Sicurezza sul lavoro: cosa cambia per i lavoratori

05.08.2024 - Tempo di lettura: 7'

Novità in arrivo per i lavoratori dei cantieri e non solo. Nella gestione del personale si dovrà fare attenzione ai nuovi obblighi legati alla sicurezza sul lavoro, introdotti dal decreto PNRR bis. Tra le altre misure: la lista di conformità dell’INL e la patente a punti

Per i lavoratori nei cantieri e non solo sarà necessario il rispetto dei nuovi obblighi previsti dal decreto PNRR bis.

Tra le altre misure, per imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, a partire dal 1° ottobre sarà necessaria la patente a punti. Il punteggio iniziale sarà di 30 crediti ma sarà permesso ai lavoratori di operare solo con punteggio di non inferiore a 15.

Le nuove regole avranno un impatto sulla gestione del personale anche per l’introduzione delle sanzioni. Il decreto PNRR bis ha inoltre introdotto la possibilità di rientrare nella lista di conformità dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si tratta di un elenco informatico, consultabile pubblicamente, la cui iscrizione permetterà di non essere sottoposti a ulteriori controlli per un periodo di un anno. La misura interessa tutte le tipologie di imprese e di lavoratori.

Sicurezza sul lavoro: le novità per i lavoratori

Sono diverse le novità che interesseranno i lavoratori nei cantieri e non solo. Ad intervenire nell’ambito della sicurezza sul lavoro è il decreto PNRR bis, il decreto legge n. 19/2024.

Dopo il via libera al testo da parte del Consiglio dei ministri, lo scorso 26 febbraio scorso, la legge di conversione (L. n. 56 del 29 aprile 2024) è stata approvata dal Parlamento.

Il decreto PNRR bis interviene direttamente sul Testo unico della sicurezza sul lavoro, il decreto legislativo n. 81/2008.

La principale novità a partire dal 1° ottobre è quella di una patente a crediti, rilasciata dall’INL, con lo scopo di potenziare le azioni di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nello specifico i cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del Testo unico citato.

Il rispetto delle nuove regole sarà molto importante soprattutto in relazione alla gestione del personale. Il decreto PNRR bis ha infatti stabilito anche ulteriori regole sui controlli.

Il comma 7 del Decreto-legge del 02 marzo 2024 n. 19 introduce la “Lista di conformità INL”. La disposizione prevede quanto segue:

“All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL».”

La regolarità nel rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro permetteranno alle imprese di essere iscritte nell’elenco in questione.

La stessa disposizione citata in precedenza prevede che:

“L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.”

Quali sono i vantaggi del rispetto delle regole per le diverse tipologie di impresa e per il relativo personale? Come stabilito dal comma 8, i datori di lavoro che sono stati inseriti nella Lista di conformità INL non saranno sottoposti a ulteriori verifiche per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione.

Nel periodo indicato non verranno previste verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti “fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.”

Per l’operatività della misura mancano le istruzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sicurezza sul lavoro: la patente a punti per i lavori nei cantieri a partire dal 1° ottobre

Un’altra novità di notevole rilievo, che sarà operativa dal prossimo 1° ottobre e interesserà imprese e lavoratori autonomi, è la patente a punti o a crediti. A prevederla è  il comma 19 dell’articolo 29 del decreto PNRR bis.

Anche in questo caso lo strumento ha il fine di potenziare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A rilasciare la patente a punti sarà l’Ispettorato del Lavoro. Il punteggio iniziale è di 30 crediti e per lavorare ne saranno necessari almeno 15.

Con punteggi inferiori il personale non potrà operare nei cantieri. È inoltre prevista una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori. L’importo non sarà comunque inferiore a 6.000 euro.

I datori di lavoro dovranno fare attenzione perché i punti si perderanno sulla base dei provvedimenti definitivi emanati nei loro confronti. Per sapere quali sono gli obblighi il cui mancato rispetto fa perdere punti si può fare riferimento alla tabella presente all’allegato 2-bis al decreto PNRR-bis.

Nel caso di più violazioni, tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, contestate nello stesso accertamento ispettivo il totale dei punti che possono essere persi non può superare il doppio di quelli previsti per la violazione più grave.

È infine necessaria una precisazione: le sanzioni si applicano anche a chi non ha la patente a crediti.

Chi si occupa della gestione del personale dovrà fare particolare attenzione agli obblighi legati alla patente a punti, che interessano i lavoratori che operano sia nei cantieri temporanei che in quelli mobili. Gli obblighi interessano sia le imprese che i lavoratori autonomi, con l’esclusione dei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Come ottenere la patente a punti

Per ottenere la patente a punti dovrà essere autodichiarato il rispetto dei requisiti.

Le condizioni da rispettare sono le seguenti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento degli obblighi formativi previsti dallo stesso decreto PNRR;
  • possesso del DURC, il Documento Unico di Regolarità contributiva;
  • possesso del DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi;
  • possesso del DURF, Documento Unico di Regolarità fiscale.

Le modalità per la presentazione della domanda per ricevere la patente saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere è prevista la revoca della patente e, dopo 12 mesi, può essere richiesto il rilascio di una nuova patente.

Nel caso di perdita di punti, che portino a una cifra inferiore a 15, non si potrà operare fino a che gli stessi non siano stati recuperati e si raggiunga nuovamente il numero minimo stabilito. Le modalità per il recupero saranno definite da un apposito decreto ministeriale.

Il 24 luglio scorso è stato presentato lo schema che sintetizza i punti cardine del provvedimento.

Le imprese potranno ottenere fino a un massimo di 100 punti in un periodo di 40 anni sulla base della storicità aziendale e per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per la storicità dell’azienda si potranno ottenere 30 crediti ulteriori.

Fino a 10 crediti, al momento del rilascio:

  • fino a 5 anni: 0;
  • da 5 a 10 anni: 3;
  • da 11 a 15 anni: 5;
  • da 16 a 20 anni: 8;
  • oltre 20 anni: 10.

Fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente. Per ogni biennio senza contestazione di violazioni viene attribuito 1 punto.

Anche per diverse attività, investimenti o formazione potranno essere ottenuti 40 ulteriori crediti:

  • fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni.

Nel primo caso 30 crediti si potranno ottenere per attività, investimenti, formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001;
  • investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri;
  • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.

Per i 10 ulteriori crediti dovranno essere realizzate attività, investimenti, formazione aggiuntiva, come ad esempio:

  • possesso di Certificazione SOA di I e II classifica;
  • applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera;
  • possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
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