Consiglio direttivo di un’associazione: ecco come funziona

13.05.2024 - Tempo di lettura: 9'
Consiglio direttivo di un’associazione: ecco come funziona

Per chi si avvicina per la prima volta al Terzo Settore e al mondo delle associazioni, non è immediata la comprensione dei vari organi presenti all’interno di questi enti, né quella dei loro compiti, delle loro peculiarità e responsabilità. Ma è proprio attraverso l’approfondimento delle attività dei singoli soggetti all’interno delle associazioni che è possibile capire la vita associazionistica e le relative particolarità gestionali: in questo articolo vedremo quindi qual è il ruolo del Consiglio direttivo in un’associazione, come avviene l’elezione dei componenti, quali sono i diversi ruoli al suo interno, e via dicendo.  

Gli organi necessari in un’associazione 

Prima di vedere cos’è il Consiglio direttivo in un’associazione – come per esempio in una APS, Associazione di Promozione Sociale – vale la pena fare un piccolo passo indietro, per vedere quelli che sono gli organi sempre necessari all’interno di questi enti. Si parla in estrema sintesi di tre organi, ovvero: 

  • il Presidente: a questa figura spetta la direzione dell’ente, ed è lui a rappresentare l’associazione di fronte a soggetti terzi. Il suo compito è quello di dirigere le attività votate dal Consiglio direttivo, o eventualmente dall’assemblea dei soci. Ma attenzione: nelle associazioni l’organo decisionale non è in capo al Presidente, quanto invece, come approfondiremo più sotto, al Consiglio direttivo. Lo stesso Presidente peraltro è parte integrante del Consiglio. Nella qualità di rappresentante dell’ente, egli può stipulare accordi e sottoscrivere contratti in nome dell’associazione; allo stesso modo, nell’eventualità di controversie di tipo giudiziario (a livello civile come penale) sarà sempre lui a rappresentare l’ente. Per il Presidente è prevista la possibilità, in ogni caso, di delegare ad altri soci la sottoscrizione di contratti necessari.  
  • l’Assemblea dei soci: a distinguere l’associazione è soprattutto la presenza di questo organo, formato per l’appunto da tutti i soci. Più nello specifico, l’Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti e in pari con il pagamento della quota associativa. Questo organo si riunisce almeno a cadenza annuale; l’assemblea può esser convocata sia dal Consiglio Direttivo che dai soci, con un preavviso di almeno 15 giorni. Tra i poteri dell’Assemblea riunita ci sono l’approvazione del rendiconto contabile, la destinazione dell’avanzo, l’approvazione del programma annuale delle attività, e via dicendo. 
  • il Consiglio direttivo: terzo e ultimo organo sempre necessario in un’associazione è per l’appunto il Consiglio, organo deputato alla gestione dell’associazione 

Compreso quali sono gli organi che si muovono intorno e insieme al Consiglio direttivo all’interno di un’associazione, è possibile approfondire i suoi compiti; vale la pena ricordare che altri soggetti che possono essere presenti in un’associazione, seppure non obbligatori, sono i revisori dei conti e i probi viri.  

Il ruolo del Consiglio direttivo di un’associazione

Avendo appena visto i ruoli degli altri principali organi di un’associazione, risulta piuttosto facile capire ora qual è il ruolo del Consiglio direttivo. È lui a gestire fattualmente l’ente, amministrando l’associazione e promuovendone le attività. Si tratta, dunque, dell’organo esecutivo nonché decisionale, che decide per l’appunto sia la politica dell’ente, sia le iniziative dell’associazione; è il Consiglio nella sua interezza a prendersi cura dell’economia dell’associazione, per mezzo dell’accesso al conto corrente dell’ente, in mano al Tesoriere e al Presidente. È inoltre sempre il Consiglio direttivo a gestire la parte documentale dell’associazione: si pensi alla redazione del bilancio, alla gestione dei verbali delle assemblee, alla lista aggiornata dei soci, e così via.  

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su eventuale richiesta da parte di almeno la metà dei suoi membri; ogni seduta è ritenuta valida, a patto che sia presente la maggioranza dei componenti.  

