Lavoro sportivo, come funziona per i dipendenti pubblici? Regole e novità
I dipendenti pubblici possono svolgere attività di lavoro sportivo retribuito previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. Una regola introdotta con la riforma dello sport sulla quale impattano alcune recenti novità: nessuna richiesta preventiva in caso di corrispettivi fino a 5.000 euro
Il lavoro sportivo per i dipendenti pubblici è subordinato al rispetto di specifiche regole e adempimenti.
La riforma dello sport e, in particolare, il decreto legislativo n. 36/2021 ha previsto l’obbligo di rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza ai fini dello svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita.
Una disposizione attuata con l’approvazione del DPCM il 10 novembre 2023 che individua le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, ma sulla quale impattano le recenti novità introdotte con il decreto legge n. 71/2024.
Lavoro sportivo, regole e procedure per i dipendenti pubblici
Secondo quanto previsto dal comma 6, articolo 25 del decreto legislativo n. 36/2021, il lavoro sportivo da parte di dipendenti pubblici è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Una sorta di nulla osta che si applica nel caso di attività di lavoro sportivo retribuita e per il quale i criteri di concessione sono stati definiti con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, datato 10 novembre 2023.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica di:
- assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
- insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’amministrazione.
In aggiunta, è necessario che l’attività di lavoro sportivo venga svolta al di fuori dell’orario di lavoro e che non pregiudichi l’attività del dipendente pubblico, anche sul fronte dell’indipendenza e della necessità di garantire buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
Dalla data di ricezione della richiesta, le amministrazioni avranno 30 giorni di tempo per rilasciare o meno l’autorizzazione. Vale la regola del silenzio-assenso se, decorso il tempo utile, non viene comunicato il diniego alla richiesta di autorizzazione presentata.
Il lavoro sportivo da parte di dipendenti pubblici deve quindi conciliarsi, e non sovrapporsi, con l’attività svolta presso l’amministrazione di appartenenza.
Questi alcuni dei criteri specifici che subordinano il rilascio del via libera allo svolgimento di attività regolarmente retribuita, sui quali incidono le recenti modifiche introdotte dal decreto-legge n. 71/2024 contenente anche “Disposizioni urgenti in materia di sport”.
Lavoro sportivo previa autorizzazione in caso di compensi superiori a 5.000 euro annui
La riforma dello sport è un cantiere ancora aperto, e lo dimostrano anche le recenti modifiche che impattano sull’attività sportiva prestata da dipendenti pubblici.
L’articolo 3 del decreto-legge n. 71/2024 introduce una franchigia sul fronte del valore dei corrispettivi percepiti: in caso di importi non superiori a 5.000 euro relativamente alle prestazioni di lavoro sportivo svolte, non sarà necessario il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, ma sarà sufficiente la sola comunicazione preventiva.
Si applicherà in ogni caso l’obbligo di comunicazione per gli enti sportivi che erogheranno compensi a dipendenti pubblici, chiamati ad indicarli alle amministrazioni di appartenenza entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno oppure entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Regole che in ogni caso lasciano fuori il personale in servizio presso Gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato, così come atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e dirigenti sportivi appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, per i quali l’autorizzazione verrà concessa in caso di richiesta da parte del CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.