Il Bilancio degli ETS: regole e istruzioni da rispettare

22.05.2024 - Tempo di lettura: 9'
Il Bilancio degli ETS: regole e istruzioni da rispettare

Una panoramica delle regole da conoscere per il bilancio degli ETS, enti del Terzo settore, che deve essere depositato sul Registro Unico entro il 30 giugno di ogni anno: dai modelli da utilizzare agli errori da evitare

 

Entro il prossimo 30 giugno, 1° luglio per il 2024, gli enti del Terzo settore dovranno depositare il bilancio relativo al precedente periodo d’imposta sull’apposito portale del Registro Unico del Terzo Settore. Nonostante siano già passati quasi tre anni dall’entrata in vigore del RUNTS, sono ancora molte le perplessità diffuse tra gli operatori del settore e molti gli errori che sono stati riscontrati nei depositi dei precedenti periodi d’imposta.

Dalle tempistiche da rispettare alla modulistica richiesta in base alle caratteristiche dell’ente, arrivando fino agli errori più comuni: una panoramica su regole e istruzioni.

Il Bilancio degli ETS: la documentazione da preparare

Per analizzare le procedure legate ai bilanci degli ETS vale la pena partire dall’art. 13 del d.lgs 117/2017 nel quale il legislatore ha previsto diverse forme di rendicontazione degli aspetti contabili di ciascun ente del Terzo settore sulla base di specifiche caratteristiche.

Il comma 2 dell’art. 13 del CTS prevede, infatti, in deroga la possibilità per gli enti del terzo settore “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro di redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa, meglio conosciuto come modello D.

Mentre invece l’integrale documentazione che forma il bilancio di esercizio degli enti del Terzo settore, che non rispettano il limite sopra citato o che per opzione decidono di non avvalersi della deroga contenuta al comma 2, è formato dai seguenti documenti:

  • stato patrimoniale (modello A);
  • rendiconto gestionale (modello B);
  • relazione di missione (modello C) che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalita’ statutarie.

Gli ETS devono utilizzare i modelli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del rispetto del principio di piena trasparenza contabile, introdotti anche per creare una letteratura omogenea per il comparto associativo.

Approvazione del Bilancio degli ETS: le scadenze da rispettare

Il codice del Terzo settore non prevede una scadenza specifica per l’approvazione del bilancio di esercizio, ma solo per il suo deposito sul portale del RUNTS, che deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui esso si riferisce. Particolare attenzione dovrà essere posta a che il bilancio da portare in assemblea per l’approvazione sia completo di tutti gli allegati, infatti, la mancanza anche di un solo prospetto rende la delibera di approvazione annullabile.

L’approvazione del bilancio d’esercizio dovrà quindi rispettare quanto previsto all’interno degli statuti delle singole associazioni e dal codice civile.

L’art. 2364 del Codice civile al comma 2 stabilisce che l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio, debba essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque entro un termine non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea ordinaria sono stabilite all’interno dei singoli statuti, mentre i membri del consiglio direttivo hanno la possibilità di derogare il termine ordinario dei 120 giorni e convocare l’assemblea nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Infine è bene ricordarsi che il termine indicato nello statuto si riferisce alla convocazione dell’ assemblea e non al suo concreto svolgimento.

Accade spesso infatti che per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo, l’assemblea sia rinviata ed approvi il bilancio in un momento successivo rispetto alla convocazione iniziale.

Chiaramente l’obiettivo deve però rimanere il rispetto perentorio del termine del 30 giugno per il deposito del bilancio di esercizio approvato sul RUNTS.

Il deposito del bilancio degli ETS: gli allegati da non dimenticare

In base alle caratteristiche dell’ente e del rispetto dei limiti imposti dal comma 2 dell’art. 13 del d.lgs 117/2017, saremo di fronte a due situazioni ben distinte.

La prima vede gli enti del Terzo settore non commerciali con entrate complessive inferiori ad euro 220.000, e che hanno adottato un metodo di rendicontazione meno complesso, depositare il rendiconto per cassa (modello D), unitamente ai singoli rendiconti redatti ad hoc sul format ministeriale pubblicato sul sito ufficiale, per ogni singola raccolta fondi compiuta nell’anno d’imposta al quale si riferisce il bilancio d’esercizio, oltre ad una relazione illustrativa che ne descriva i progetti che ne stanno alla base.