I ruoli interni al Consiglio

Possiamo vedere ora quali sono i ruoli interni al Consiglio direttivo di un’associazione. Solitamente, questo organo è formato da un minimo di 3 membri – si vedrà subito il perché – e da un massimo di 7. La preferenza, in ogni caso, va verso un numero dispari, per facilitare il processo decisionale. Sono tre i ruoli fondamentali all’interno de Consiglio direttivo, ovvero: 

  • Presidente: il Presidente dell’associazione presiede lo stesso Consiglio; 
  • Vicepresidente: svolge eventuali compiti in luogo del Presidente; 
  • Segretario: è la terza figura chiave del Consiglio Direttivo. A lui spettano attività come la verbalizzazione delle assemblee dell’associazione, nonché il supporto alle funzioni amministrative svolte dal Presidente. È sempre il Segretario ad avere il compito di verificare gli avvenuti pagamenti delle quote associative 

A queste cariche possono aggiungersene altre, come quella molto presente del tesoriere, a cui può essere deputata la cura della gestione economica e finanziaria dell’associazione, seguendo quanto deciso dal Consiglio stesso. 

L’elezione del Consiglio direttivo

Per capire il funzionamento di un’associazione è bene comprendere anche come viene eletto il Consiglio Direttivo. L’organo decisionale dell’ente viene eletto dai soci, o meglio, dall’Assemblea dei soci, che proprio in questa attività individua uno dei propri compiti più importanti.  

Ci sono in realtà due modalità distinte per l’elezione del Consiglio: gli associati possono eleggere i singoli soci per delle precise cariche (e quindi il Tesoriere, il Segretario e via dicendo) o invece eleggere semplicemente i componenti del Consiglio, lasciando che sia esso stesso, una volta eletto, a distribuire le cariche.  

La cadenza delle elezioni del Consiglio direttivo di un’associazione non è fissa: in alcuni casi questo organo resta in carica un solo anno, altre volte per una durata maggiore; il limite massimo è comunque di 5 anni. Nel caso delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di Promozione Sociale e di Onlus, il Consiglio direttivo può restare in carica per un massimo di 3 anni (come sottolineato più volte dall’Agenzia delle Entrate).  

I compiti principali del Consiglio direttivo

Elenchiamo ora i compiti principali del Consiglio direttivo, sapendo che alcuni sono compiti propriamente collettivi, mentre altri sono affidati a singoli componenti:  

  • redigere la lista dei criteri di ammissione dei nuovi soci 
  • valutare, e quindi accogliere o respingere le domande di ammissione di nuovi soci 
  • deliberare i rimborsi spese e i compensi per i soci che svolgono compiti per l’associazione 
  • redigere il regolamento per l’organizzazione dell’associazione;
  • decidere eventuali provvedimenti di ordine disciplinare; 
  • ratificare ed eventualmente modificare dei provvedimenti del presidente in caso di urgenza;
  • curare gli affari di ordine amministrativo, dalla gestione del personale dipendente alla richiesta di consulenze;
  • controllare e approvare il programma dell’associazione;
  • compilare il rendiconto contabile annuale e la relativa relazione;
  • curare i rapporti con gli istituti di credito, gestire quando necessari finanziamenti e mutui. 

A supportare il Consiglio direttivo nelle sue attività ci sono ovviamente i migliori software gestionali per associazioni, come Terzo Settore in Cloud: con quest’ultimo è infatti facile gestire e archiviare i verbali delle assemblee, monitorare i pagamenti delle quote associative, gestire i collaboratori e i relativi compensi, gestire i bilanci e i rendiconti, e via dicendo.  

La nomina di nuovi membri del Consiglio direttivo di un’associazione

Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio direttivo dell’associazione venga a mancare per dimissioni o altre cause, sarà lo statuto dell’associazione stessa a indicare la via da seguire: le due alternative classiche sono tipicamente quella della nomina del primo tra i soci non eletti e quella della cooptazione. È però previsto che, al venire meno di oltre la metà di componenti del Consiglio, si provveda con l’elezione di un nuovo Consiglio, per mezzo di una convocazione dell’Assemblea dei soci. 

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