Rimborsi forfettari fino a 400 euro per i volontari sportivi

23.07.2024 - Tempo di lettura: 10'
Rimborsi forfettari fino a 400 euro per i volontari sportivi

Il Decreto legge n. 71/2024 cambia le regole relative al riconoscimento di rimborsi ai volontari sportivi. Sale l’importo massimo mensile ma, al contempo, vengono introdotti nuovi adempimenti.

 

Rimborsi forfettari ai volontari sportivi con soglia mensile più alta.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto legge n. 71/2024, per le prestazioni sportive svolte sarà possibile erogare un rimborso pari a 400 euro mensili, importo che sostituisce la precedente soglia di 150 euro prevista nell’ambito della riforma dello sport.

Una novità alla quale si affiancano però nuovi e specifici adempimenti, dalla preventiva adozione di una delibera di regolamentazione all’obbligo di successiva comunicazione dei rimborsi erogati.

Rimborsi forfettari fino a 400 euro per i volontari sportivi

L’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2021 così come modificato dal DL n. 71/2024 conferma il divieto di retribuzione delle prestazioni dei volontari sportivi, cambiando tuttavia le disposizioni relative al riconoscimento di rimborsi.

In particolare, per le prestazioni rese al di fuori dei rapporti di lavoro dipendente e autonomo, ai volontari potranno essere riconosciuti rimborsi forfettari pari a un massimo di 400 euro mensili. Una soglia più alta rispetto al limite precedentemente fissato a 150 euro, che si affianca all’introduzione di specifiche regole e adempimenti per società ed enti sportivi.

Il riconoscimento dei rimborsi sarà subordinato alla preventiva adozione da parte dell’ente, dell’organizzazione o della società sportiva di una delibera di regolamentazione delle spese e delle attività rimborsabili, che dovranno in ogni caso essere legate a manifestazioni o eventi sportivi riconosciuti.

La possibilità di erogare rimborsi forfettari sarà slegata alla sede di svolgimento dell’attività.

Se la precedente normativa prevedeva il riconoscimento di somme a titolo di rimborso esclusivamente per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto in caso di prestazioni svolte fuori dal Comune di residenza, e per le spese autocertificate entro la soglia di 150 euro mensili, ai sensi delle nuove regole introdotte l’erogazione è considerata legittima anche in caso di attività svolte all’interno del Comune in cui il volontario risiede.

Rimborsi ai volontari sportivi con obbligo di comunicazione

Due gli adempimenti specifici da rispettare. Alla delibera preventiva volta a individuare le somme oggetto di rimborso si affianca la comunicazione ex post dei nominativi dei volontari e dell’importo riconosciuto.

L’invio dovrà avvenire tramite il RASD, in un’apposita sezione, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.

I dati comunicati saranno messi a disposizione dell’INPS, dell’INAIL e dell’INL per i controlli di propria competenza.

Su questo fronte è inoltre importante evidenziare che, sebbene i rimborsi non concorreranno alla formazione del reddito del percipiente, gli importi erogati saranno inclusi nel calcolo dei limiti ai fini del riconoscimento o meno dell’esonero dagli obblighi contributivi e in materia di imposte sui redditi, pari rispettivamente a 5.000 euro e a 15.000 euro.

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