Bilanci degli Enti del Terzo Settore, regole e scadenze per il deposito sul RUNTS
L’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore prevede una serie di obblighi per gli enti, tra questi c’è anche il deposito dei bilanci da effettuare entro la scadenza del 30 giugno. Chi non ha ancora effettuato l’iscrizione dovrà provvedere all’invio successivamente. Focus su regole e procedure da seguire
Gli Enti del Terzo Settore, che hanno perfezionato l’iscrizione al Registro Unico per effetto del processo di trasmigrazione o a seguito di una procedura ad hoc, devono rispettare diversi obblighi che derivano dal rinnovato principio di trasparenza diffuso dal legislatore attraverso le norme contenute nella legge delega 106/2016 e nei conseguenti decreti attuativi.
Uno degli impegni più importanti e in scadenza nei prossimi giorni è quello che riguarda il deposito del bilancio, da realizzare entro il 30 giugno sull’apposito portale del RUNTS, accessibile dal sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Potendo definire il panorama degli Enti del Terzo Settore ancora in fase di aggiustamento e in attesa di alcune conferme prima di poter garantire un’effettiva e completa partenza verso un nuovo schema legislativo, è doveroso soffermarsi tra alcuni casi specifici per dissipare i dubbi che possono essersi creati.
Deposito dei bilanci degli Enti del Terzo Settore sul RUNTS: le regole in vista della scadenza del 30 giugno
Gli Enti del Terzo Settore redigono il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs 117/2017.
Per gli enti considerati minori con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate che non superano i 220.000 euro il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto per cassa.
In ogni caso però sarà necessario utilizzare gli appositi modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicati con il decreto ministeriale del 5 marzo 2020:
- lo stato patrimoniale corrisponde al modello A;
- il rendiconto gestionale è il modello B;
- il modello C contiene invece le indicazioni per redigere una esaustiva relazione di missione;
- e ancora il modello D è il rendiconto per cassa da utilizzare solo nei casi indicati al comma 2 dell’art. 13 del d.lgs 117/2017.
Unica deroga rispetto all’utilizzo dei modelli di bilancio ministeriali è stata concessa agli enti costituiti prima del 2022 e iscritti al RUNTS dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Questa categoria di soggetti dovrà comunque depositare sul RUNTS entro il 30 giugno 2023 il bilancio di esercizio 2022, ma potrà utilizzare i modelli di bilancio antecedenti al D.M. 39/2020.
In particolare l’eccezione è prevista per gli enti che “divengono” ETS nel corso dell’ultimo trimestre del proprio esercizio finanziario, rappresentato per gli enti che hanno coincidenza tra periodo amministrativo e anno solare dal periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2022: solo a tali enti è concessa la possibilità di scegliere se redigere il bilancio annuale transitorio con le vecchie regole oppure seguendo le nuove previsioni.
Nel caso in cui l’ente del terzo settore eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sarà obbligato a tenere le scritture contabili e a depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese.
L’ente che svolge attività definita “diversa” è obbligato a farne specifica menzione all’interno della relazione di missione, in calce alla nota integrativa o al rendiconto per cassa, a cura del suo organo di amministrazione, per poter sottolineare la natura secondaria e complementare di tali attività rispetto a quelle di interesse generale e che caratterizzano il nucleo vitale dell’ente.
Il 30 giugno gli Enti del Terzo Settore dovranno quindi depositare sulla piattaforma del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio, redatto sulla base di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, in linea con la struttura organizzativa dell’ente, relativo al periodo d’imposta precedente.
Deposito dei bilanci degli Enti del Terzo Settore sul RUNTS: le regole per le raccolte fondi
Unitamente ai documenti che compongono il bilancio di esercizio, l’ente del terzo settore dovrà depositare anche i rendiconti redatti in occasione dell’organizzazione di raccolte fondi, realizzate anch’esse nel periodo d’imposta precedente.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Codice del Terzo Settore “per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva”.
Gli enti che organizzano una raccolta fondi dovranno però realizzarla rispettando i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e seguire quanto imposto dalle linee guida adottate con decreto del 9 giugno 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L’ente dovrà infatti redigere un rendiconto ad hoc per ciascuna manifestazione organizzata secondo quanto previsto dall’art. 7 del CTS, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, insieme a una relazione illustrativa nella quale siano ben esplicitate le modalità di percezione delle entrate e l’entità delle spese sostenute oltre al progetto a cui è stato finalizzato il ricavato.
