Vietato pagare lo stipendio in contanti
La legge di Bilancio 2018 stabilisce che, a partire dal 1° Luglio 2017, i datori di lavoro o i committenti non possono più retribuire il lavoratore tramite denaro contante. Secondo il comma 910, art. 1 della legge, questa regola si applica in modo indipendente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato:
- Per i rapporti di lavoro subordinato, l’obbligo vige per ogni tipologia e durata della prestazione, anche per apprendistato, lavoro a chiamata, etc.
- I contratti di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi i compensi agli amministratori
- I contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Il comma 914 individua direttamente le tre possibili esclusioni dall’obbligo:
- I rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni (di cui l’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001)
- I rapporti che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, nel caso siano stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale
- I compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.
Il pagamento delle retribuzioni dovrà quindi avvenire attraverso una banca o un ufficio postale, con bonifico e altri strumenti di pagamento elettronico, un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o con pagamento in contanti presso lo sportello dell’istituto finanziario.Per chi violasse la norma, la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma fra i 1.000 ed i 5.000 Euro, ovvero nei casi in cui le retribuzioni vengano corrisposte con modalità diverse da quelle indicate o qualora il versamento delle somme non sia realmente effettuato (ad esempio se il bonifico bancario viene successivamente revocato).
Si evidenzia quindi che per la contestazione non sia sufficiente che il pagamento sia effettuato attraverso uno dei canali sopra citati, ma anche che il pagamento sia andato a buon fine.