Esonero contributivo lavoratrici madri: le istruzioni per i datori di lavoro
Dal 1° gennaio è in vigore un esonero contributivo del 100 per cento dei contributi, fino a un massimo di 3.000 euro all’anno, per le lavoratrici madri con almeno due figli. Nell’apposita circolare dell’INPS sono riepilogati i requisiti e i criteri per il calcolo dell’importo. L’istituto ha fornito anche le istruzioni sugli adempimenti a carico dei i datori di lavoro
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un esonero contributivo del 100 per cento, per le lavoratrici madri di due figli, fino a un importo massimo di 3.000 euro all’anno.
A partire dallo scorso mese di gennaio e fino al 31 dicembre 2024 i datori di lavoro possono ricevere le domande da parte delle lavoratrici che rispettano i requisiti per ottenere l’agevolazione.
Per l’anno in corso l’esonero contributivo è riconosciuto alle lavoratrici madri di due figli, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Una volta ricevute le domande, i datori di lavoro dovranno provvedere alla compilazione dei flussi Uniemens relativi alle denunce retributive. Le istruzioni sono state fornite dall’INPS nella circolare numero 27 del 31 gennaio 2024. Il documento di prassi fornisce anche le indicazioni per il conguaglio.
Esonero contributivo lavoratrici madri: requisiti e domanda al datore di lavoro
L’esonero contributivo per le lavoratrici madri è previsto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, con requisiti differenti per le diverse annualità.
L’agevolazione è destinata alle lavoratrici madri di almeno due figli nel 2024 e di almeno tre figli nei due anni successivi. L’accesso all’agevolazione è previsto sia per il settore pubblico che privato, compreso il settore agricolo. Sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Il requisito del contratto di lavoro a tempo indeterminato è verificato anche nel caso di contratto di anche apprendistato o part-time.
Come sottolineato nella circolare numero 27/2024 dell’INPS:
“Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).”
Le somme, inoltre, non rientrano tra gli aiuti di Stato e non sono quindi soggette all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Mentre gli importi sono cumulabili con gli esoneri relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro in vigore, devono essere considerati strutturalmente alternativi al cosiddetto “taglio del cuneo contributivo”, previsto nella percentuale del 7 per cento per le retribuzioni fino a 1.923 euro e del 6 per cento per quelle superiori fino alla soglia di 2.692 euro.
Come anticipato, il datore di lavoro riceverà le domande delle lavoratrici madri, comprese quelle che hanno bambini in adozione o in affidamento. Le lavoratrici madri dovranno anche comunicare i codici fiscali dei propri figli. Tale comunicazione può essere effettuata anche dalla beneficiaria dell’agevolazione direttamente all’INPS, attraverso il servizio messo a disposizione dallo stesso Istituto. La dichiarazione va inviata entro 7 mesi a partire dal mese successivo a quello in cui si riceve l’esonero per la prima volta.
Il datore di lavoro dovrà quindi esporre l’esonero spettante nelle denunce retributive, secondo le indicazioni fornite dall’INPS.
Esonero contributivo lavoratrici madri: le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemes
La circolare INPS numero 27 del 31 gennaio 2024 fornisce le istruzioni relative alla modalità di esposizione delle informazioni relative all’esonero nel flusso Uniemens.
La procedura può essere effettuata a partire dalla competenza di febbraio 2024. Devono essere valorizzati l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “DenunciaIndividuale”.
All’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, devono essere valorizzati i seguenti elementi di “InfoAggcausaliContrib:
- nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore:
- “ELA3” relativo a “Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023” nei casi in cui siano presenti almeno tre figli;
- “ELA2” relativo a “Esonero articolo 1, comma 181, legge n. 213/2023” in presenza di due figli;
- l’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere presente tante volte quanti i figli presenti e deve essere valorizzato con il con i rispettivi codici fiscali. Se la lavoratrice utilizza il servizio INPS per la comunicazione del codice fiscale, dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere inserito il valore “CF_PERS_FIS”, solo in presenza del codice fiscale;
- nell’ elemento “AnnoMeseRif” devono essere indicati l’anno e il mese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento “BaseRif” deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, in riferimento ai mesi arretrati;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” deve essere indicato l’importo conguagliato.
Nel documento di prassi dell’INPS sono anche riportate le istruzioni che devono prendere come riferimento i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, per le quali si rimanda alla consultazione integrale del documento di prassi.
Un paragrafo è inoltre dedicato alle modalità di esposizione dell’esonero da parte dei datori di lavoro agricoli, i quali dovranno utilizzare il flusso Uniemens – PosAgri.
In tal caso si dovrà valorizzare l’elemento valorizzazione in degli elementi del campo “DenunciaAgriIndividuale”, nell’elemento “DatiAgriRetribuzione”:
- nel caso di tre o più figli:
- il campo “Tipo Retribuzione/CodiceRetribuzione” con il codice “Y”;
- il campo “AgevolazioneAgr/CodAgio” con il codice Agevolazione “LG”.
- nel caso di due figli:
- il campo “Tipo Retribuzione/CodiceRetribuzione” con il codice “Y”;
- il campo “AgevolazioneAgr/CodAgio” con il codice agevolazione “LF”.
Esonero contributivo lavoratrici madri: il calcolo dell’importo
Le indicazioni sul calcolo dell’importo dell’esonero contributivo per le lavoratrici madri sono fornite all’interno della circolare dell’INPS.
L’esonero in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.
Il requisito viene soddisfatto al momento della nascita del figlio e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita. Non è prevista quindi una decadenza in caso di premorienza o uscita del figlio dal nucleo familiare.
Per l’anno 2024, il beneficio decade nel mese in cui il secondo figlio raggiunge il decimo anno di età. Per gli anni 2025 e 2026, invece, la decadenza è prevista al raggiungimento del 18° anno di età del terzo figlio.
L’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024 è fissato nella misura massima di 3.000 euro all’anno ed è riparametrato mensilmente. Il limite massimo mensile è, quindi, di 250 euro. L’importo relativo al singolo giorno di fruizione è di 8,06 euro. Gli stessi importi devono essere presi in considerazione anche in caso di contratto part-time.