Nella Certificazione Unica 2024 le novità sul lavoro sportivo

01.03.2024 - Tempo di lettura: 9'
Nella Certificazione Unica 2024 le novità sul lavoro sportivo

La riforma dello sport trova spazio nella Certificazione Unica 2024, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro lunedì 18 marzo. Due le nuove sezioni che associazioni e enti dovranno compilare al fine di certificare le somme corrisposte: quella dedicata ai redditi da lavoro sportivo e quella relativa ai contributi versati alla gestione separata INPS.

 

Certificazione Unica 2024 alla prova delle novità in materia di lavoro sportivo

La riforma dello sport in vigore dal 1° luglio scorso impatta sulla messa a punto della certificazione di redditi e compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche e nel modello CU 2024 predisposto dall’Agenzia delle Entrate le principali novità riguardano proprio il settore dello sport.

Tre le causali da utilizzare per identificare le tipologie reddituali da dichiarare nel modello 730, qualora l’attività di lavoro sportivo costituisca oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, sono state previste N1, N2 e N3, differenziate in relazione alla tipologia di compenso erogato a lavoratori e collaboratori o alla previsione di particolari soglie di esenzione.

Nella CU 2024 debutta inoltre una nuova specifica sezione relativa ai redditi di lavoro sportivo, così come viene introdotto una nuova sezione dedicata all’indicazione dei compensi corrisposti ai parasubordinati sportivi dilettantistici e alle figure assimilate e alla evidenziazione dei contributi INPS dovuti e versati alla gestione separata.

Le novità nella CU 2024 per il lavoro sportivo

Il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 ha ridefinito il lavoro sportivo, prevedendo in particolare con l’articolo 25 che le prestazioni svolte possono essere qualificate come lavoro subordinato o autonomo.

Sulla tassazione delle somme riconosciute ai lavoratori sportivi da associazioni e società sono state introdotte regole specifiche, disponendo in particolare l’esclusione dalla formazione della base imponibile ai fini fiscali dei compensi corrisposti nel settore del dilettantismo fino alla soglia di 15.000 euro.

Inoltre, per atleti e atlete fino a 23 anni che operano nel settore professionistico, le retribuzioni corrisposte non sono tassate fino alla medesima soglia di 15.000 euro.

Regole specifiche che debuttano all’interno della Certificazione Unica 2024

La sezione “Redditi lavoro sportivo” è suddivisa in “Contratto a tempo determinato” e “Contratto a tempo indeterminato”, e in ambedue i casi sono previsti specifici campi in relazione ai redditi corrisposti nell’ambito del dilettantismo e per gli sportivi professionisti under 23.

Dal punto di vista operativo, nei punti 781 e 784 bisognerà indicare l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro.

I punti 782 e 785 sono invece dedicati agli sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni e anche in questo caso sarà necessario indicare il reddito lordo, compresa quindi la franchigia di 15.000 euro.

Per quel che riguarda i redditi che invece derivano da rapporti diversi da quelli svolti nel dilettantismo e nel professionismo, le somme già riportate nei punti 1 e 2 del modello CU dovranno essere inserite nei punti 783 e 786.

Codici N1, N2 e N3 per i redditi degli sportivi nella Certificazione Unica 2024

Il codice N, utilizzato fino allo scorso anno per indicare le tipologie reddituali dei collaboratori sportivi quali redditi diversi sul fronte delle indennità di trasferta, dei rimborso forfetari così come in linea generale dei compensi erogati, nell’ambito della sezione avente a oggetto la certificazione dei dati relativi al lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi, si divide in tre diverse codifiche da utilizzare nella Certificazione Unica 2024.

Nella compilazione dei dati relativi alle somme erogate dal sostituto d’imposta sarà necessario utilizzare:

  • il codice N1 per le indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023 in relazione all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • il codice N2 per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir);
  • il codice N3 per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir).

I tre distinti codici relativi alle tipologie reddituali dichiarabili con il modello 730 fotografano quindi il “doppio regime” previsto in relazione ai compensi riconosciuti nel corso del 2023.

Nella CU 2024 i contributi alla gestione separata dei lavoratori sportivi

Debutta nella Certificazione Unica 2024 anche la nuova Sezione 3-bis relativa ai contributi dovuti e versati alla gestione separata INPS.

Anche in questo caso, la novità si lega all’avvio dei nuovi obblighi previdenziali a decorrere dai compensi corrisposti dal 1° luglio 2023 ai lavoratori sportivi e ai titolari di rapporto co.co.co, anche in ambito amministrativo e gestionale, compresi i lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni autorizzati allo svolgimento di prestazioni sportive.

Dal punto di vista operativo bisognerà procedere come segue:

  • al punto 53 bisognerà indicare il totale dei compensi corrisposti dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, comprese le somme erogate entro il 12 gennaio 2024 secondo il criterio di cassa allargata;
  • l’imponibile contributivo totale dovrà essere indicato nel punto 54, tenuto conto del massimale annuo pari a 113.520 euro per l’anno 2023;
  • nel punto 55 sarà invece necessario indicare l’importo dell’imponibile IVS, tenuto conto dell’agevolazione prevista dal comma 8-ter, articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 che prevede fino al 31 dicembre 2027 il calcolo della contribuzione IVS sul 50 per cento del totale dell’imponibile contributivo;
  • il punto 56 dovrà essere invece utilizzato per indicare il totale dei contributi dovuti per sportivi dilettantistici e figure assimilate;
  • il punto 57 è dedicato ai contributi a carico del parasubordinato e bisognerà inserirvi il totale dei contributi trattenuti al prestatore per la quota a suo carico;
  • nel punto 58, “Contributi versati”, bisognerà inserire il totale dei contributi effettivamente versati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Sul fronte degli UNIEMENS trasmessi, sarà invece necessario compilare i punti 59 e 60, inserendovi i mesi per i quali è stata presentata la denuncia dei compensi erogati secondo le seguenti istruzioni:

  • il punto 59 dovrà essere barrato in caso di presentazione dell’UNIEMENS per tutti i mesi dell’anno di riferimento;
  • nel punto 60 sarà invece possibile barrare i mesi in cui non è stato presentato l’UNIEMENS.

 

Di seguito i codici relativi alla tipologia di rapporto, da indicare nel punto 61 ovvero nel punto 62:

D1       COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.

D2       COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport.

D3       COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n.36/2021 art.35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.

D4       COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE D.Lgs. 36/2021 art. 37 – rapporti amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.

D5       COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE di carattere amministrativo gestionale, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – D.Lgs. 36/2021 art. 37, aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport.

D6       COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE di carattere amministrativo gestionale, assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – D.Lgs. 36/2021 art. 37 – riforma dello sport.

D7       LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AUTORIZZATI AD ATTIVITA’ RETRIBUITA – D.lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6 – riforma sport.

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