Gli enti del Terzo settore non commerciali che invece superano le entrate complessive sopra citate, o che per scelte organizzative interne (ad esempio il monitoraggio del patrimonio netto), dovranno depositare lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione, oltre chiaramente al rendiconto ad hoc per le eventuali raccolte fondi occasionali realizzate nell’anno precedente unitamente alle relazioni illustrative.

Infine è bene ricordare che gli enti con proventi superiori a un milione di euro sono tenuti a redigere e depositare sul RUNTS anche il bilancio sociale, seguendo le linee guida contenute nel documento dal titolo Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel 2019. Sono tenute all’adempimento anche le organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS, che sono enti dotati di diritto della qualifica di ETS.

Istruzioni sul modello da utilizzare per il rendiconto di cassa

Sebbene la redazione del modello A, stato patrimoniale, sia sicuramente la più complessa in termini operativi, è anche la più rodata. Gli ETS devono sostanzialmente rifarsi ai principi contabili nazionali quali ad esempio l’OIC 35, oltre che a quanto previsto dal codice civile e il modello predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, seppur con accezione non commerciale, ricalca quanto già previsto per il comparto del mondo profit.

Il modello D, il rendiconto per cassa, è stato invece pensato per l’ETS standard, in funzione delle sue necessità e della sua tipica prevalenza nello svolgimento di attività di tipo istituzionale a carattere non commerciale.

Spesso però la nuova configurazione delle voci di rendiconto ha portato problemi di interpretazione.

Nella sezione A) del rendiconto per cassa, sia della sezione “Uscite” che “Entrate” devono confluire tutte le poste riguardanti le attività di tipo istituzionali, quindi quelle svolte in via principale dall’ente, le cosiddette attività di interesse generale espresse nell’art. 5 del d.lgs n. 117/2017 ed esplicitate nello statuto del singolo ETS.

Le attività diverse, normate all’art. 6 del d.lgs n. 117/2017 sono svolte dall’ente in via secondaria, sussidiaria e a sostegno di quelle precedentemente citate, e soggiacciono a specifici limiti oltre i quali l’ente non può andare.

Si tratta infatti delle attività che possono essere considerate come commerciali ed esercitabili solo se espressamente previste dallo statuto, collegate strettamente alle attività di interesse generale ed entro i limiti esplicitati dal decreto ministeriale n. 107/2021.

I ricavi provenienti dalle attività diverse non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore o in alternativa sempre i ricavi non devono essere superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

Bilancio degli ETS e redazione dei prospetti: alcuni errori da evitare

Giunti ormai al terzo esercizio di operatività degli schemi predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed approvati con il dm del 5 marzo 2020, è possibile tirare un po’ le somme e soffermarsi anche su alcuni aspetti da considerare per procedere correttamente.

Gli errori più comunemente riscontrati dagli uffici preposti al controllo dei documenti presentati dagli enti del Terzo settore sull’apposito portale del RUNTS e sui quali è necessario prestare particolare attenzione sono i seguenti:

  • nel caso in cui l’ente abbia scelto di redigere il modello D, rendiconto per cassa, non dovrà allegare allo stesso nessun altro tipo di documentazione a sostegno dello stesso. Chiaramente sono esclusi i rendiconti ad hoc per le raccolte fondi e le relazioni illustrative da depositare unitamente agli stessi;
  • i rendiconti (gestionale o per cassa) che presentano nello schema ministeriale due colonne temporali t e t-1 devono essere compilati in entrambe le sezioni, con l’attenzione di riportare in t-1 gli stessi dati depositati nel rendiconto dell’esercizio precedente a quello di attuale deposito;
  • nel caso in cui venga compilata la sezione “attività diverse” del modello D, rendiconto per cassa, è importante che venga indicata la scelta effettuata dall’organo di amministrazione e il calcolo che comprovi la secondarietà dell’attività definita diversa. Le indicazioni esposte dovranno essere contenute nella relazione di missione per gli enti che redigono il bilancio e in calce al rendiconto per cassa per gli altri.
  • nel caso in cui sia compilata la sezione del bilancio relativa allo svolgimento di raccolte fondi occasionali dovranno essere depositati anche i rendiconti ad hoc per ogni singola raccolta unitamente ad una relazione illustrativa dei progetti sottostanti.

Tenendo presente queste indicazioni e le regole previste in base alla specificità dell’ente è necessario concludere la procedura per il deposito dei bilanci sul RUNTS entro il 30 giugno che quest’anno, cadendo di domenica, slitta al 1° luglio 2024.

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