Proventi commerciali e istituzionali: Come essere a norma con la trasmissione telematica dei corrispettivi
Sei già in regola con le nuove norme in ambito fiscale?
Hai già adeguato i tuoi misuratori fiscali all’obbligo di trasmissione telematica?
Sai quali dati devi trasmettere e quali no?
A poco più di un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi non è ancora chiaro per tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche come muoversi tra scontrino elettronico, registratore telematico e libro dei corrispettivi.
Secondo la nuova normativa, infatti, a partire dal 1 gennaio 2020 tutti gli esercenti, il cui regime fiscale prevede l’emissione di un documento fiscale (scontrino o ricevuta che sia), saranno tenuti a comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate i propri corrispettivi in via telematica.
Per far questo l’esercizio commerciale dovrà dotarsi di un Registratore Telematico (RT) che, oltre ad emettere il documento commerciale, comunica anche con il portale dell’Agenzia delle Entrate.
Questo significa:
- Nessun passaggio intermedio per l’invio dei dati, il quale avviene automaticamente a fine giornata
- Eliminazione dell’obbligo di conservazione del libro cartaceo dei corrispettivi
- Necessità di acquisto di un RT o aggiornamento dell’attuale misuratore fiscale, quando è possibile (in entrambi i casi sono previsti degli incentivi fiscali)
Se da un lato la legge è molto chiara su cosa è necessario fare per adeguarsi al nuovo obbligo fiscale, dall’altro rimane un alone di dubbio sulle applicazioni della normativa nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Per fare chiarezza sull’argomento obblighi fiscali nelle società e associazioni sportive abbiamo chiesto delucidazioni a Luca Mattonai, tributarista e legale rappresentante dello Studio Mattonai di Bientina (Pisa), esperto in imprenditoria del fitness.
La confusione deriva principalmente dalla differenziazione tra proventi commerciali e proventi istituzionali.
La semplificazione che spesso viene fatta tra queste due tipologie di incasso, porta a pensare, in modo assolutamente errato, che tutto ciò che rientra nell’ambito dei proventi commerciali rientri nell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Non è così!
La circolare 18/e del 1/08/2018 dell’Agenzia delle Entrate invece, chiarisce molto bene il concetto. In questo documento è infatti esplicitato come anche i proventi commerciali, che però sono funzionali all’attività istituzionale per cui l’associazione è iscritta al registro del CONI, rientrino nel regime forfettario della Legge 398/1991.
Si possono ritenere quindi, non soggetti agli obblighi fiscali, vendite quali gadget pubblicitari, bevande e/o integratori energetici, sponsorizzazioni e cene di raccolta fondi, per fare alcuni esempi.
In questi casi la ricevuta può essere non fiscale o addirittura non risulta obbligatoria la sua emissione qualora l’incasso avvenga tramite una movimentazione bancaria (esempio: bonifico o pagamenti digitali ed elettronici).
Fanno eccezione le prestazioni pubblicitarie e le sponsorizzazioni che, pur rientrando in questa categoria, sono comunque soggette all’emissione di fattura.
Inoltre la fattura deve essere emessa in tutti quei casi dove è esplicitamente richiesta dall’acquirente, ad esempio ai fini di detrazione fiscale per minore.
Ricordiamo che ai fini della detrazione per minori è necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per quote sportive, tramite un bollettino postale o bancario o carta di credito oppure fattura rilasciata dall’associazione o azienda sportiva. In questi documenti è obbligatorio che sia indicato:
- la ragione o denominazione sociale dell’ente (o nome, cognome, residenza e codice fiscale se si tratta di persona fisica)
- causale del pagamento
- attività sportiva esercitata
- importo corrisposto per la prestazione resa
- dati anagrafici del minore
- codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento
In generale comunque, per tutte quelle vendite che rientrano nel regime forfettario alla L. 398/1991 sono previste le seguenti agevolazioni:
- non tenuta contabilità
- non istituzione dei registri IVA
- esonero invio dichiarazione IVA
- non certificazione dei corrispettivi
Se, al contrario, l’attività non è connessa a scopi istituzionali, non rientra nella L. 398/1991 e quindi è soggetta al regime d’impresa. In questo caso risulterà obbligatorio emettere un documento commerciale o una fattura elettronica con relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Riassumendo quindi in tema dei corrispettivi telematici dal 1 gennaio 2020:
come capire se la propria organizzazione rientra nel nuovo obbligo fiscale e soprattutto quali dati vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate e quali no in caso di regime fiscale misto?
Per rispondere dobbiamo ragionare secondo non due, ma tre categorie di proventi:
- RICAVI ISTITUZIONALI: quelli legati puramente all’attività istituzionale dell’ente ⇒ non soggetto alla certificazione dei corrispettivi e a obbligo di trasmissione
- RICAVI COMMERCIALI NELLA L. 398/1991: quelli funzionali alla pratica dell’attività istituzionale ⇒ non soggetto alla certificazione dei corrispettivi e a obbligo di trasmissione
- RICAVI COMMERCIALI NEL REGIME D’IMPRESA: quelli che non rientrano nelle due precedenti categorie e sono quindi considerati a scopo di lucro ⇒ soggetti all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi
L’ultimo spunto di riflessione ci viene dalla lotteria degli scontrini. Con il provvedimento 739122/2019 del 31 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini. Per partecipare è richiesta un’esplicita azione da parte del cliente il quale comunica l’intenzione e il proprio codice, fornito dall’Agenzia delle Entrate, all’esercente.
All’estrazione partecipano sia i documenti commerciali che le fatture elettroniche, quest’ultime solo se legate ad acquisti privati e non aziendali.
Non sarà quindi un caso anomalo che l’emissione di un documento telematico venga richiesta anche a centri sportivi o palestre o piscine che non rientrano nell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi.
Una corretta informazione è sicuramente il primo passo da compiere per prepararsi correttamente ad ogni eventualità e non farsi trovare impreparati al 1 gennaio 2020.
Noi siamo pronti, e tu?