Guida sullo statuto e atto costitutivo di un’associazione
Un’associazione è definita principalmente da due documenti fondamentali, ovvero dal suo atto costitutivo e dal suo statuto. È anzi possibile guardare a questi due elementi come a un contratto tra i soci, con diritti e doveri: nel momento in cui vengono stipulati atto costitutivo e statuto, infatti, i soci aderenti si impegnano nel collaborare insieme per raggiungere uno scopo comune.
Ma qual è la differenza tra statuto e atto costitutivo di un’associazione? Quali informazioni devono essere inserite nel primo, e quali nel secondo? E in che modo devono essere stipulati questi due documenti per essere a norma di legge? Di seguito approfondiremo tutti questi aspetti.
La differenza tra statuto e atto costitutivo di un’associazione
Come anticipato, statuto e atto costitutivo rappresentano le basi della vita associativa, certificando l’esistenza stessa dell’associazione e regolando il comportamento e le attività dei soci. All’articolo 36 del Codice civile si legge infatti che: “l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi tra gli associati”. Ma cos’è, nel concreto, l’atto costitutivo, e cosa lo differenzia dallo statuto?
L’atto costitutivo è per antonomasia il documento fondante di un’associazione: è attraverso questo documento, infatti, che i soci formalizzano la costituzione dell’organizzazione, indicando le finalità della vita associativa e decidendo le caratteristiche principali dell’ente.
L’atto costitutivo deve essere obbligatoriamente firmato da tutti i soci presenti al momento della sua creazione, e deve inoltre essere accompagnato da un allegato, ovvero dallo statuto. Quest’ultimo è il documento nel quale vengono definite le regole della vita dell’ente, così come il suo ordinamento interno e il suo funzionamento: è nello statuto, dunque, che vengono indicate le attività che l’associazione svolgerà per raggiungere il proprio scopo sociale.
Per meglio comprendere la differenza tra atto costitutivo e statuto di un’associazione è possibile vedere quali informazioni devono essere contenute nel primo e quali nel secondo.
Quali informazioni deve contenere l’atto costitutivo di un’associazione
A definire il contenuto di un atto costitutivo di un’associazione è prima di tutto il già citato Codice civile, il quale indica come informazioni obbligatorie:
- la denominazione dell’associazione;
- lo scopo dell’ente;
- il patrimonio dell’associazione;
- la sede principale;
- le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione dell’associazione;
- i diritti e gli obblighi degli associati;
- le condizioni per l’ammissione dei soci.
Questi sono i dati fondamentali, ma possono essere presenti anche altre informazioni. Di più: per poter beneficiare del particolare regime fiscale riconosciuto alle associazioni, l’atto costitutivo deve contenere al suo interno anche delle disposizioni particolari, relative per esempio a:
- il divieto di distribuzione interna degli utili, dei fondi, del capitale o degli avanzi di gestione;
- alla libera eleggibilità degli organi amministrativi e ai criteri di ammissione ed esclusione dei soci;
- all’obbligo di devolvere in caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione ad altri enti con fini di pubblica utilità;
- all’obbligo di redigere ogni anno un rendiconto economico e finanziario;
- alla sovranità dell’assemblea dei soci.
Vediamo ora come deve essere stipulato un atto costitutivo per essere ritenuto regolare, prima di passare al contenuto dell’altro documento fondativo per un’associazione, ovvero lo statuto.
Come stipulare un atto costitutivo
L’atto costitutivo di un’associazione deve obbligatoriamente assumere una forma scritta. È però possibile stipulare questo documento in modi diversi, ovvero:
- mediante atto pubblico, con l’intervento di un notaio;
- mediante scrittura privata autenticata, con l’atto costitutivo creato quindi dai soci per essere poi autenticato da un notaio o da un pubblico ufficiale;
- mediante scrittura privata registrata, con una scrittura privata che viene registrata presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate.
Si capisce che la forma più alta della redazione dell’atto costitutivo di un’associazione è la scrittura pubblica, che garantisce l’identificazione certa delle persone e degli atti. Va sottolineato a questo punto che, affinché l’associazione possa ottenere il riconoscimento come persona giuridica (ovvero la qualifica di associazione riconosciuta) è sempre necessario l’intervento di un notaio che effettui la verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto dalla legge.
Quali informazioni deve contenere lo statuto di un’associazione
Passiamo ora allo statuto di un’associazione. Si è visto che questo deve essere obbligatoriamente allegato al già descritto atto costitutivo di un ente. Ma quali sono le informazioni che devono essere obbligatoriamente presenti al suo interno? Come anticipato, lo statuto rappresenta il contratto mediante il quale gli associati si accordano sulle regole fondamentali della vita dell’ente. Non stupisce, quindi, che al suo interno si trovino prima di tutto le norme che regolano l’attività dell’associazione. Nello specifico, in uno statuto devono essere obbligatoriamente presenti le regole relative a:
- la rappresentanza dell’ente;
- l’elezione delle cariche sociali;
- i compiti degli organi associativi;
- l’ammissione e l’esclusione dei soci;
- l’utilizzo del fondo comune;
- la presentazione e l’approvazione del bilancio o del rendiconto annuale;
- la presenza di eventuali organi di controllo.
Nello stesso statuto devono essere inoltre presenti elementi come la denominazione dell’associazione, la dichiarazione dell’assenza di scopo di lucro, la sede, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sull’amministrazione dell’associazione e le cosiddette finalità ideali. Affinché l’associazione possa godere del regime fiscale di favore, inoltre, anche lo statuto deve riportare le informazioni già indicate per l’atto costitutivo.
Vediamo ora come può essere stipulato uno statuto.
Come stipulare uno statuto
Anche lo statuto di un’associazione, così come l’atto costitutivo, deve assolutamente essere creato in forma scritta. E anche lo statuto può essere redatto in tre modi, ovvero:
- mediante atto pubblico, con la scrittura da parte di un notaio;
- mediante scrittura privata autenticata, con l’atto costitutivo creato dai soci per essere poi autenticato da un notaio o da un altro pubblico ufficiale;
- mediante scrittura privata registrata, con una scrittura privata realizzata da singoli cittadini che viene registrata presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate.
Vale anche qui quanto detto per quanto riguarda l’atto costitutivo sui vantaggi della scrittura pubblica.
In conclusione
Si capisce a questo punto che l’atto costitutivo e lo statuto di un’associazione sono documenti strettamente connessi. Se l’atto costitutivo può esser visto come la carta d’identità dell’associazione, lo statuto può essere visto come il suo approfondimento, per capirne organizzazione e funzionamento interno.
Il contenuto di entrambi gli atti ha delle conseguenze concrete sul futuro dell’ente, sapendo che ognuna delle decisioni prese dei soci a questo livello vincolerà e influenzerà l’attività degli anni a venire. Si comprende quindi quanto sia importante gestire attentamente la creazione di questi atti fondativi.
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