Etichettatura vini: cosa cambia dal 1° luglio, dopo lo stop al periodo transitorio

03.05.2024 - Tempo di lettura: 7'
Etichettatura vini: cosa cambia dal 1° luglio, dopo lo stop al periodo transitorio

Etichettatura dei vini con regole transitorie fino al 30 giugno 2024. Dal 1° luglio, salvo nuove proroghe, debutteranno le nuove regole relative all’obbligatorietà di indicare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Obbligatorio indicare in etichetta il valore energetico e gli allergeni, mentre per le altre informazioni sarà possibile l’utilizzo di sistemi elettronici

 

Etichettatura dei vini, terminato il periodo transitorio previsto fino al 30 giugno, dal 1° luglio 2024 debutteranno le nuove regole relative alle informazioni obbligatorie per i consumatori.

La lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale entrano nelle etichette delle bottiglie di vini e prodotti vitivinicoli aromatizzati. L’obbligo, previsto dal Regolamento della Commissione Europea n. 2021/2117, è stato caratterizzato da due proroghe che hanno di rinviato la data di avvio delle novità.

Con il decreto del Ministero dell’Ambiente del 7 dicembre 2023 è stata inizialmente concessa una deroga, fino all’8 marzo, per l’utilizzo delle etichette riportanti il simbolo “i” IS0 2760 accanto al QR Code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale. Con il successivo decreto n. 115268, la proroga è stata estesa fino al 30 giugno 2024.

Salvo nuovi rinvii, dal 1° luglio debutteranno le novità previste dal Regolamento UE, ma con la possibilità di smaltire le etichette rimanenti non utilizzate entro giugno.

Etichettatura vini: lista ingredienti e dichiarazione nutrizionale, dal 1° luglio scatta l’obbligo

Le bevande alcoliche sono considerate come alimenti per quanto concerne le informazioni da rendere ai consumatori finali.

Questa la principale novità prevista dal Regolamento UE, che sarà pienamente applicabile a decorrere dal 1° luglio e che cambierà le regole da rispettare per produttori e venditori di vini e altri prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Seppur quindi con alcune deroghe, l’obbligo di predisposizione delle nuove etichette partirà a breve e rende pertanto necessario soffermarsi sulle regole previste per produttori e venditori.

Nell’etichettatura dei vini bisognerà aver cura di indicare dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti utilizzati.

Così come previsto dal Regolamento UE 2021/2117, nelle etichette di vini e prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione Europea sarà obbligatorio inserire:

  • la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
  • l’elenco degli ingredienti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

La dichiarazione nutrizionale dovrà fornire le informazioni relative al potere calorifico delle bevande alcoliche, così come grassi, carboidrati, zuccheri, e ancora proteine e sale. Semplificando quindi, per i vini e le altre bevande vitivinicole sarà necessario fornire ai consumatori tutte le informazioni previste ad oggi per gli alimenti commercializzati nell’Unione Europea.

Informazioni di dettaglio anche per gli ingredienti utilizzati e, in particolare, sarà necessario prestare attenzione all’indicazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.

Etichettatura dei vini: spazio a QR Code e altri sistemi elettronici

Le nuove regole in arrivo, che puntano a fornire ai consumatori un quadro informativo più chiaro su ingredienti e potere nutrizionale anche delle bevande alcoliche, devono però fare i conti con le problematiche di natura pratica per produttori e venditori delle stesse.

Nelle etichette delle bottiglie in commercio è infatti difficile indicare tutte le informazioni richieste dalla nuova regolamentazione comunitaria, ed è in tal senso che la stessa Unione Europea ha previsto la possibilità di avvalersi di mezzi elettronici per adempiere agli obblighi previsti.

La dichiarazione nutrizionale da indicare obbligatoriamente sull’imballaggio o sull’etichetta potrà infatti limitarsi al valore energetico dei vini. Per quanto riguarda invece la lista degli ingredienti, sarà obbligatorio inserire nelle etichette esclusivamente gli allergeni utilizzati.

Sarà invece possibile avvalersi di sistemi elettronici per fornire le ulteriori informazioni richieste, anche mediante l’inserimento di QR Code che rimandano a pagine web.

Le dichiarazioni nutrizionali e le liste degli ingredienti informatizzate dovranno tuttavia essere predisposte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
  • l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.

Nel rispetto delle seguenti indicazioni, che mirano anche alla tutela della privacy del consumatore, sarà quindi possibile snellire le informazioni obbligatorie da riportare sulle etichette dei vini, ad eccezione di quelle relative a valore energetico e sostanze allergizzanti, dati che bisognerà fornire in chiaro.

Possibile smaltire le etichette già stampate anche dopo il 30 giugno

Come già evidenziato in premessa, sull’avvio dei nuovi obblighi di etichettatura sono state previste due diverse proroghe. In prima battuta, la decorrenza della normativa UE era prevista a partire dall’8 dicembre scorso, ma con il decreto MASAF emanato il 7 dicembre era stato consentito l’utilizzo delle etichette già stampate, riportanti il simbolo “i” ISO 2760, accanto al QRCode, per i tre mesi successivi e quindi fino all’8 marzo.

La deroga è stata successivamente estesa dal decreto dello stesso Ministero emanato l’8 marzo, che ha quindi allungato il periodo transitorio fino al 30 giugno.

Fino a questa data è quindi ammessa l’etichettatura dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 “i” accanto al QR code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale, esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale.

Deroghe sono in ogni caso previste anche con l’avvio di fatto della nuova normativa comunitaria e, in particolare, per effetto di quanto previsto dal DM n. 115268, le etichette già stampate potranno continuare ad essere utilizzate, a patto di apporvi un adesivo riportante il termine “ingredienti” accanto al simbolo “i” o ogni altra indicazione ritenuta utile.

Anche in tal caso, le regole specifiche per lo smaltimento delle etichette già stampate ma non ancora utilizzate si applicheranno esclusivamente per i vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati sul territorio nazionale, fino ad esaurimento scorte.

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