori, per la redazione del bilancio e il trattamento normativo ed economico degli eventuali lavoratori;  
  • deve disciplinare i poteri di gestione e di rappresentazione, riportando da questo punto di vista anche eventuali limitazioni se previste dall’ordinamento confessionale stesso. 

La domanda di iscrizione al RUNTS da parte dell’ente deve essere fatta per via telematica dal soggetto rappresentante, che può essere un notaio o il rappresentante legale.  

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