Importanti novità in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

22.12.2021 - Tempo di lettura: 3'

La fine dell’anno 2021 porta con sé importanti novità nel mondo della Salute e Sicurezza sul Lavoro. La legge n.215/2021, infatti, introduce interventi importanti nell’attuale impianto normativo, puntando principalmente a rafforzare l’impegno e la consapevolezza nell’esercizio del ruolo del Datore di Lavoro e del Preposto.

Basi della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il Datore di Lavoro in materia di Salute e Sicurezza è normativamente colui sul quale ricadono tutti gli obblighi di attuazione del D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Si tratta della figura apicale per eccellenza e che, in quanto tale, detiene tutti i poteri decisionali e di spesa necessari a tutelare la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori impiegati nel proprio ambito di competenza.

Al Datore di Lavoro stanno gli obblighi di conformità dei luoghi, delle attrezzature e di quanto attiene alla prevenzione e protezione dell’operatività e della quotidianità delle persone sul luogo di lavoro. In realtà, però, questa non si attua solo con l’attenzione per la Sicurezza ‘oggettiva’, legata cioè alla sicurezza intrinseca dei luoghi e delle cose. L’approccio moderno alla Safety, infatti, indica già da tempo due elementi fondamentali nella tutela delle persone sui luoghi di lavoro: la chiara identificazione delle responsabilità e la consapevolezza dei propri comportamenti, legata di base alla giusta formazione in relazione al proprio ruolo.

Le novità che pone la legge n.215/2021 insistono proprio su questi aspetti.

Evoluzione della nomina, del ruolo e della formazione del Preposto

L’individuazione precisa dei ruoli e delle responsabilità attinenti (le cosiddette ‘nomine’) non è un argomento nuovo. La legge però mira a rafforzare il ruolo di supervisione operativa del Preposto. Qualsiasi lavoratore che, nell’esercizio della propria attività, abbia il compito gerarchico o di fatto di coordinare uno o più colleghi è definito come Preposto. Ciò fin dal D.Lgs. 81/08, ma la nuova legge n. 215/2021 riordina l’articolazione del ruolo. Nei termini più generali di queste novità, infatti, viene chiesto che:

  • venga sempre individuato esplicitamente il Preposto internamente ad una Organizzazione e anche nei confronti di un eventuale Committente (pensiamo al caso di un’attività in appalto/sub-appalto), aspetto che fino ad ora era rimandato ad un concetto di ‘fattività’;
  • i compiti del Preposto siano espletati con maggior forza, dando un accento superiore alla vigilanza e controllo, al potere di interruzione dei lavori in caso di pericolo, all’escalation verso i livelli gerarchici superiori;
  • la formazione del Preposto sia più frequente (biennale), sempre in presenza e rinnovata in seguito all’evoluzione dei rischi aziendali.

Formazione del Datore di Lavoro

Già dal 2011, il primo Accordo Conferenza Stato-Regioni dettava gli indirizzi in materia di Safety per rendere omogenei e obbligatori gli approcci alla formazione del personale a tutti i livelli. Non erano proprio tutti in realtà, essendo sempre mancata infatti l’attribuzione dello stesso obbligo verso il Datore di Lavoro. Chiariamo il concetto. Il Datore di Lavoro ha sempre avuto l’onere di organizzare ed erogare la formazione e l’addestramento per tutti i lavoratori, vincolato fra l’altro ad un’obbligazione di risultato, ma è sempre stato escluso dall’obbligo di essere lui stesso discente di training specifico.

Vero che ragionevolmente un Datore di Lavoro raggiunge il ruolo dopo passaggi gerarchici, organizzativi e di carriera, per cui si può ipotizzare che abbia comunque affrontato una formazione specifica nel tempo (da Preposto e da Dirigente). Ancora più vero che in diversi contesti, soprattutto nelle PMI, il Datore di Lavoro può assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previo superamento di un corso di formazione specifico.

Ulteriormente vero però che fosse davvero necessario formulare percorsi formativi specifici per tale ruolo: anche per esempio a indirizzo di Datori di Lavoro stranieri, abituati o comunque consapevoli di obblighi normativi diversi da quelli italiani.

A metà 2022 è quindi previsto che la Conferenza Stato Regioni si esprima in merito a contenuti e durata diretti a tale formazione verso il Datore di Lavoro.

Verifica dell’efficacia della formazione

Tornando all’obbligazione di risultato del Datore di Lavoro verso il buon fine della formazione erogata ai suoi collaboratori, l’integrazione al D.Lgs. 81/08 di questi giorni rimanda sempre al giugno 2022 per l’emanazione di indicazioni precise. La formazione obbligatoria, infatti, si è sempre rivelata debole nell’attestare la propria efficacia, benché invece aspetto indiscutibilmente fondamentale nei fatti e in termini di mutui diritti e doveri dei discenti e del Datore di Lavoro.

Come gestire il cambiamento?

Le novità non finiscono qui. Si rimanda quindi al testo della legge n.215/2021 per l’approfondimento completo e alla riflessione fondamentale in merito a quanto detto: come gestire al meglio nuove nomine, nuove necessità di formazione, nuovi aspetti di verifica dell’efficacia della formazione? Come essere sicuri di essere capillari e accurati nella gestione di questo cambiamento e di innescare il giusto meccanismo di programmazione, consuntivazione e archiviazione degli obblighi?

La digitalizzazione dei processi è ormai imprescindibile nel dirimere l’aumento di complessità gestionale nel mondo HR in generale e Safety in particolare. Ciò necessita però di strumenti adeguati, come il  software per la sicurezza sul lavoro.

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