Naspi e DisColl lavoratori sportivi: i requisiti

06.09.2024 - Tempo di lettura: 8'
Naspi e DisColl lavoratori sportivi: i requisiti

La riforma dello sport ha esteso il diritto all’indennità di disoccupazione anche ai lavoratori sportivi. Un focus sui requisiti per richiedere la Naspi e la DisColl

 

I lavoratori sportivi hanno diritto alla Naspi e alla DisColl.

Tra le numerose novità introdotte dal decreto legislativo n. 36/2021, l’estensione delle tutele previdenziali per gli sportivi professionisti così come per i dilettanti è indubbiamente una di quelle di maggior rilievo.

Con la circolare numero 67/2024 dall’INPS sono state fornite le istruzioni per l’accesso all’indennità di disoccupazione per i lavoratori sportivi, sia in caso di contratto di lavoro subordinato che in caso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Naspi per i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro di tipo subordinato

A partire dal 1° luglio 2023, i lavoratori sportivi titolari di contratto di lavoro di tipo subordinato, iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi, rientrano nella platea dei beneficiari della Naspi.

La novità riguarda sia gli sportivi professionisti che i dilettanti, i quali in caso di evento di disoccupazione involontaria potranno quindi beneficiare dell’indennità erogata dall’INPS.

Al fine di poter presentare domanda, al requisito dello stato di disoccupazione si affianca l’obbligo di contribuzione contro la disoccupazione pari almeno a tredici settimane nel corso dei quattro anni precedenti alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, pari a 78 contributi giornalieri versati al FPLS.

Le settimane di contribuzione versate negli ultimi quattro anni saranno rilevanti anche ai fini del calcolo della durata dell’indennità di disoccupazione, che verrà erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi versati nel periodo di cui sopra.

Sul fronte dell’importo si applicano le regole generali: l’indennità Naspi è pari al 75% della retribuzione mensile, se pari o inferiore a 1.352,19 euro per il 2023 e a 1.425,21 euro per il 2024.

In caso di retribuzioni superiori alle soglie di cui sopra, l’indennità erogata sarà pari al 75% dell’importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024), incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, il valore mensile della Naspi non può superare la cifra di 1.470,99 euro per il 2023 e 1.550,42 euro per il 2024.

Si ricorda che, anche al fine di valorizzare la formazione dei giovani atleti, il decreto legislativo n. 36/2021 ha previsto una disciplina in deroga relativamente ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e a quelli di alta formazione e ricerca, stipulati sia da società e associazioni dilettantistiche che da società professionistiche; queste ultime sono invece le sole, dal 1° gennaio 2022, a essere legittimate alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante. Essendo gli sportivi assunti mediante contratto di apprendistato iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, questi lavoratori sono destinatari della prestazione NASpI secondo le regole generali.

DisColl per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratto co.co.co

La tutela contro la disoccupazione si applica anche agli sportivi dilettanti titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

In tal caso, infatti, dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, con la connessa necessità di versare i contributi superati i 5.000 euro di compensi all’anno.

Nel totale dei contributi dovuti è compresa anche la quota pari al 2.03% a tutela di maternità, malattia e disoccupazione. In questo caso è la Dis-Coll la prestazione specifica richiedibile per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023.

Anche in tal caso si applicano i requisiti generali, tra cui il versamento di almeno un mese di contribuzione alla Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente alla data dell’evento di cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità è calcolata sulla base reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati relativamente all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

L’importo riconosciuto sarà quindi pari al 75% del reddito medio mensile, se pari o inferiore, per l’anno 2023, all’importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro.

Al pari di quanto previsto per la Naspi, in caso di reddito medio mensile superiore alle soglie di cui sopra, la Dis-Coll è aumentata di una somma pari al 25% della differenza, con un massimo mensile erogabile pari a 1.470,99 euro, per l’anno 2023, e 1.550,42 euro, per l’anno 2024.

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