Bilancio associazione: cos’è, come si fa e obbligo
Associazioni di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale, circoli e via dicendo: tutti gli enti del terzo settore sono chiamati a rispettare una gamma precisa di obblighi contabili. Tra questi si individua anche la redazione nonché l’approvazione del bilancio dell’associazione, una formalità che non può essere evitata, né affrontata con leggerezza. Da una parte, perché è richiesta dalla legge vigente, e dall’altra perché è fondamentale per poter usufruire di eventuali vantaggi fiscali riservati agli enti, a partire per esempio dalla defiscalizzazione dei proventi. Ma come fare il bilancio di un’associazione? Quali voci devono essere presenti, e come può essere approvato? In questa guida vedremo cos’è il bilancio, come si compone, come deve essere gestito e come un software gestionale per associazioni può aiutare.
Cos’è il bilancio di associazione
Partiamo con lo spiegare cosa si intende con il termine bilancio di un’associazione, passo preliminare per comprendere il relativo obbligo, che spiegheremo nel paragrafo successivo, tenendo conto delle novità introdotte dalla recente riforma. Il bilancio è un documento che presenta gli aspetti economici e patrimoniali di un ente del terzo settore, in riferimento a un anno (concluso) di attività.
All’interno del bilancio di un’associazione si troveranno diverse sezioni: a partire dallo Stato patrimoniale dell’associazione stessa, riportante informazioni quali patrimonio netto, attività e passività; nel bilancio trova poi spazio il Rendiconto della gestione, chiamato a mettere in evidenza il risultato economico dell’ente; nonché la Nota integrativa, che va a integrare Stato e Rendiconto; infine, eventualmente, la Relazione di missione.
L’approvazione del rendiconto e del bilancio dell’associazione è un appuntamento a scadenza annuale, che deve essere affrontato nel pieno rispetto delle procedure e delle regole imposte dal legislatore, sapendo peraltro che la materia è mutata in modo importante negli ultimi anni. Va sottolineato inoltre che taluni errori relativi al bilancio dell’associazione potrebbero portare a esiti negativi, quali per esempio, in casi gravi, il disconoscimento della qualifica di ente no profit.
L’obbligo di bilancio
Vediamo ora come si concretizza l’obbligo di bilancio, così come risultante dalla Riforma del Terzo Settore e più nello specifico dalle novità introdotte nel 2020.
Prima di tutto, va sottolineato che l’obbligo di presentazione del bilancio d’associazione riportante gli andamenti economici delle organizzazioni vale per tutti gli enti del terzo settore. Va però sottolineato il fatto che proprio la Riforma del Terzo Settore ha introdotto uno spartiacque, una soglia che, di fronte all’obbligo della presentazione del bilancio, divide in due gruppi gli ETS. Tale “sbarra” è fissata a 220 mila euro di entrate: gli enti che si situano al di sotto di tale soglia vengono indicati come enti non commerciali, mentre gli enti che superano tale limite sono indicati come enti commerciali. E l’essere al di sotto o al di sopra rispetto a questa soglia ha effetti importanti ai fini dell’obbligo di bilancio:
- Gli ETS con entrate inferiori a 220 mila euro all’anno – gruppo in cui rientra la maggior parte degli ETS italiani – possono limitarsi alla redazione di un rendiconto di cassa.
- Gli enti del terzo settore che superano tale soglia sono invece tenuti a presentare un bilancio di esercizio completo, composto per l’appunto, come visto sopra, da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa e Relazione di Missione.
Indubbiamente, il gap di difficoltà tra i due obblighi è notevole.
Differenza tra bilancio preventivo e consuntivo
Per evitare facili confusioni ai non addetti ai lavori, o a chi si avventura per le prime volte tra gli obblighi contabili di un ente del terzo settore, vale la pena inserire, prima di vedere come gestire il bilancio, un breve paragrafo dedicato alla differenza tra bilancio preventivo e consuntivo. È subito detto: il bilancio consuntivo di un’associazione è relativo all’esercizio dell’anno precedente ed è obbligatorio per legge secondo quanto visto sopra; il bilancio preventivo è relativo all’esercizio in corso, e il Codice del Terzo Settore non ne richiede l’approvazione. Va sottolineato che la creazione del bilancio preventivo, oltre a non costituire un’attività gravosa, risulta estremamente utile per programmare le attività future dell’associazione.
