Esenzione IVA per le attività didattiche sportive: nuove regole per associazioni e società dilettantistiche

15.01.2025 - Tempo di lettura: 8'
Esenzione IVA per le attività didattiche sportive: nuove regole per associazioni e società dilettantistiche

Le regole in materia di IVA per le attività didattiche e sportive rese da associazioni e società sportive dilettantistiche hanno subito numerose modifiche nel corso degli ultimi anni. Facciamo il punto delle misure previste

 

Come sono considerate, ai fini IVA, le attività didattiche e sportive rese da associazioni e società dilettantistiche?

La normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per gli enti del settore ha subito numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, alla luce della riforma prevista dal decreto legge n. 146/2021.

Per le prestazioni di servizi legate alla pratica dello sport e all’educazione fisica, per le ASD e le SSD è previsto il passaggio dal regime del fuori campo IVA a quello dell’esenzione, una riforma importante e che, proprio alla luce dell’impatto pratico che avrà sul settore, è stata più volte prorogata e rinviata ad ultimo al 1° gennaio 2026 con il DL Milleproroghe n. 202/2024.

Il rinvio dell’applicazione delle novità è stato accompagnato da una serie di correttivi che, nel corso del tempo, hanno creato non poca confusione tra le realtà del settore dell’associazionismo sportivo.

Di seguito ci occuperemo in particolare di una delle misure introdotte proprio in materia di esenzione IVA per le attività didattiche sportive, in vigore dal 17 agosto 2023.

Esenzione IVA per le attività didattiche sportive: le regole per associazioni e società dilettantistiche

È in vigore dal 17 agosto il nuovo regime IVA per le prestazioni di servizi connessi alla pratica sportiva, introdotta in sede di conversione del Decreto-legge n. 75/2023.

Tra le numerose novità che hanno interessato il mondo dello sport, alla luce dell’avvio della riforma del settore e dei successivi correttivi, si è aggiunta l’esenzione IVA prevista per le attività didattiche e formative.

Il nuovo regime IVA è riconosciuto per le prestazioni rese nei confronti di persone che esercitano l’attività sportiva o l’educazione fisica e si applica ad associazioni e società sportive dilettantistiche.

Esenti IVA anche le prestazioni di servizi didattici e formativi rese prima dell’entrata in vigore delle novità che, stando a quanto previsto dall’articolo 36-bis del Decreto Legge n. 75/2023, vengono ricomprese nell’ambito applicativo delle operazioni esentate ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 633/1972.

È doppia la novità prevista sul fronte del regime IVA per le attività didattiche sportive.

Nello specifico, l’articolo 36-bis della legge di conversione del DL n. 75/20203 prevede che:

  • sono esenti da IVA le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro (compresi gli enti sportivi dilettantistici), nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica;
  • le prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del nuovo regime IVA si intendono comprese tra le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1) n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Le novità, quindi, hanno consentito di superare l’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 393/2022, con la quale era stato negato il regime di esenzione per i corsi di nuoto effettuati da associazioni sportive dilettantistiche nei confronti di bambini, alla luce delle disposizioni normative comunitarie e nazionali e dell’insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti.

Prima delle novità introdotte dalla legge di conversione n. 112 del 10 agosto 2023, per i corsi impartiti da associazioni e società sportive dilettantistiche era prevista l’applicazione dell’IVA del 22%.

A poter beneficiare dell’esenzione IVA per le attività didattiche sportive sono quindi, a decorrere dal 17 agosto 2023, gli organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e si tratta nel dettaglio di:

  • associazioni sportive senza personalità giuridica;
  • associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato;
  • società di capitali e cooperative;
  • enti del terzo settore che esercitano attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche iscritti sia al RUNTS che al RASD, in relazione alle attività inerenti la pratica sportiva.

Esenzione IVA ad effetto retroattivo

Le modifiche introdotte con la conversione in legge del DL n. 58/2023 agiscono anche retroattivamente, per effetto del comma 2 dell’articolo 36-bis che prevede:

“Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore  della legge  di conversione del presente decreto, si intendono comprese  nell’ambito di applicazione  dell’articolo  10,  primo  comma,  numero  20),  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”

Anche le attività sportive rese da società e associazioni sportive dilettantistiche rientrano quindi nel novero delle prestazioni esenti IVA, anche se relative a periodi precedenti all’entrata in vigore delle novità previste con decorrenza dal 17 agosto.

Esenzione IVA attività sportive: criticità e risvolti pratici

Sulle misure che hanno interessato il mondo dell’associazionismo sportivo sono numerosi gli aspetti controversi.

In prima battuta si ricorda che proprio in materia di IVA per le prestazioni sportive già l’articolo 5, comma 15-quater del decreto legge n. 146/2021 prevede un’integrazione alle disposizioni previste dal decreto IVA, con l’inclusione tra le operazioni esenti di tutte:

“le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; (…)”.

Come detto in apertura, l’avvio delle misure di cui sopra è stato differito al 1° gennaio 2026, lasciando inalterate quindi le regole previste a regime, così come l’applicazione dei correttivi introdotti nel corso del tempo. Ad oggi manca in ogni caso un intervento di coordinamento tra le varie norme che si sono stratificate nel corso del tempo, con non poca confusione tra le realtà del settore sportivo che necessitano di adeguarsi alle nuove regole in materia di IVA.

Ma gli aspetti critici investono anche l’operatività e, nello specifico, è sulla retroattività del regime di esenzione che sono sin da subito emerse le problematiche maggiori.

Il regime di esenzione si affianca infatti alla necessità di apertura della partita IVA e dell’esecuzione dei relativi adempimenti.

In assenza di correttivi, ai soggetti privi di partita IVA che in anni precedenti hanno svolto attività rientranti nel novero del nuovo regime di esenzione potrebbe essere contestata l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, della documentazione dei corrispettivi e la tenuta dei registri.

Se da un lato quindi il Legislatore ha voluto introdurre una norma volta a chiudere i contenziosi in corso, dall’altro ha aperto alla possibilità di nuove contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad oggi ancora non sono state emanate disposizioni operative di coordinamento e chiarimento circa l’applicazione pratica della novità, e si resta pertanto in attesa di indicazioni ufficiali da parte del Fisco.

Sportivi in Cloud
Il software per la gestione delle ASD, SSD e coperative sportive.

Articoli correlati