Riforma dello sport: come cambia il lavoro sportivo
La riforma dello sport entrata in vigore dal 1° luglio 2023 cambia il lavoro sportivo, introducendo nuove regole e obblighi in materia fiscale e contributiva. Un avvio ricco però di ombre, alla luce del decreto correttivo in fase di discussione che riscrive alcune delle novità previste
La riforma dello sport è entrata in vigore il 1° luglio 2023 e, sebbene siano già attese novità e in particolare un decreto correttivo con alcune semplificazioni per gli operatori del settore, è bene analizzare quelle che sono le principali modifiche introdotte.
Tra queste, assumono particolare rilevanza quelle che vanno ad incidere sul lavoro sportivo e in particolare sulle tutele previste per i lavoratori e sugli obblighi in materia previdenziale e assicurativa per società e associazioni.
Nella categoria di lavoratore sportivo entrano tutti i tesserati che, sotto corrispettivo, svolgono mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione di quelle di carattere amministrativo e gestionale.
Sia nell’ambito del dilettantismo che per i professionisti, le prestazioni in ambito sportivo potranno assumere natura subordinata, autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa.
La riforma dello sport introduce poi la figura del volontario, che in quanto tale non potrà essere retribuito per la propria attività ma nei confronti del quale potranno essere riconosciuti rimborsi spese. Anche in tal caso sarà tuttavia necessario per società e associazioni prevedere un’idonea copertura assicurativa.
Il lavoro sportivo alla luce della riforma dello sport: le novità dal 1° luglio 2023
È l’articolo 25 del Decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 a fornire la definizione di lavoratore sportivo.
Si tratta di atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo.
La nuova definizione prevista nell’ambito della riforma vi include inoltre ogni tesserato che svolge la propria attività e nei confronti del quale è riconosciuta una retribuzione, in relazioni alle mansioni collegate allo svolgimento dell’attività sportiva, ad eccezione di chi si occupa di compiti di natura amministrativa e gestionale.
Questi i soggetti per i quali il lavoro svolto, per il quale dovrà essere prevista la corresponsione di un corrispettivo, potrà assumere natura subordinata, autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa, sia in ambito professionistico che dilettantistico.
Le novità per lo sport dilettantistico: le nuove collaborazioni coordinate e continuative
Ed è quindi nel settore dello sport dilettantistico che la riforma prevede le principali innovazioni.
Per le prestazioni svolte in tale ambito viene introdotta la presunzione di lavoro autonomo, nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- durata non superiore alle 18 ore settimanali, ad esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- prestazioni previste da contratto coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, secondo quanto previsto dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
I dati dei rapporti di lavoro instaurati dovranno quindi essere comunicati al Registro delle associazioni sportive (RAS) in caso di compensi superiori a 5.000 euro, adempimento che è equiparato alla comunicazione preventiva effettuata dalle aziende ai Centri per l’Impiego, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’instaurazione dello stesso.
Su tale aspetto non è però ancora stato pubblicato il decreto attuativo, atteso entro il 1° luglio, con le regole tecniche per adempiere.
In attesa di novità, si segnala che anche per le collaborazioni sportive sarà inoltre necessaria la tenuta del Libro Unico del Lavoro così come la trasmissione del modello Uniemens.
Per il LUL, il Decreto Legislativo n. 36/2021 prevede, nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative nel settore dilettantistico, che l’obbligo sia adempiuto in modalità telematica mediante un’apposita sezione del RAS, con esenzione dall’emissione del prospetto paga per i compensi di importo non superiore a 15.000 euro annui.
Entro il 1° aprile 2023 era atteso un apposito decreto attuativo per l’individuazione delle disposizioni tecniche per la trasmissione dei dati del libro unico del lavoro, che tuttavia non è ancora stato pubblicato.
Novità sono quindi attese dal nuovo decreto correttivo che, stando alle anticipazioni, dovrebbe prevedere la possibilità di adempiere all’obbligo anche secondo le modalità ordinarie di tenuta del LUL, rinviando conseguentemente il termine per la pubblicazione del decreto attuativo.
La figura del volontario sportivo
Dall’amatore al volontario: con la riforma dello sport cambia la disciplina delle prestazioni svolte senza alcun compenso.
Secondo la novella introdotta dall’articolo 29 del Decreto legislativo n. 36/2021, al volontario non potrà essere corrisposta una retribuzione, ma resta ammissibile il rimborso da parte della società o dell’associazione delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute fuori dal territorio di residenza del percipiente, importo che non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.
Obblighi contributivi e fiscali per i compensi dei lavoratori sportivi
Le novità introdotte in materia di lavoro sportivo si riflettono anche su quelli che sono gli obblighi in materia contributiva e fiscale per i lavoratori del settore.
Per i compensi di importo inferiore a 5.000 euro è prevista l’esenzione sia ai fini IRPEF che per quel che riguarda i contributi INPS.
Superata tale soglia, scatteranno invece gli obblighi contributivi.
Per quel che riguarda invece i versamenti in materia di tutela contro gli infortuni sul lavoro, non è prevista ad oggi alcuna soglia di esenzione. I contributi INAIL dovranno quindi essere versati (salvo novità) a prescindere dal valore dei compensi erogati.
Saranno tassati ai fini IRPEF, invece, i compensi di valore superiore ai 15.000 euro, ma esclusivamente per la parte eccedente. I lavoratori dello sport dovranno quindi corrispondere l’imposta, e le relative addizionali, secondo le aliquote ordinarie sulla parte di compenso che supera l’importo soggetto al regime di esenzione. Un’agevolazione che, però, in ambito professionistico si applicherà esclusivamente per le società con fatturato non superiore a 5 milioni di euro per la stagione sportiva precedente e in favore di atleti e atlete fino a 23 anni.
La riforma dello sport in attesa del decreto correttivo: le novità attese
Per l’avvio a pieno regime della riforma dello sport, con le numerose novità che riguardano il lavoro sportivo, mancano ad oggi alcuni tasselli fondamentali.
Ai decreti attuativi ancora in fase di emanazione si affianca l’atteso correttivo, il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri alla fine del mese di maggio ma che non ha ancora concluso l’iter per l’approvazione definitiva e l’entrata in vigore.
Le novità operative dal 1° luglio 2023 sono quindi in fase di restyling e, in particolare, per quel che riguarda il lavoro sportivo, le modifiche attese sono le seguenti:
- la possibilità di comunicazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tramite il portale del Registro delle attività sportive entro il 31 ottobre 2023 per i periodi da luglio a settembre;
- la possibilità di optare per la tenuta del libro unico del lavoro secondo le modalità ordinarie, in alternativa al RAS, e in un’unica soluzione entro la fine di ciascun anno di riferimento;
- l’aumento da 18 a 24 ore settimanali delle prestazioni d’opera al di sopra delle quali scatta la presunzione di rapporto di lavoro subordinato;
- la possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi fino a 150 euro mensili senza documentazione giustificativa.
Sono queste alcune delle modifiche in fase di discussione, per le quali si resta in attesa del via libera da parte del Parlamento e della successiva approvazione definitiva da parte del Governo. La riforma dello sport parte quindi tra luci e ombre, in uno scenario che affianca alla complessità della materia la mancanza di indicazioni operative chiare e precise per il settore.