Come funziona il contratto di collaborazione amministrativo-gestionale con un’ASD

18.09.2024 - Tempo di lettura: 6'
Come funziona il contratto di collaborazione amministrativo-gestionale con un’ASD

Come devono essere inquadrati i collaboratori in ambito sportivo dilettantistico? E come gestire i collaboratori gestionali amministrativi, e in particolar modo i lavoratori di questo tipo che prestano attività di natura non professionale? Va detto che, fino a non molto tempo fa, la materia non era stata definita nel dettaglio. A porre ordine è stata la Riforma dello Sport, e più nello specifico è stato il Decreto Legislativo del 29.08.2023 n. 120 in tema di enti e lavoratori sportivi, che è intervenuto con disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della Riforma stessa.  

In questo articolo vedremo nel dettaglio la questione del contratto di collaborazione amministrativo-gestionale con un’associazione sportiva, ma prima ci sembra opportuno fare una breve introduzione all’inquadramento generale dei collaboratori in una ASD a partire dalla Riforma.  

L’inquadramento dei collaboratori dopo la Riforma dello Sport

In linea generale, rispetto a quanto precedentemente presente, con la Riforma dello Sport è stata introdotta una disciplina dei lavoratori ben precisa, la quale dispone degli inquadramenti dettagliati per chi presta attività come lavoratore sportivo presso una ASD. Si parla infatti di questi possibili inquadramenti:  

  • lavoratore subordinato; 
  • co.co .co, con il limite massimo di 24 ore di lavoro settimanale; 
  • prestatore di lavoro occasionale; 
  • volontario, in tal caso col divieto assoluto di compenso economico, con la sola opportunità di ricevere dei rimborsi per le spese sostenute, se opportunamente documentate.  

È stato sottolineato che questa suddivisione vale unicamente per i lavoratori sportivi, nei quali non rientrano dunque addetti alle pulizie, educatori, custodi, né professionisti iscritti ai relativi ordini professionali, dai fisioterapisti in poi. Per loro resta valido quanto previsto dal diritto comune per qualsiasi tipi di impresa, senza peculiarità legate al mondo sportivo dilettantistico. E per quanto riguarda invece i collaboratori amministrativi?  

Il contratto di collaborazione amministrativo-gestionale con associazione sportiva

I collaboratori gestionali amministrativi che prestano attività di natura non professionale rappresentano una categoria a sé stante, non venendo inquadrati – come normato dalla Riforma dello Sport – né come lavoratori sportivi, né come collaboratori generici (quali per esempio i custodi), né ovviamente come professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali.  

Nel definire i collaboratori amministrativo gestionali l’articolo 37 della Riforma del lavoro sportivo (Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 36) spiega infatti che “non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”. 

Vale la pena a questo punto riportare anche quanto riportato dalla Circ. Min. Fin. n. 21/E del 22 aprile 2003, dove si legge che “rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti”.  

I collaboratori inquadrati con Co.co.co. amministrativo-gestionale, attivi presso ASD e SSD riconosciute dal CONI, presso Federazioni Sportive e presso Enti di Promozione Sportiva, possono comunque godere delle agevolazioni fiscali e contributive previste per i Co.co.co. sportivi, ovvero:  

  • esenzione contributiva fino a 5.000 euro all’anno; superata tale soglia, e solo per le somme eccedenti, l’aliquota applicata è del 25% (24% nel caso di pensionati o soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie); 
  • riduzione dell’imponibile previdenziale al 50% (fino al 31 dicembre 2027); 
  • franchigia fiscale fino a 15.000 euro all’anno.  

A completare il quadro, si ricorda che per il contratto di collaborazione amministrativo-gestionale con ASD deve esser applicato l’obbligo assicurativo INAIL (cosa non prevista invece per i collaboratori sportivi), seguendo quanto normato dal Testo Unico 81 2001. Il premio deve essere suddiviso in questo modo: un terzo a carico del lavoratore, due terzi a carico del committente. 

Per quanto riguarda la gestione dei contratti Co.co.co. amministrativo-gestionali, non può essere espletata tramite il Registro delle attività sportive, ma deve essere effettuata attraverso i canali e i termini ordinari. Può essere utile, quindi, avvalersi dell’aiuto di un consulente del lavoro o di un commercialista.  

La gestione dei collaboratori e dei compensi con Sportivi in Cloud 

Sportivi in Cloud, il gestionale per ASD sviluppato da TeamSystem, presenta tra le proprie funzionalità dedicate alla gestione operativa, amministrativa e contabile di un’associazione sportiva, anche degli strumenti dedicati alla gestione dei collaboratori e dei relativi compensi. Si spazia quindi dall’elaborazione delle lettere d’incarico al calcolo delle retribuzioni e dei rimborsi spese, per arrivare fino alla registrazione delle ritenute e alla pre-redazione delle C.U., il tutto con la certezza di avere a che fare con un gestionale semplice da utilizzare, creato appositamente per il mondo dello sport e sempre aggiornato alle normative vigenti. 

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