Nullità iscrizione al registro CONI e rischio sanzioni tributarie
Ringraziamo l’avvocato Guido Martinelli per questa lettura della decisione n. 29 del 2021 del Collegio di Garanzia del CONI sulla nullità dell’iscrizione al registro CONI nel caso non si fanno gare per i propri tesserati.
In attesa di notizie sul quando riaprire i centri ma, anche e forse di più, con quali regole poterlo fare, e di come evolverà la riforma dello sport, nostro malgrado i “cattivi” segnali si moltiplicano.
Il massimo organo della giustizia sportiva, una sorta di Cassazione dello sport, il Collegio di garanzia del Coni, a sezioni unite, con la decisione n. 29 del 29.03.21 ha dato una ulteriore spallata alle poche certezze che c’erano rimaste sulla disciplina fiscale dei nostri centri gestiti in forma di ASD o SSD.
La vicenda trae origine dalla verifica fiscale (anni 2016/2017) eseguita nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica operante nel settore della c.d. “ginnastica dolce” ed affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva. Parallelamente, il CONI decide di procedere con autonoma istruttoria relativa al controllo dei requisiti necessari per la permanenza del sodalizio all’interno del proprio Registro e dalla quale, tuttavia, emerge in capo alla ASD la carenza del requisito del “comprovato svolgimento di attività sportiva e didattica” di cui all’art. 3 lett. e) del Regolamento di funzionamento del Registro CONI del 18 luglio 2017.
Di conseguenza, nei confronti del sodalizio sportivo in questione viene disposta la nullità dell’iscrizione dal suddetto Registro, poi confermata da delibera della Giunta CONI a seguito dell’ impugnazione da parte del sodalizio. La partita finale per ribaltare il predetto provvedimento, quindi, deve essere giocata avanti al Collegio di Garanzia dello Sport che comunque respinge il ricorso della ASD, così confermando la nullità della sua iscrizione al Registro CONI. La principale (e fondamentale) motivazione della decisione in commento risiede proprio nell’interpretazione del già citato art. 3 lett. e) del Regolamento funzionale del Registro CONI. Secondo il Collegio giudicante, infatti, lo svolgimento di attività “sportiva e didattica” va intesa secondo un criterio “cumulativo”, nel senso che occorre la necessaria presenza di entrambe le attività ai fini della permanenza della sportiva all’interno del Registro. Pertanto, poiché la ASD in questione avrebbe dimostrato di praticare solo l’insegnamento della ginnastica ai propri soci e tesserati e non di fare svolgere loro anche attività agonistica (es. gare o tornei), il relativo “riconoscimento sportivo” operato attraverso la pregressa iscrizione nel Registro CONI è da considerarsi nullo.
La conseguenza di ciò è che la sportiva interessata, in conseguenza di questo provvedimento, perde dall’origine il diritto a godere delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni e società sportive dilettantistiche.
A prescindere che il suggerimento di svolgere anche attività agonistica era sempre stato indicato per rafforzare la natura “sportiva” del centro, si ritiene di non poter condividere, sotto il profilo dello stretto diritto la conclusione a cui è giunto il Collegio di Garanzia.
La semplice lettura dell’art. 90 L. 289/2002, nonché dalla nota Circolare n. 18/E del 01.08.2018 dell’Agenzia delle Entrate nella quale si richiama, quale condizione per l’iscrizione al Registro, lo svolgimento da parte di ASD e SSD di “attività sportive, formative e didattiche” porta a conclusioni diverse. Ma la Cassazione dello sport è stata di avviso contrario.
Il rischio, pertanto, risiede nel fatto che l’eventuale applicazione pedissequa del predetto orientamento del Collegio di Garanzia possa ingenerare conseguenze devastanti nel mondo dilettantistico provocando, di fatto, la potenziale nullità delle iscrizioni al Registro CONI di tutti quei i sodalizi che, come nel caso di specie, hanno da sempre svolto esclusivamente o in via principale attività “didattica” (si pensi, in primis, al fitness o all’insegnamento natatorio senza squadre agonistiche). Di contro, però, lo stesso effetto potrebbe colpire anche tutte quelle realtà sportive che, invece, praticano unicamente ed esclusivamente attività agonistica, senza prevedere alcuna forma di insegnamento (es. associazioni podistiche o simili). Le conseguenze, ovviamente, sarebbero catastrofiche in quanto coinvolgerebbero una buona fetta del c.d. “sport di base” con inevitabili sanzioni di carattere tributario.
Auspicando che il dato sia chiarito nella transizione verso la nuova riforma dello sport il consiglio a questo punto non può che essere quello, alla riapertura, di partecipare con propri atleti ad una o più “gare” indette dalla Federazione o dall’ente di promozione sportiva presso il quale siamo affiliati.