Premi sportivi: come funzionano per ASD e SSD
Nel momento in cui si riesce ad agguantare il tanto desiderato passaggio di categoria; oppure quando un atleta dilettante riesce a eccellere in una gara o in una competizione: questi sono solamente alcuni dei casi in cui possono entrare in scena i premi sportivi, ovvero dei premi erogati ai tesserati delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o delle società sportive dilettantistiche (SSD) o eventualmente a dei tecnici dei medesimi enti.
Così come avviene per i compensi sportivi, per i rimborsi e per le indennità, anche i premi sportivi sono stati normati in modo dettagliato dalla Riforma dello Sport, a livello dell’articolo 36. Ecco che allora, a partire dal 1° luglio 2023, la normativa relativa alla gestione dei premi sportivi è profondamente cambiata: vediamo cosa dice a questo proposito la Riforma e qual è l’attuale trattamento fiscale dei premi.
Premi sportivi: cosa dice la Riforma dello Sport
Come anticipato, con la Riforma dello Sport sono cambiati sia il trattamento fiscale dei premi sportivi che le regole di applicazione. La parte che ci interessa dell’art. 36 del D.Lgs. 36/2021, ovvero del Decreto legislativo di Riforma dello Sport, è il comma 6-quater, il quale dice che “le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Da una parte quindi abbiamo le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, ma anche le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, il Cip, il Coni, e via dicendo, che da questo punto di vista figurano come erogatori del premio sportivo; dall’altra abbiamo il tesserato, ovvero l’atleta, il tecnico oppure il volontario di quell’ente erogante, che riceve il premio sportivo. Dalla normativa si capisce inoltre che i premi sportivi possono essere erogati solamente per premiare dei risultati sportivi relativi a delle competizioni effettivamente svolte, nonché eventualmente per la pura partecipazione a dei raduni in qualità di componente della squadra nazionale di riferimento. Il dubbio, eventualmente, resta su cosa è possibile definire premio sportivo e cosa no dal punto di vista del premio concreto, ovvero in denaro, in natura o in servizi.
Premi gare e sportivi: il trattamento fiscale e le tasse da pagare
Particolarmente interessante è il discorso relativo al trattamento fiscale dei premi sportivi, conoscendo per esempio quanto accadeva in passato nel caso di premi destinati agli atleti di sport dilettantistici premiati nel corso delle Olimpiadi, che si vedevano tassare in modo pesante i premi ricevuti. Qual è, quindi, il trattamento fiscale dei premi sportivi così come risultante della Riforma dello Sport?
Facendo riferimento a quanto riportato al secondo comma dell’articolo 30 del D.P.R. 600/73, i premi sportivi sono soggetti a una tassazione a titolo di imposta con aliquota del 20%; l’erogante non è obbligato ma vanta facoltà di rivalsa.
Tutto questo significa che:
- chi riceve il premio sportivo non dovrà pagare ulteriori imposte, non facendo il premio parte del reddito. La somma ricevuta non rileva nella determinazione della fascia esente di tassazione, posta a 15.000 euro.
- l’ente che eroga il premio, ovvero l’associazione, la federazione e via dicendo, agisce come sostituto d’imposta, e dovrà assoggettare l’importo del premio alla ritenuta del 20% a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa. L’associazione (o altro ente erogante) dovrò poi versare le ritenute con F24 entro il 16 del mese successivo alla maturazione del premio, e dovrà dichiararle nel modello dei sostituti d’imposta (modello 770).
Si prenda l’esempio di un premio sportivo da 2.000 euro da destinare a un tesserato che ha vinto una competizione: l’atleta che riceve il premio potrà incassare direttamente i 2.000 euro lordi, mentre l’associazione sportiva verserà la ritenuta di 400 euro, a proprio carico.
Recentemente, però, la Legge 27 febbraio 2024 n. 46 ha stabilito che i premi erogati a partire dal 29 febbraio 2024 e fino alla data del 31 dicembre 2024 ad atleti che partecipano a manifestazioni sportive presenti nel RASD, sono esenti dalla ritenuta del 20% se il loro importo non supera i 300 euro. L’esenzione vale anche nel caso di più premi entro 300 euro percepiti da società diverse, mentre se i premi vengono erogati da una stessa società e superano la soglia dei 300 euro, questa dovrà assoggettare l’intero ammontare alla ritenuta del 20%.
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