La personalità giuridica nelle ASD: procedure, regole e modalità semplificata

28.06.2024 - Tempo di lettura: 12'
La personalità giuridica nelle ASD: procedure, regole e modalità semplificata

La riforma dello sport ha introdotto una modalità semplificata per le associazioni sportive dilettantistiche intenzionate ad acquisire la personalità giuridica. Un focus su procedure, regole e intreccio normativo per gli enti già iscritti al RUNTS

 

Prima dell’avvento della riforma del terzo settore e della riforma dello sport, qualsiasi ente intenzionato ad acquisire la personalità giuridica aveva un’unica possibilità, doveva cioè seguire l’iter imposto dal  D.P.R. 361/2000 ed iscriversi al Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture, Regioni o Province autonome.

Ad oggi, pur mantenendo tale possibilità, gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche hanno l’occasione di preferire una modalità semplificata, che passa attraverso le nuove disposizioni legislative e l’iscrizione ai registri ad hoc, RUNTS o RASD.

Un’analisi delle tre casistiche che si potrebbero presentare nella pratica, comprendendo anche quanto previsto dal d.lgs 117/2017.

Le modalità di ottenimento della personalità giuridica per le associazioni sportive dilettantistiche

Nel caso in cui l’ente considerato fosse inizialmente privo di personalità giuridica o fosse di neo costituzione con l’intento di ottenere il riconoscimento, esso potrà seguire tre strade:

  • richiedere il riconoscimento attraverso l’iscrizione al Registro tenuto dalla Prefettura, Regioni e Province autonome, assicurandosi di rispondere ai requisiti imposti dal D.P.R 361/2000. Tra i requisiti si ricorda il perseguimento di uno scopo lecito e possibile, e il possesso di un patrimonio “adeguato” al suo perseguimento;
  • se a richiedere il riconoscimento è un ASD, avvalendosi della modalità detta “semplificata”, al momento dell’invio dell’istanza di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche secondo quanto previsto dal d.lgs 39/2021.
  • se ETS, richiedere il riconoscimento al momento dell’invio dell’istanza di iscrizione al Registro Unico nazionale degli enti del terzo settore secondo quanto previsto dal d.lgs 117/2017.

La modalità semplificata prevista per le ASD prende spunto da quanto già previsto dal legislatore all’art. 22 del d.lgs 117/2017 per gli enti del terzo settore, e impone alle associazioni sportive dilettantistiche che ne vogliono usufruire l’obbligo di allegare, unitamente alla richiesta di iscrizione al Rasd, anche l’ultimo rendiconto finanziario/bilancio d’esercizio approvato. Se invece trattasi di ASD neo costituita, lo statuto si presume già in linea con la forma giuridica prescelta ed eletta in fase di iscrizione al RASD.

Intreccio normativo: ASD esistente che chiede il riconoscimento

L’articolo 7 del D.Lgs. 39/2021 prevede che con la domanda di iscrizione al RASD possa essere presentata anche l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica, rinviando al successivo articolo 14 per le specifiche.

Infatti all’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 39/2021 il legislatore ha espresso che “Le associazioni dilettantistiche possono acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118”, cioè a parte ciò che “spetta (di competenza) alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell’ambito provinciale.”

Pur continuando ad esistere la procedura di ottenimento della personalità giuridica prevista dal D.P.R. 361/2000, dall’interpretazione delle nuove norme imposte dal legislatore è facile dedurre che per le ASD non è tanto una scelta quella di preferire la modalità semplificata prevista dal d.lgs 39/2021 rispetto al decreto citato, quanto l’unica strada da percorrere a fronte dell’entrata in vigore della riforma dello sport.

Basti pensare alla procedura di sospensione descritta al comma 1-ter dell’art. 14 del d.lgs 39/2021 che attua il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche nei confronti delle ASD riconosciute, aventi personalità giuridica precedentemente ottenuta seguendo quanto previsto dal D.P.R 361/2000 perché pre-esistenti alla riforma dello sport, sottoponendo l’ente a vari controlli prima di confermare il riconoscimento dello stesso.

Tale meccanismo di sospensione ci fa capire come il legislatore consideri preminente quanto disposto dal d.lgs 39/2021 rispetto alle precedenti normative.

Procedure e documenti necessari per la richiesta della personalità giuridica

Dopo aver analizzato l’attuale situazione legislativa, è bene passare alla puntuale descrizione delle modalità da implementare ai fini di poter richiedere o confermare il riconoscimento.

