Corsi di attività sportiva invernale con IVA ridotta

03.12.2024 - Tempo di lettura: 6'
Corsi di attività sportiva invernale con IVA ridotta

Corsi di sci con IVA al 5 per cento: la novità introdotta dal DL Ominibus in vigore dal 10 agosto verso il debutto effettivo, in vista della stagione invernale

 

Aliquota IVA ridotta per i corsi di attività sportiva invernale

Si appresta ad entrare in campo, in vista dell’avvio della stagione invernale, la novità introdotta con decorrenza dal 10 agosto 2024 relativa all’erogazione di corsi che non rientrano tra quelli fuori dal campo dell’applicazione dell’imposta, fino alla fine dell’anno in corso, ed esenti dal 1° gennaio 2025.

A dettare i criteri per l’applicazione dell’IVA ridotta del 5% è l’articolo 5 del decreto legge n. 113/2024.

Corsi di attività sportiva invernale con IVA ridotta

Nelle casistiche in cui i corsi erogati rientrano nell’alveo delle prestazioni soggette ad IVA, l’aliquota applicabile sarà quella del 5%.

Con l’aggiunta del nuovo numero 1-septies alla tabella II-bis allegata al DPR IVA n. 633/1972, l’articolo 5 del decreto Omnibus prevede l’applicazione dell’IVA ridotta per le erogazioni dei corsi di attività sportiva invernale, impartiti anche in forma organizzata da soggetti iscritti in albi regionali e nazionali.

Saranno soggette all’applicazione dell’aliquota del 5% le lezioni rientranti tra le attività sportive individuate dalle Federazioni riconosciute dal Coni, per le quali non è prevista l’applicazione delle regole in materia di operazioni fuori campo IVA o esenti.

A tal proposito si ricorda che l’articolo 4 del DPR IVA in vigore fino alla fine dell’anno in corso esclude dal regime IVA le prestazioni di servizi rese dalle associazioni sportive dilettantistiche, che non rivestono pertanto la natura di attività commerciale. L’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito il regime di esclusione con l’applicazione dell’esenzione IVA, novità che sarà pienamente operativa dal 1° gennaio 2025 e al ricorrere di specifiche condizioni.

Le novità introdotte per i corsi di sport invernali completano il quadro delle regole applicabili, in particolare, alle lezioni che non rientrano tra le ipotesi di esclusione dall’IVA o di esenzione, guardando quindi ai casi in cui le prestazioni erogate risultano imponibili in quanto rese da enti lucrativi.

L’applicazione dell’aliquota del 5% sarà in ogni caso riservata ai corsi riconosciuti come disciplina sportiva dalle Federazioni di sport invernali affiliate al CONI, in caso di insegnamento impartito – anche in forma organizzata – da insegnanti iscritti in albi regionali e nazionali.

L’IVA scende dal 22% al 5% per i corsi di sci

Così come si evince nelle schede di lettura al DL n. 113/2024, l’ipotesi più frequente per la quale si applicherà l’aliquota ridotta riguarda i corsi impartiti da maestri di sci.

Per quel che riguarda invece il riferimento alla forma organizzata dell’attività di insegnamento, si tratta di una formula residuale che interessa anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro.

La riduzione dell’IVA dal 22% al 5% interesserà pertanto sia gli insegnanti che operano individualmente che associazioni e società che operano con finalità di lucro e che pertanto restano esclusi dal regime di non applicazione o esenzione dall’imposta.

Un’ulteriore precisazione riguarda poi il regime adottato dagli insegnanti di sci che svolgono l’attività in forma autonoma e non associata. L’impatto della modifica sarà di fatto annullato in caso di adesione degli stessi al regime forfettario che, come noto, prevede l’esonero dagli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

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