Lavoro sportivo: doppio binario per l’esonero dalla dichiarazione dei redditi 2024

26.07.2024 - Tempo di lettura: 10'
Lavoro sportivo: doppio binario per l’esonero dalla dichiarazione dei redditi 2024

La riforma dello sport incide sulle regole relative all’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 da parte dei lavoratori sportivi. Doppio binario da considerare per i compensi fino al 30 giugno e per quelli erogati nel secondo semestre 2023.

 

Lavoro sportivo, le verifiche relative all’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 si sdoppiano, alla luce dell’avvio della riforma dello sport dalla metà dello scorso anno.

Per i compensi percepiti per le attività sportive dilettantistiche, così come per le somme corrisposte ad atleti e atlete dell’area del professionismo fino a 23 anni, a partire dal 1° luglio 2023 la soglia di esenzione è pari a 15.000 euro.

Una regola alla quale si affianca la disciplina previgente, che fissa a 30.658,28 euro il limite di reddito da considerare ai fini dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Lavoro sportivo: doppio binario per l’esonero dalla dichiarazione dei redditi 2024

Sono le istruzioni relative alla presentazione del modello 730/2024 a fornire un quadro delle novità sul lavoro sportivo dilettantistico che impattano direttamente sulla stagione dichiarativa in corso.

Dal punto di vista dell’inquadramento fiscale, i compensi erogati nell’ambito dello sport dilettantistico fino al 30 giugno sono considerati redditi diversi, con una soglia di esenzione dalla formazione della base imponibile ai fini IRPEF pari a 10.000 euro.

Sulle somme eccedenti, entro il limite di 20.658,28 euro, era prevista fino alla prima metà del 2023 l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, pari al 23%, ritenuta che invece si considerava a titolo d’acconto superata la soglia di cui sopra.

Dal 1° luglio 2023 il lavoro sportivo è stato interessato da diverse novità e l’attività svolta è inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato o lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

Sul fronte delle regole di tassazione, la soglia di esclusione dei compensi dalla base imponibile ai fini fiscali è passata a 15.000 euro, valore che dovrà essere considerato per l’intero periodo d’imposta e a prescindere dal diverso inquadramento fiscale dei due semestri dell’anno.

Il doppio binario sul fronte delle regole di tassazione dei compensi degli sportivi dilettantistici e dei giovani professionisti under 23 avrà in ogni caso un impatto di assoluto rilievo sul fronte degli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ai fini dell’esonero dall’adempimento bisognerà infatti considerare separatamente i due limiti previsti.

Dichiarazione dei redditi 2024: quando è previsto l’esonero per i lavoratori sportivi

Sul fronte dei casi di esonero con limite di reddito dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, per i compensi derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo svolte dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, la soglia di esenzione è pari a 30.658,28 euro. Questo l’importo da considerare tenendo presente sia il limite di 10.000 euro che esclude totalmente le somme dalla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, sia l’ulteriore soglia pari a 20.658,23 euro entro la quale è applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 23%;

Fino al 30 giugno 2023 le medesime regole si applicano anche alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfetari di spesa, così come ai premi e ai compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA, così come da qualunque organismo riconosciuto che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Medesime regole anche per i compensi relativi a rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici

Per quel che riguarda invece i compensi relativi a prestazioni svolte dal 1° luglio al 31 dicembre, la soglia di esenzione è pari a 15.000 euro sia per le attività sportive dilettantistiche che per le prestazioni svolte nel settore del professionismo da giovani under 23.

Da evidenziare inoltre le regole relative ai premi erogati per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali. Su queste somme si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 20%, con il conseguente esonero dalla dichiarazione delle somme incassate dal percettore e dell’esclusione delle stesse dalla determinazione del limite di 15.000 euro per l’esenzione di cui sopra.

La tassazione dei compensi degli sportivi

Vale la pena soffermarsi infine sui chiarimenti forniti in relazione alla tassazione dei compensi degli sportivi dilettanti.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 474/2023 si concentra sul periodo di avvicendamento dei due regimi fiscali, chiarendo come nel calcolo della soglia di 15.000 euro vadano inclusi anche i compensi dei lavoratori sportivi relativi al periodo da gennaio a giugno 2023.

I compensi erogati da luglio, infatti, devono essere tassati per la parte eccedente tale limite che, per il 2023, va determinata tenendo conto degli eventuali compensi erogati fino a giugno ed esclusi dalla tassazione fino a 10.000 euro.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, nel primo semestre 2023 sono stati erogati compensi per 20.000 euro mentre nel secondo per altri 15.000 euro.

In relazione alla prima somma è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta sulla parte eccedente l’importo di 10.000 euro.

Di conseguenza, i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023 saranno assoggettati a tassazione per la parte che eccede i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro, come indicato al comma 1­-bis dell’articolo 51 della riforma, “Norme transitorie”.

Il limite, dunque, è posto in via unitaria, a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale, a seconda della frazione di periodo interessata.

Per la quota che supera il limite nella nuova disciplina, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria, mentre per la vecchia disciplina la quota eccedente è tassata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, con un’aliquota del 23% e la parte ulteriormente eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario.

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