Fattura elettronica e privacy per le palestre

03.05.2022 - Tempo di lettura: 5'
Fattura elettronica e privacy per le palestre

La fattura elettronica consente massima trasparenza nei rapporti commerciali, ma quando è indirizzata a privati, come avviene nel mondo di palestre, piscine e centri sportivi, si possono avvertire alcune criticità relative al trattamento di dati sensibili. Un recente comunicato del Garante della Privacy ha posto l’accento sulla problematica creando un po’ di confusione tra gli imprenditori e i professionisti con p.iva che utilizzano questo metodo di certificazione dei pagamenti incassati.

 

Luca Mattonai, tributarista e legale rappresentate dello Studio Mattonai di Bientina (Pisa), esperto in imprenditoria del fitness ci aiuta a capire meglio come muoverci nel mondo della fatturazione elettronica per il settore del fitness.

Cos’è una fattura elettronica?

La fattura elettronica è un documento che viene trasmesso da un emittente a un destinatario, tramite lo SDI (sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate), che, effettuati i dovuti controlli, da al documento valore legale.

La fatturazione elettronica entra nel nostro ordinamento come facoltativa nei rapporti B2B (business to business) il 1° gennaio 2017 per poi diventare obbligatoria anche nei rapporti B2C (business to client) il 1 gennaio 2019.

Il vantaggio della fatturazione elettronica è che, rispetto a quanto avveniva prima, rende possibile acquisire ed elaborare dei dati, delle informazioni in tempo reale, andando a ridurre i tempi di attesa.

Nell’ambito delle associazioni sportive è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica?

  • Nelle società e associazioni sportive troviamo tre tipi di entrate:
  • Istituzionali: riconosciute dal CONI come propedeutiche alla pratica sportiva
  • Commerciali in regime di 398/91: in supporto all’attività istituzionale (es. cuffietta da piscina, integratore salino ecc.)
  • Commerciali: non legate alla pratica sportiva (es. l’attività di ristoro all’interno del centro sportivo)

Nel caso degli incassi istituzionali e commerciali in regime 398/91 non vi è alcun obbligo di emettere un documento che certifica l’avvenuto incasso, a meno che il pagamento non avvenga in contanti. In tal caso, o anche semplicemente se il socio lo richiede, l’ente sportivo può emettere una ricevuta non fiscale e tenere un registro dei pagamenti in contanti. Quindi nessun obbligo in questo caso di fatturazione elettronica.

Se invece l’incasso è puramente commerciale sussiste l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, tramite registratore di cassa telematico oppure fatturazione elettronica.

Richiesta di detrazioni per la pratica sportiva dei minori e fattura

Per i minori vale lo stesso espresso prima, quindi emissione della fattura elettronica vale solo in caso di proventi commerciali. Per le detrazioni spettanti al genitore, in relazione alla pratica sportiva del minore, non è necessaria la fattura elettronica.

Ricordo che la circolare n.50/E del 25 febbraio 2009, stabilisce che, per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, è detraibile il 19% dell’importo lordo, per una cifra non superiore a 210€, delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento.

Per ottenere la detrazione è necessario attestare l’avvenuto pagamento, indipendentemente dal documento che lo certifica. L’importante è che nel documento siano presenti:

  • denominazione dell’associazione sportiva;
  • causale del pagamento;
  • attività esercitata;
  • importo corrisposto per la prestazione resa;
  • codice fiscale del minore e dati del genitore pagante;

Garante della Privacy e fatturazione elettronica verso i privati

Il 27 dicembre 2021 il Garante della Privacy ha emesso un comunicato che ha fatto discutere molti addetti ai lavori. Con questo comunicato il Garante esprime delle criticità in relazione agli 8 anni successivi all’emissione di una fattura elettronica inquanto essa può contenere dati estremamente delicati, riferibili a persone fisiche e ai beni e servizi da esse acquistati; nonché dati riferibili a minorenni.

D’altra parte, emettere una fattura troppo generica, senza specifiche relative al bene e/o servizio acquistato e senza troppi dati, potrebbe essere oggetto di contestazione in ottica di accertamento e quindi creare dei problemi in seguito.

La fattura elettronica può essere emessa verso persone fisiche?

Con il provvedimento citato il Garante della Privacy vieta l’emissione di fattura elettronica verso persone fisiche ai fini della privacy. L’operatore che emette questo tipo di fattura incorre in una violazione in tema di rispetto della normativa sulla privacy poiché espone inutilmente il cliente al trattamento dei suoi dati operato dall’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

La fatturazione elettronica è però consentita, indipendentemente dal problema sulla privacy, in due casistiche:

  1. quando è la Legge a richiedere l’attestazione di un pagamento tramite fattura elettronica
  2. quando è il consumatore stesso a richiedere esplicitamente la fattura elettronica

Da una parte il Fisco spinge sempre più verso la fatturazione elettronica, dall’altro il Garante della Privacy esprime un divieto di emissione di fattura elettronica nei confronti dei privati.

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Una soluzione per non incorrere in sanzioni potrebbe essere quella di inserire nella domanda di iscrizione una richiesta esplicita, da parte del tesserato, di emissione di fattura elettronica.

Volendo, in ottica di salvaguardia dell’ambiente, potrebbe anche essere richiesto al tesserato di rinunciare alla stampa del documento di cortesia. Infatti, con l’introduzione della fatturazione elettronica, non è più indispensabile la stampa cartacea del documento, poiché esso risulta scaricabile dal cassetto fiscale oppure inviabile via e-mail.

Documenti per la vendita online

Anche nelle vendite online valgono gli stessi principi espressi sopra: quindi, come prima cosa occorre capire di che tipologia di incasso stiamo parlando (istituzionale o commerciale). Se si presentasse la necessità di emettere una fattura elettronica sarà opportuno predisporre una richiesta esplicita da parte del cliente per non incorrere nei problemi relativi al trattamento dei dati sensibili.

Se la vendita online riguarda un bene che viene spedito meglio optare per la fattura elettronica perché si incorre nel problema dei dati sensibili. Se rientriamo nei proventi commerciali, opterei per lo scontrino telematico.

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