Contratto di Collaborazione Sportiva: guida per ASD e SSD

12.07.2024 - Tempo di lettura: 9'
Contratto di Collaborazione Sportiva: guida per ASD e SSD

Come ben sanno le persone che orbitano nel mondo sportivo, la Riforma delle Sport ha interessato figure professionali come quelle di atleti, allenatori, direttori tecnici, istruttori, preparatori tecnici e direttori sportivi, e più in generale i lavoratori sportivi: tali sono quei tesserati che svolgono dei compiti necessari per il normale svolgimento dell’attività sportiva (eccezion fatta per le mansioni di tipo amministrativo e gestionale) a fronte di una retribuzione.  

Per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche risulta fondamentale conoscere quali sono gli adempimenti obbligatori per instaurare un rapporto lavorativo, quali sono le comunicazioni dovute, nonché quali sono le agevolazioni fiscali previste dalla Riforma dello Sport.  

In questo articolo ci concentreremo nello specifico sul contratto di collaborazione sportiva (ovvero sul contratto Co.co.co regolamentato dall’art. 409 n. 3 c.p.c.), il quale, come si vedrà, può essere impiegato per i più diversi ruoli operativi.  

Ruolo e requisiti del Co.co.co. Sportivo

Prima di vedere le peculiarità del contratto di collaborazione sportiva così come risultante dalla Riforma dello Sport, è utile rivedere i requisiti del professionista da inquadrare come Co.co.co sportivo 

Si parla di soci o di tesserati che devono vantare qualifiche accademiche o diplomi di specializzazione specifici. Si parla dunque di lauree in scienze motorie, nonché di diplomi in specifiche discipline sportive, così come rilasciati da enti o da federazioni riconosciute dal Coni (a questo proposito risulta importante per le ASD e SSD verificare che le federazioni siano effettivamente riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano).  

Se ne desume, quindi, che possono essere inseriti con contratto di collaborazione sportiva Co.co.co figure che svolgono compiti diversi, come allenatori, atleti, direttori tecnici, direttori sportivi, istruttori, preparatori tecnici e direttori di gara.  

Il lavoratore assunto con Co.co.co sportivo non può essere impegnato per più di 24 ore alla settimana (escluso il tempo necessario per la partecipazione a gare o eventi sportivi) e deve essere retribuito con compensi tracciabili, ad esempio attraverso bonifico bancario.  

Il contratto collaborazione sportiva e la Riforma dello Sport

La Riforma dello Sport ha previsto e regolato l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 co.1 n. 3 c.p.c. (relativo ai “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” quando “nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”). La Riforma dello Sport ha introdotto diverse semplificazioni e novità: andiamo quindi a sintetizzare comunicazioni, agevolazioni e adempimenti previsti per l’attuale contratto collaborazione sportiva.  

Gli adempimenti dell’ASD per il contratto collaborazione sportiva

Va prima di tutto sottolineato che per il contratto di collaborazione sportiva Co.co.co tutte le comunicazioni obbligatorie da parte dell’associazione sportiva dilettantistica possono essere effettuate per mezzo del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), questo sapendo che l’iscrizione al registro da parte dell’ASD è obbligatoria in ordine di poter praticare l’attività sportiva. 

L’obbligo è dunque quello di comunicare mediante RASD la comunicazione di inizio lavoro con contratto di collaborazione sportiva entro 30 giorni dalla data dell’inizio della prestazione; è bene sottolineare che il Registro non può essere impiegato per la comunicazione dell’avvio di lavoro per le figure di lavoratori subordinati come di collaboratori dedicati a compiti amministrativi e gestionali.  

I Co.co.co, così come i lavoratori autonomi, devono iscriversi alla gestione separata INPS, con la possibilità di versare il 25% dei contributi annui (il 24% nel caso di iscrizione ad altre forme di previdenza).  

Le agevolazioni fiscali per il contratto di collaborazione sportiva Co.co.co

Sono previste diverse agevolazioni fiscali per l’associazione sportiva che stipula un contratto di collaborazione sportiva Co.co.co. Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport, per questi contratti è eliminato l’obbligo contributivo per tutti i redditi percepiti inferiori ai 5.000 euro annui, e il reddito risulta esente da IRPEF fino a quota 15.000 euro. È inoltre stato stabilito che, fino al 31 dicembre 2027, la base imponibile per il calcolo dei contributi obbligatori sia fissata al 50%. 

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