In accordo con quanto previsto dalla normativa, anche questa ulteriore documentazione dovrà essere depositata sul portale del RUNTS entro il 30 giugno del periodo d’imposta successivo.
Bilanci degli Enti del Terzo Settore: quali documenti depositare sul RUNTS
Il 30 giugno 2023 gli Enti del Terzo Settore dovranno quindi depositare i seguenti documenti sul RUNTS:
- bilancio di esercizio del periodo 2022 nella forma ad esso corrispondente in base alla propria struttura dimensionale;
- verbale di approvazione del bilancio;
- rendiconto delle raccolte fondi realizzate nel 2022 unitamente alle relative relazioni illustrative.
In realtà però non tutti gli Enti del Terzo Settore devono rispettare questa scadenza, infatti è bene soffermarsi sui diversi casi che variano a seconda del tipo di ente, della data di costituzione e della decorrenza dell’iscrizione al RUNTS.
Nella nota ministeriale n. 5941/2022 sono contenute le indicazioni necessarie a comprendere quali enti sono tenuti ad adempiere all’obbligo di deposito del bilancio sul RUNTS entro il 30 giugno 2023 in base alle loro caratteristiche, alla data di costituzione e iscrizione al registro.
Bilanci degli Enti del Terzo Settore: non per tutti vale la scadenza del 30 giugno per il deposito sul RUNTS
Le casistiche si estrinsecano tra le APS e le ODV che hanno beneficiato del processo di trasmigrazione andato a buon fine, tra le ONLUS ancora in attesa della conferma dei regimi fiscali da parte della Commissione Europea, e gli altri enti distinti tra quelli costituiti nel 2022 e quelli già in essere.
In particolare possiamo schematizzare le regole come segue:
- le APS e le ODV che hanno concluso il loro processo di trasmigrazione e hanno quindi già depositato il bilancio 2021 al momento dell’invio dell’istanza di iscrizione o comunque entro i 90 giorni, dovranno depositare il bilancio 2022 entro il 30 giugno 2023;
- le ONLUS che si sono iscritte al RUNTS dopo il 31 dicembre 2022 ma entro il 30 giugno 2023 dovranno depositare sul RUNTS entro il 30 giugno 2023 il bilancio 2022, mentre quelle che si iscriveranno al RUNTS dopo il 30 giugno 2023 ma entro il 31 dicembre 2023 dovranno depositare sul RUNTS il bilancio 2022 entro 90 giorni dall’iscrizione, se non era già stato allegato all’istanza di iscrizione;
- gli altri enti che si sono costituiti prima del 2022 ed iscritti al RUNTS entro il 30 settembre.2022 dovranno depositare il bilancio 2022 sul RUNTS entro il 30 giugno 2023;
- gli enti costituiti nel 2022 e che si sono iscritti al RUNTS entro il 30 settembre 2022 dovranno depositare il bilancio 2022 entro il 30 giugno 2023;
- gli enti costituiti nel 2022 ma iscritti al RUNTS dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 dovranno depositare direttamente il bilancio 2023 entro il 30 giugno 2024 nel quale dovrà essere ricompreso anche l’ultimo periodo del 2022.
In linea generale, nei prossimi anni, se non ci saranno modifiche, la scadenza da rispettare sarà fissata al 30 giugno.
Il bilancio di esercizio 2022 come già chiarito dovrà essere depositato sul portale RUNTS. Dal punto di vista pratico il legale rappresentante dell’ente, della rete associativa o, tramite delega, il commercialista dovrà entrare nell’apposita sezione del portale utilizzando SPID, la Carta d’Identità Elettronica o un’altra delle chiavi di accesso previste e utilizzare la funzione “nuova pratica”, selezionando, infine, la voce “bilancio”.
Tutti i file oggetto di deposito dovranno essere in formato pdf/a e firmati digitalmente dal legale rappresentante utilizzando la smart card o dispositivi simili, compresa la distinta che genererà il portale al termine del caricamento della documentazione.
In caso di deposito da parte di un intermediario, la distinta dovrà essere firmata digitalmente dal professionista incaricato.