Poniamo che il primo caso riguardi una ASD che presenta istanza di iscrizione al RASD, o che sia già iscritta a tale registro, comunque priva di personalità giuridica e che ne voglia fare richiesta.

Essa dovrà allegare all’istanza di iscrizione al RASD il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale, ed entro 30 giorni dalla modifica i verbali che apportano modifiche statutarie con allegati gli statuti modificati, i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che dovessero modificare la sede legale, se ente già operante.

Nel caso in cui invece l’ASD considerata abbia già personalità giuridica acquisita ex DPR 361/2000 ed ottenga l’iscrizione nel RASD, ai fini della effettiva iscrizione dovranno prima essere verificate le condizioni per il mantenimento della stessa.

L’avvenuta iscrizione della ASD nel registro RASD con il riconoscimento della personalità giuridica determina la sospensione dell’iscrizione della stessa dal Registro ex D.P.R. 361/2000, fino alla mantenuta iscrizione al nuovo registro previsto dalla riforma dello sport.

Dovrà però essere data comunicazione al Registro ex D.P.R. 361/2000 dell’iscrizione o eventuale cancellazione della ASD dal RASD entro 15 giorni dal fatto.

Pur essendo ben distinte, le strade tracciate dalla riforma del terzo settore e dalla riforma dello sport, presentano dei punti di incontro.

Non è infatti strano trovarsi in presenza di ASD che hanno deciso di iscriversi anche al RUNTS con la veste di APS avente vocazione sportiva.

Per questo vale la pena analizzare un’ultima casistica, quella cioè che prevede un ets avente personalità giuridica acquisita ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del d.lgs 117/2017.

Nel caso in cui vi fosse un’associazione iscritta al RUNTS e al RASD,in possesso della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22, CTS, e ponendo il caso che tale ETS debba essere cancellato dal RUNTS, tale evento comporterebbe la sua cancellazione ai fini della personalità giuridica d’ufficio anche dal RASD, e costringendo la stessa a seguire quanto previsto dall’ articolo 14, D.Lgs. 39/2021, nel caso in cui voglia vedersi riconoscere nuovamente la personalità giuridica.

La figura professionale responsabile del procedimento: il ruolo del notaio

Il funzionario deputato alla redazione degli atti necessari alla costituzione di una ASD riconosciuta e a all’espletamento di ogni altra pratica ad essa collegata è il notaio.

Il comma 2 dell’art 14 del d.lgs 39/2021 prevede che:

“Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di un’associazione o il verbale dell’assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell’atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica”.

Ricapitolando quindi in caso di:

  • ASD neo costituita, il notaio redige l’atto costitutivo e lo statuto, verifica le condizioni previste dalla legge per la sua costituzione, la natura dilettantistica e il possesso del patrimonio minimo, e dopo aver ricevuto conferma dalla Federazione del riconoscimento ai fini sportivi, deposita l’istanza presso il RASD.
  • ASD inizialmente priva di personalità giuridica ma iscritta al RASD, il notaio verifica la documentazione, tra cui anche il verbale dell’assemblea straordinaria con la quale la ASD ha modificato il proprio statuto, e ne chiede il passaggio al RASD tra quelle dotate di personalità giuridica.

I requisiti per l’ottenimento della personalità giuridica

Il notaio, oltre a verificare la documentazione della ASD, dovrà controllare che l’ente possieda i requisiti previsti dalla normativa così come esposto all’art. 14 del d.lgs 39/2021.

Uno dei requisiti più importanti ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica è quello del possesso del patrimonio cosiddetto minimo.

L’art. 14 comme 3-ter del d.lgs 39/2021 prevede a tale proposito che:

“si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.

La ASD deve mantenere tale patrimonio destinato per tutta l’esistenza dell’ente stesso, ed è obbligata a convocare l’assemblea, attraverso il suo organo di amministrazione, senza indugio per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente, quando il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite.

L’art. 14 comma 3-bis.del d.lgs 39/2021 stabilisce che nel caso in cui il notaio non ritenesse sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, egli dovrebbe darne comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell’ente.

A quel punto gli amministratori o, in mancanza di essi perchè di nuova costituzione, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, hanno comunque la possibilità di domandare all’ufficio del registro competente di iscrivere la ASD nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche.

In questo caso vale il principio del silenzio-dissenso, in quanto come specificato nel comma 3-bis “se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l’ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.”

Sportivi in Cloud
Il software per la gestione delle ASD, SSD e coperative sportive.

Articoli correlati