Esenzione IVA per le attività didattiche sportive: nuove regole per associazioni e società dilettantistiche
Esenzione IVA per le attività didattiche sportive: è in vigore dal 17 agosto 2023 la novità prevista per associazioni e società dilettantistiche. Applicazione retroattiva anche per le prestazioni rese precedentemente, con alcuni nodi da sciogliere sul fronte degli aspetti operativi delle modifiche introdotte.
È in vigore dal 17 agosto il nuovo regime IVA per le prestazioni di servizi connessi alla pratica sportiva, introdotto dall’art. 36-bis, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella Legge 10 agosto 2023, n. 112.
Tra le numerose novità che hanno interessato il mondo dello sport nel corso dell’estate, alla luce dell’avvio della riforma del settore e dei successivi correttivi, si è pertanto aggiunta l’esenzione IVA prevista per le attività didattiche e formative.
Il nuovo regime IVA è riconosciuto per le prestazioni rese nei confronti di persone che esercitano l’attività sportiva o l’educazione fisica e si applica a Organismi senza fini di lucro (inclusi gli enti sportivi dilettantistici), di cui all’art. 6 D.lgs. 36/2021.
La nuova norma, di cui al citato art. 36-bis, D.L. n. 75/2023, si è spinta fino a ritenere esenti IVA anche le prestazioni didattiche e formative, strettamente connesse con la pratica dello sport/educazione fisica, già eseguite fino alla data del 16 agosto 2023, ovvero prima della data del 17 agosto 2023, di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 75/2023 (dando alla norma un effetto retroattivo).
Esenzione IVA per le attività didattiche sportive: nuove regole per associazioni e società dilettantistiche
È pertanto doppia la novità prevista sul fronte del regime IVA per le attività didattiche sportive, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del DL 75/2023 in vigore dal 17 agosto e della norma di interpretazione autentica che agisce retroattivamente.
Nello specifico, l’articolo 36-bis prevede che:
- sono esenti da IVA le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro (compresi gli enti sportivi dilettantistici), nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica;
- le prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del nuovo regime IVA si intendono comprese tra le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, n.20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
Le novità quindi superano l’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello n. 393/2022, con la quale era stato negato il regime di esenzione per i corsi di nuoto effettuati da associazioni sportive dilettantistiche nei confronti di bambini, per carenza del presupposto oggettivo, in quanto essi non rientrerebbero nella definizione e qualificazione della nozione di “insegnamento scolastico o universitario” che emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Prima delle novità introdotte dalla legge in commento, per i corsi impartiti da associazioni e società sportive dilettantistiche era prevista l’applicazione dell’IVA del 22%.
A poter beneficiare dell’esenzione IVA per le attività didattiche sportive sono quindi, a decorrere dal 17 agosto, gli organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e si tratta nel dettaglio di:
- associazioni sportive senza personalità giuridica;
- associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato;
- società di capitali e cooperative;
- enti del terzo settore che esercitano attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche iscritti sia al RUNTS che al RASD, in relazione alle attività inerenti la pratica sportiva.
Esenzione IVA ad effetto retroattivo
Le modifiche introdotte con la conversione in legge del DL n. 58/2023 agiscono anche retroattivamente, per effetto del comma 2 dell’articolo 36-bis che prevede:
“Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”
Anche le attività sportive rese da società e associazioni sportive dilettantistiche rientrano quindi nel novero delle prestazioni esenti IVA, anche se relative a periodi precedenti all’entrata in vigore delle novità previste con decorrenza dal 17 agosto.
Esenzione IVA attività sportive: criticità e risvolti pratici
Sulle misure che hanno interessato il mondo dell’associazionismo sportivo nel corso del mese di agosto sono numerosi gli aspetti controversi in attesa di risoluzione.
In prima battuta si ricorda che proprio in materia di IVA per le prestazioni sportive già l’articolo 5, comma 15-quater del decreto legge n. 146/2021 prevedeva un’integrazione alle disposizioni previste dal decreto IVA, con l’inclusione tra le operazioni esenti a decorrere dal 1° luglio 2024 di tutte:
“le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; (…)”.
La legge di conversione in vigore dal 17 agosto duplica una disposizione già in calendario. Come evidenziato dal Servizio Studi della Camera, è quindi necessario un intervento di coordinamento per evitare criticità di natura applicativa della norma.
Ma gli aspetti critici investono anche l’operatività e, nello specifico, è sulla retroattività del regime di esenzione che si evidenziano le problematiche maggiori.
Il regime di esenzione si affianca infatti alla necessità di apertura della partita IVA e dell’esecuzione dei relativi adempimenti.
In assenza di correttivi, ai soggetti privi di partita IVA che in anni precedenti hanno svolto attività rientranti nel novero del nuovo regime di esenzione potrebbe essere contestata l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, della documentazione dei corrispettivi e la tenuta dei registri.
Inoltre, si pone la questione del recupero dell’IVA da parte dei soggetti che si sono conformati alla predetta Risposta all’interpello n. 393/2022.
Se da un lato quindi il Legislatore ha voluto introdurre una norma volta a chiudere i contenziosi in corso, dall’altro apre alla possibilità di nuove contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il tutto in attesa di un nuovo e inevitabile correttivo, che consenta di superare le criticità della norma “ferragostana”.