Benefici fiscali per le ASD: gli obblighi di documentazione

12.09.2024 - Tempo di lettura: 10'
Benefici fiscali per le ASD: gli obblighi di documentazione

Per l’applicazione delle agevolazioni fiscali, le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare specifici obblighi di documentazione. A ribadirlo una recente sentenza della Corte di Cassazione.

 

Associazioni sportive dilettantistiche, applicazione dei benefici fiscali con obbligo di conservazione dei documenti contabili e amministrativi necessari per provare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Il mancato rispetto degli obblighi di documentazione, anche in relazione alla tracciabilità dei pagamenti, comporta il venir meno del regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. A evidenziarlo è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13790/2024.

Benefici fiscali per le ASD: gli obblighi di documentazione

La legge n. 398/1991 è il principale riferimento normativo sul fronte delle agevolazioni fiscali previste per le ASD, sia in materia di imposte sui redditi che per quel che riguarda l’applicazione dell’IVA.

Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per un regime forfettario, con le conseguenti semplificazioni dichiarative. Il tutto però a patto di rispettare gli obblighi di documentazione e poter quindi provare di rispettare i requisiti sostanziali previsti dalla norma.

In primo luogo, quindi, l’ASD che intende beneficiare del regime agevolato è chiamata a conservare e presentare, in caso di controlli, la documentazione contabile, così come le copie di fatture e altri documenti relativi alle spese sostenute. Fondamentale inoltre provare la tracciabilità dei pagamenti, per evitare abusi in merito all’accesso alle agevolazioni fiscali.

Sui requisiti per l’accesso alle agevolazioni fiscali si è soffermata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13790 del 20 maggio, affermando che in mancanza dei documenti necessari per provare la sussistenza delle condizioni previste si decade dal regime di favore.

Il caso specifico riguarda un’ASD che, a seguito di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, non consegnava il registro riepilogativo, la copia delle fatture e dei documenti a riprova di spese e costi, così come i libri soci.

L’impossibilità per l’associazione di produrre documentazione idonea a provare il rispetto dei requisiti sostanziali richiesti, a partire dall’obbligo di garantire la tracciabilità dei versamenti, comporta il venir meno del regime di favore.

Per quel che riguarda la tracciabilità dei pagamenti, si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a garantire la trasparenza di entrate e uscite.

Nello specifico, l’articolo 25 della legge n. 133/1999 prevede, al comma 5, che i pagamenti in favore di società, enti e associazioni sportive dilettantistiche sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, ovvero mediante altre modalità idonee a garantire controlli efficaci da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il mancato rispetto della norma di cui sopra comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. In aggiunta, per le violazioni relative ad anni d’imposta precedenti al 2015, è prevista la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge 398/91.

La decadenza dalle agevolazioni fiscali non è una sanzione

L’ASD che non rispetta gli obblighi di documentazione passa quindi alle regole ordinarie in materia di redditi e IVA ma, specifica la Cassazione, non si tratta di una sanzione.

Questo un punto centrale della sentenza n. 13790/2024, in quanto si collega in maniera diretta alle conseguenze in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità.

La normativa attuale, così come modificata dall’articolo 19 della legge n. 158/2015, non prevede infatti il venir meno dei benefici fiscali di cui alla legge n. 398/91, ma come detto sopra per le violazioni successive al periodo d’imposta 2015 si applica esclusivamente una sanzione amministrativa.

Per i periodi d’imposta precedenti, per i quali la norma prevedeva espressamente la decadenza dal regime agevolato, non si applica però il favor rei.

La Corte di Cassazione afferma il principio di diritto in base al quale la perdita di un’agevolazione fiscale, se collegata al mancato rispetto delle condizioni che comportano la deroga al regime tributario ordinario, non costituisce una sanzione.

L’abolizione di una causa di decadenza dal beneficio accordato, non configura una norma più favorevole ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997 e, nel caso specifico:

“l’abolizione da parte dell’art. 19, l. n. 158/2015 dell’ipotesi di decadenza dell’agevolazione accordata alle associazioni senza scopo di lucro dalla l. n. 398/1991 per assenza dei tracciamenti dei versamenti, non configurando l’abolizione di una sanzione, non determina l’applicazione del principio del “favor rei”, proprio in quanto la non tracciabilità dei versamenti determinava semplicemente il ripristino del regime fiscale ordinario. Ne consegue che alle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina si applica tuttora quest’ultima, dovendosi escludere la retroattività della norma abrogatrice”.

La recente sentenza della Cassazione rappresenta quindi un importante invito alla diligenza per le associazioni sportive dilettantistiche, al fine di non perdere il diritto alla fruizione dei benefici riconosciuti.

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