Il Bilancio degli ETS: regole e istruzioni da rispettare
Con la circolare n. 6/2024 il Ministero del Lavoro ha chiarito le semplificazioni introdotte dall’art. 4 della legge n. 104/2024 volte a modificare alcuni articoli del Codice del terzo settore.
La Legge n. 104/2024, con “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, ha introdotto alcune modifiche al CTS, Codice del Terzo settore.
Le semplificazioni previste all’articolo 4 intervengono sulla disciplina di bilancio, stabilendo nuovi limiti e stravolgendo in alcuni casi la gestione dei modelli finora utilizzati dagli Enti del Terzo settore.
Le modifiche interessano soprattutto la normativa che riguarda la contabilità degli ETS, andando a stabilire nuovi limiti per l’utilizzabilità dei modelli pubblicati dal Ministero del Lavoro.
ETS privi di personalità giuridica: aumentano i limiti per il rendiconto per cassa
Tra le novità introdotte dall’articolo 4 della Legge n. 104/2024 c’è anche quella relativa ai limiti imposti dall’articolo 13, comma 2, del CTS, secondo il quale il bilancio degli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro poteva essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Nella nuova formulazione è stato introdotto il limite di 300.000 euro per i soli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica.
Gli ETS privi di personalità giuridica che rispettano tale limite, quindi, nel 2025 potranno decidere di optare per l’utilizzo del modello D del rendiconto per cassa per monitorare i flussi della propria associazione.
Ad ogni modo, come chiarito anche dal Ministero, gli amministratori possono comunque ricorrere al bilancio di esercizio così come regolato dall’art. 13 del CTS, comma 1, se lo ritengono la forma più adeguata per ottemperare ai principi di trasparenza e alle necessità di informazione completa e coerente richieste dalle caratteristiche dell’ente.
Obbligo di redazione del bilancio d’esercizio per gli ETS riconosciuti
La Legge n. 104 del 2024, oltre a modificare il comma 2 dell’articolo 13 del CTS, ha introdotto il nuovo comma 2-bis che pone un nuovo limite per gli ETS con personalità giuridica.
Se finora non vi era un passaggio specifico relativo agli enti dotati di personalità giuridica e valevano quindi gli stessi limiti degli enti che ne risultavano privi, ora gli enti del Terzo settore aventi personalità giuridica che superano il limite di 60.000 euro non potranno quindi più utilizzare il modello D del rendiconto per cassa.
Si tratta di una modifica di grande rilievo per gli operatori del settore in quanto molti ETS dovranno adattare il proprio sistema contabile per adeguarsi ai nuovi modelli da adottare.
La disposizione nasce dalla necessità di ottemperare a quanto richiesto dai principi di trasparenza contabile e di completezza informativa esterna ed interna che negli ETS con personalità giuridica si estrinseca anche nel monitoraggio del patrimonio destinato.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni sui bilanci degli ETS
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista per l’anno finanziario successivo rispetto a quello in cui è stata pubblicata la legge (3 agosto 2024), date le difficoltà di un passaggio in corso d’anno.
Ci sono diversi casi possibili. Per gli ETS il cui esercizio finanziario coincide con l’anno solare, la nuova disciplina si applicherà a partire dal bilancio relativo all’anno 2025 (considerando quindi volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell’esercizio 2024).
Per fare un esempio pratico, se l’esercizio finanziario di un ETS inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre, i limiti dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dovrà essere valutato secondo quanto conseguito nel 2024, se sarà superiore ai 60.000 euro per gli ETS aventi personalità giuridica, nel 2025 dovranno seguire quanto disposto dai principi contabili così da depositare entro il 30 giugno del 2026 un bilancio di esercizio che comprenda lo stato patrimoniale (modello A), il rendiconto gestionale (modello B) e la relazione di missione (modello c).
Inoltre se un ente, privo di personalità giuridica, ha realizzato nell’anno 2024 componenti economiche superiori a 220.000 ma inferiori a 300.000 euro potrà redigere il bilancio dell’annualità 2025 nella forma del rendiconto per cassa.
Per gli ETS il cui esercizio finanziario inizia dal 3 agosto 2024 in poi, le nuove disposizioni si applicheranno già a partire dal bilancio 2024-2025, sulla base delle risultanze di bilancio dell’esercizio finanziario 2023-2024.
Per gli ETS il cui esercizio finanziario è iniziato il 1° luglio 2024, i nuovi limiti si applicheranno a partire dal bilancio 2025-2026, avendo come riferimento le risultanze tratte dal bilancio dell’esercizio finanziario 2024-2025, in considerazione del fatto che la normativa è entrata in vigore in data successiva all’apertura dell’esercizio 2024-2025.
Il Ministero, infine, nella circolare numero 6 del 2024 specifica: “poiché la disposizione di cui all’articolo 13, comma 2-bis del Codice richiede l’adozione di un successivo provvedimento attuativo, essa non è immediatamente applicabile, essendo la sua agibilità subordinata all’adozione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 13”.