Premi sportivi: guida alla tassazione

18.04.2025 - Tempo di lettura: 4'
Premi sportivi: guida alla tassazione

Quali sono le regole da rispettare per i premi attribuiti agli atleti? La guida alla tassazione per sportivi dilettanti e per le associazioni che erogano le somme

I premi sportivi sono somme corrisposte ad atleti per il conseguimento di risultati ottenuti nell’ambito dello sport praticato.

Gli importi possono essere riconosciuti da associazioni e società sportive dilettantistiche e seguono regole e adempimenti precisi.

Rispetto allo scorso anno è stata eliminata l’esenzione dalla ritenuta alla fonte per importi di valore limitato.

Una guida alla tassazione dei premi sportivi, con un focus sugli atleti e sulle ASD o SSD che erogano il premio.

Premi sportivi: cosa sono e le regole sulla tassazione

I premi sportivi consistono in importi riconosciuti al conseguimento determinati risultati.

I destinatari sono gli atleti e, in questo caso, ci soffermeremo su quelli che praticano lo sport a livello dilettantistico.

Il trattamento fiscale dei premi sportivi deve tenere conto di quanto previsto dalla recente Riforma dello Sport. A partire dal 1° luglio 2023 sono infatti cambiate le regole relative al trattamento fiscale.

Nello specifico l’art. 36 del D.Lgs. 36/2021, al comma 6-quater, stabilisce quanto segue:

“le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Il premio sarà inquadrato secondo le regole previste dall’articolo 30, comma 2 del DPR n. 600/1973 e alla somma si deve applicare una ritenuta alla fonte del 20%.

È importante ricordare che un emendamento al testo del decreto Milleproroghe 2024 aveva infatti previsto, per il 2024, la possibilità di non applicare tale ritenuta nel caso di ammontare complessivo delle somme versate non superiore a 300 euro.

La disposizione è entrata in vigore il 29 febbraio 2024, come previsto dall’articolo 14 “Proroga di termini in materia di sport”, al comma 2-quater.

Per gli importi riconosciuti tra il 29 febbraio e il 31 dicembre 2024 gli atleti avevano quindi la possibilità di rilasciare al sostituto d’imposta una certificazione per attestare il diritto all’esenzione della ritenuta entro il limite indicato.

In parallelo i sostituti d’imposta avevano l’obbligo di comunicare nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le informazioni sui soggetti beneficiari del relativo premio, entro il secondo mese successivo all’erogazione delle somme.

Dal 1° gennaio 2025 non è più prevista l’esenzione fino alla soglia di 300 euro e quindi sulle somme riconosciute a titolo di premio bisogna applicare la ritenuta a titolo d’imposta. Continua in ogni caso ad applicarsi l’esenzione fino al valore di 25,38 euro, da considerarsi complessivo per l’intero periodo d’imposta.

Premi sportivi esclusi dal calcolo del limite di 15.000 euro di reddito esente

Vale la pena specificare le regole relative al rapporto tra la tassazione dei premi e del reddito dei lavoratori sportivi.

Come stabilito dall’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 (di Riforma dello Sport):

“I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.”

Nel calcolo della soglia di 15.000 euro non dovranno essere considerati gli importi riconosciuti come premio per i risultati sportivi, considerando la non cumulabilità con la generalità dei compensi di lavoro sportivo.

Obblighi e adempimenti relativi ai premi sportivi

Le regole sulla tassazione dei premi sportivi portano con sé alcuni adempimenti.

Nel caso dei premi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 20%, l’ente erogatore dovrà agire come sostituto d’imposta. Dovrà versare le somme con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla maturazione del premio, utilizzando il codice tributo 1047.

Le somme dovranno poi essere dichiarate dall’ente erogante tramite il modello 770, nel rispetto delle scadenze previste in relazione all’anno di imposta in cui è riconosciuto il premio.

Sulla ritenuta sarà possibile scegliere se applicare o meno la rivalsa.

Per chiarire è opportuno fare un esempio. Si consideri un premio di 1.000 euro da destinare a un tesserato di un’ASD che ha vinto una competizione.

L’atleta riceverà 800 euro se l’associazione applica la facoltà di rivalsa. In alternativa, l’atleta può ricevere 1.000 euro netti e l’associazione dovrà versare una ritenuta di 200 euro.

In altre parole, l’ente erogatore può decidere se rivalersi sull’atleta, applicando la ritenuta del 20% dal premio lordo, o provvedere direttamente al sostenimento dell’importo da versare a titolo di ritenuta.

Gli atleti che ricevono i premi non saranno in ogni caso tenuti a inserire gli importi all’interno della dichiarazione dei redditi, considerando che sia in caso di rivalsa che in caso di addebito della ritenuta, la somma versata tramite modello F24 è considerata a titolo d’imposta.

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