La riforma dello sport, ma quali sono le novità per ASD e SSD?
Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio, nell’imminenza della scadenza del termine ha approvato i cinque decreti delegati di riforma dello sport di cui alla l. n. 86/19.
Per poter iniziare ad avere una maggiore chiarezza di quanto succederà nel mondo delle società e associazioni sportive dilettantistiche abbiamo redatto insieme all’avvocato Guido Martinelli la presente nota.
Alla luce del contenuto del comunicato stampa ufficiale del Governo dobbiamo subito precisare che problematica appare la determinazione della loro entrata in vigore.
Infatti viene già indicato nel primo dei decreti approvati (al momento in cui è redatto e pubblicato il presente articolo non sono stati ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale i testi dei decreti approvati) che è stata posticipata al primo luglio 2022 l’entrata in vigore della novella sul lavoro sportivo mentre il comunicato ufficiale del governo poi espressamente indica che: “Con un successivo provvedimento del Consiglio dei Ministri sarà disposto, infine, il differimento dell’applicazione degli ulteriori decreti, relativi ad agenti sportivi, norme di sicurezza per gli impianti sportivi, semplificazione burocratica, contrasto alla violenza di genere e sicurezza degli sport invernali”.
Si ritiene, pertanto, che l’unica parte che dovrebbe entrare in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale siano i primi 4 titoli del decreto in ordine agli enti sportivi professionistici e dilettantistici.
Questo significa che la riforma non avrà alcuna immediata e diretta conseguenza sulla attività dei centri sportivi costituiti in forma di associazione o società sportiva dilettantistica.
Pertanto alcun nuovo adempimento sarà richiesto nell’immediato dalla riforma ai sodalizi sportivi. Analogamente sotto il profilo della gestione fiscale non vi sarà alcuna novità da segnalare.
A tal proposito diventa opportuno chiarire il contenuto dell’art. 41 laddove si prevede la presenza del laureato in scienze motorie “all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo” laddove vengono svolti corsi e attività motorie “a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote di adesione”.
La presenza del coordinatore “chinesiologo” è in primo luogo alternativa a quella dell’ “istruttore di specifica disciplina” intendendosi come tale il “soggetto in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva”. Pertanto la presenza del secondo esclude la necessità del primo.
In più, comunque, sono esentate da tale obbligo sia le attività sportive agonistiche che le attività motorie a carattere ludico – ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal Coni “tra cui il ballo e la danza nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attività motorie”. Ne deriva, ad esempio, che volendo prescindere dagli aspetti fiscali, chiunque potrà insegnare danza o yoga.
In questo modo, decade la novità che avevamo accolto con maggior favore di tutta la riforma, ossia la possibilità per le ASD di ottenere, automaticamente, con l’iscrizione al Registro, la personalità giuridica di diritto privato. Questa possibilità, infatti, era contenuta nel decreto semplificazione di cui il comunicato del consiglio dei ministri ha già preannunciato il differimento.
Apparentemente resta il problema delle cooperative sportive che non potrebbero più essere riconosciute ai fini sportivi e si dovrebbe provvedere alla loro cancellazione dai registri Coni. Si tratterà di verificare il testo finale e poi aspettare gli eventuali provvedimenti di cancellazione dal registro che dovrebbe / potrebbe adottare il Coni.
Ma la novità che desta maggiori preoccupazioni appare essere il combinato disposto di cui agli artt. 7 e 9 del decreto entrato in vigore che prevede che il sodalizio sportivo debba svolgere attività sportiva “in via stabile e principale” e che le rimanenti attività possano essere svolte solo se “abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con decreto …” (se il metro dell’emanazione di questo decreto sarà il medesimo di quello della riforma del terzo settore che dopo ormai quasi quattro anni dalla sua entrata in vigore sta ancora attendendo il decreto sulle attività diverse le preoccupazioni sono tante). Questo potrebbe significare che proventi quali posti di ristoro, centri benessere, affitto spazi, merchandising, pubblicità nella loro sommatoria dovranno essere comunque inferiori ai proventi diretti per attività sportive. Se fosse così inimmaginabile per il mondo dello sport.
Anche in questo caso sarà opportuno attendere l’atteggiamento che sarà assunto dal Coni, quale, ancora, “gestore” del registro.
Prematura appare qualsiasi considerazione sui rapporti di lavoro in quanto la modifica legislativa entrerà in vigore tra più di un anno. Per eventuali considerazioni sulle possibili ricadute che questo potrà comunque avere in questo periodo transitorio vi rinviamo al prossimo webinar che l’avv. Martinelli dedicherà espressamente a questo argomento.