Come fare il bilancio di un’associazione?
Per la redazione del bilancio annuale non è necessario partire da zero. Con il DM del 5 marzo 2020 il Ministero del Lavoro ha infatti pubblicato i moduli appositi, i quali devono essere adottati sia dagli enti del terzo settore tenuti a presentare la sola rendicontazione, sia dagli ETS che, superando il tetto di 220 mila euro di entrate annuali, sono obbligati a presentare la redazione di bilancio.
Per vedere un esempio di bilancio di un’associazione, o meglio per vedere da quali parti è composto un modello di bilancio di un’associazione no profit, consigliamo di consultare i moduli presenti nell’allegato A del DM del 5 marzo 2020, che contiene:
- Lo schema per lo Stato patrimoniale di un’associazione (Mod. A)
- Il modello per il Rendiconto di gestione (Mod. B)
- Le indicazioni per redigere la Relazione di missione (Mod. C)
- Lo schema per il Rendiconto di cassa (Mod. D), per gli ETS con entrate inferiori a 220 mila euro all’anno.
Volendo riassumere, quali sono le voci che devono essere presenti nel bilancio di un’associazione? Le informazioni da inserire in questo importante documento sono tante, e devono essere riportate in modo chiaro e suddivise in sezioni analitiche. È necessario presentare tutte le entrate come tutte le uscite dell’associazione, tenendo in considerazione quindi quote associative, contributi, beni, donazioni, sponsorizzazioni, spese, costi per il personale e per i collaboratori, donazioni e via dicendo. Va però detto che, ai fini del rispetto delle normative vigenti, non è necessario raggiungere il livello di dettaglio normalmente richiesto per gli enti commerciali, senza però riportare voci contabili accorpate.
Nel caso in cui l’associazione in questione svolga anche un’attività di natura commerciale, le voci contabili relative a quest’ultima, all’interno del bilancio annuale, dovranno essere presentate in forma nettamente separata rispetto alle voci contabili relative all’attività di natura istituzionale.
Per poter presentare un bilancio annuale corretto, completo e senza difficoltà, è fondamentale registrare in modo regolare entrate e uscite dell’associazione redigendo mensilmente dei fogli di cassa in cui vengono registrate le entrate e le uscite.
Le nuove disposizioni OIC
Va sottolineato che a marzo 2023 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato una serie di modifiche apportate al Principio contabile OIC 35 in relazione agli Enti del Terzo Settore (ETS). Il Principio, come indicato dall’OIC, ha lo scopo di disciplinare i criteri per “la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto”. A essere particolarmente importanti sono gli emendamenti che permettono a tutti gli enti del terzo settore obbligati a redigere il loro primo bilancio in base al detto Principio di sfruttare delle importanti semplificazioni. Ne risulta quindi un minor carico amministrativo complessivo, a favore di tutti gli enti che per la prima volta utilizzeranno l’OIC 35 per la redazione del proprio bilancio.
Come approvare il bilancio?
Vediamo ora come deve avvenire l’approvazione del bilancio. A essere responsabile della creazione del documento è il Consiglio Direttivo dell’associazione; l’approvazione è invece deputata all’Assemblea dei soci. Tutti i soci devono avere la possibilità di esaminare il bilancio prima dell’approvazione: per questo il documento deve essere esposto e facilmente consultabile presso la sede, per la durata minima di 15 giorni. Tenendo conto anche di questo obbligo, l’approvazione del bilancio annuale dell’ETS deve avvenire entro i 4 mesi dal termine dell’anno sociale.
Per quanto riguarda l’atto specifico dell’approvazione, l’esame del bilancio avviene in seduta ordinaria dell’assemblea. Per l’approvazione in prima convocazione si richiede la presenza della metà dei soci più uno tra gli aventi diritto; in seconda convocazione tale limite non ha più valore, ed è quindi possibile procedere con l’approvazione del bilancio a prescindere dal numero di soci aventi diritto presenti. In ogni caso, la delibera avviene a maggioranza. Una volta approvato, il bilancio e il relativo verbale di approvazione devono essere conservati presso la sede legale dell’ente per un periodo minimo di 5 anni.
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