Co-programmazione e co-progettazione nel Terzo Settore: cosa sono e come funzionano
Cosa distingue gli Enti del Terzo Settore? Ancor prima di guardare alle formalità – e quindi per esempio all’iscrizione all’interno del RUNTS, il Registro unico nazionale per il Terzo Settore – va sottolineato che sono ETS quelle attività che operano per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, portando quindi in campo dei progetti e delle attività di interesse generale. Non deve dunque stupire il fatto che siano previste delle forme di collaborazione con gli enti pubblici, con i quali l’ETS condivide parte delle finalità.
Nel caso di queste collaborazioni, è necessario introdurre i concetti di co-programmazione e co-progettazione: vediamo di cosa si tratta.
Co-programmazione e co-progettazione nel Terzo Settore: di cosa si parla?
Con i termini co-programmazione e co-progettazione per gli Enti del Terzo Settore si indicano le modalità con le quali gli ETS possono collaborare con gli enti pubblici per raggiungere un obiettivo condiviso, instaurando un partenariato caratterizzato da rapporti altamente trasparenti, finemente regolato e basato su una selezione degli ETS mediante appositi bandi pubblici, ai quali devono fare seguito delle selezioni scrupolose. Si legge infatti all’articolo 55 del Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (ossia il Codice del Terzo Settore) che “in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche […] assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché’ delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”.
Definizione di co-programmazione
Nello stesso articolo 55 è riportata la distinzione tra co-programmazione e co-progettazione. La prima ha lo scopo di consentire alla pubblica amministrazione di individuare i bisogni da soddisfare, gli interventi necessari, le modalità di realizzazione degli stessi interventi e le risorse disponibili per raggiungere l’obiettivo prefissato.
Con la co-programmazione, dunque, l’ETS può avere un ruolo cruciale nella formazione delle politiche pubbliche, portando avanti la propria missione e mettendo a disposizione della PA la propria prospettiva.
Definizione di co-progettazione
La co-progettazione, può essere descritta come la fase “successiva” alla co-programmazione, perché ha lo scopo di definire ed eventualmente realizzare specifici progetti di servizio o di intervento volti a soddisfare bisogni definiti, a partire da quanto stabilito a livello di co-programmazione.
Il funzionamento di co-programmazione e co-progettazione tra ETS e PA
Le attività di co-programmazione e co-progettazione tra ETS e PA, come anticipato, poggiano sulla proposta da parte dell’ente pubblico di bandi pubblici per stabilire quali Enti del Terzo Settore possano effettivamente dare un contributo specifico per contribuire allo sviluppo di nuove politiche pubbliche. I bandi possono prevedere iter diversi: in tutti i casi è necessario dimostrare di essere un ETS e di essere in regola con le normative vigenti, e di avere i necessari requisiti minimi esposti nel bando; talvolta all’ente può inoltre essere richiesta una relazione iniziale, riportante le proprie proposte di miglioria. La seguente selezione porterà all’individuazione di uno o più ETS che potranno lavorare con la PA, eventualmente anche attraverso delle forme di accreditamento.
I chiarimenti ministeriali su co-programmazione e co-progettazione
Risultano preziosi, per meglio capire il funzionamento di co-programmazione e co-progettazione nel Terzo Settore, i chiarimenti pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota 1059 a inizio 2023. È stato per esempio chiarito che un avviso di gara che contiene un’indicazione dettagliata dei servizi da realizzare non risulta compatibile con un ricorso alla co-progettazione, contravvenendo di fatto alla natura stessa della collaborazione.
In risposta a delle domande concrete sulla possibilità di ricorrere alla co-progettazione per dei progetti di ristrutturazione di immobili da utilizzare successivamente per lo svolgimento di attività progettuali, il Ministero ha inoltre chiarito che in questi casi si rendono necessarie delle procedure ispirate ai principi riportati dal Codice dei contratti pubblici.
Gli ETS e il nuovo Codice dei contratti pubblici
Per completezza, è bene ricordare anche che il 31 marzo 2023 è stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici. Qui, all’altezza dell’articolo 6, in cui si parla per l’appunto dei rapporti con gli ETS, si legge che la PA “può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore […], sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore”.
Una preziosa opportunità per il Terzo Settore
Si capisce quindi che co-programmazione e co-progettazione regolano le sinergie che possono nascere tra enti pubblici ed ETS. Di fronte a delle opportunità come queste, un Ente del Terzo Settore può essere chiamato a gestire progetti anche complessi: Terzo Settore in Cloud, il software gestionale per ETS, può semplificare la gestione amministrativa e operativa di questi progetti, permettendo di assegnare compiti e scadenze, monitorare il progresso delle attività e gestire i centri di costo con la relativa rendicontazione.