Transizione 5.0, le novità del decreto attuativo

16.09.2024 - Tempo di lettura: 5'
Transizione 5.0, le novità del decreto attuativo

Il decreto attuativo per il credito d’imposta Transizione 5.0 definisce tempi, regole e condizioni per la fruizione delle agevolazioni. Un focus sulle principali novità

 

Il piano Transizione 5.0 è pronto finalmente a partire, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atteso decreto attuativo.

Il provvedimento, approdato in GU il 6 agosto, delinea tempi, regole e condizioni specifiche per l’accesso alle agevolazioni, con importanti dettagli sul fronte del requisito essenziale del risparmio energetico.

Rispetto al bonus 4.0, il nuovo incentivo per gli investimenti in beni strumentali prevede come requisito essenziale la riduzione dei consumi energetici, da conseguire come conseguenza diretta del completamento del progetto di innovazione.

Un requisito che dovrà essere certificato ex ante ed ex post e che rientrerà nell’iter di adempimenti funzionali sia all’accesso che al calcolo del credito d’imposta.

Transizione 5.0, nel decreto attuativo: il perimetro degli investimenti ammessi al credito d’imposta

L’analisi dei punti centrali del decreto attuativo relativo al credito d’imposta Transizione 5.0 non può che partire dal perimetro dei progetti di innovazione agevolabili.

In prima battuta, il provvedimento congiunto MIMIT-MEF conferma l’applicazione retroattiva della misura, che si applicherà agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. La scadenza ultima è invece ancorata alla data del 31 dicembre 2025.

Il bonus Transizione 5.0 include, tra le spese agevolabili, quelle relative a beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio di impresa e interconnessi al sistema di gestione della produzione aziendale, di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016, con alcune innovazioni importanti.

La prima, come detto in apertura, è relativa al requisito della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, pari almeno al 3% o, in alternativa, al 5% se si terrà conto dei processi interessati dall’investimento.

Rispetto al credito d’imposta Transizione 4.0, nel novero delle spese agevolabili rientreranno anche quelle relative a beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, così come le spese per attività di formazione, a patto che rientrino nel più generale progetto di innovazione messo in campo.

Tra i beni immateriali agevolabili come investimenti trainati rientreranno anche i software per la gestione di impresa, se acquistati nell’ambito di progetti di innovazione che comprendano investimenti in:

“sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”)”.

Sul fronte dell’estensione del credito d’imposta alle spese di formazione, si applica il limite del 10 per cento – da calcolare sulla base degli investimenti trainanti effettuati – nel rispetto del limite generale di 300.000 euro.

Nel plafond massimo potranno rientrare:

  • le spese relative ai formatori;
  • i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale dipendente (limitatamente al costo aziendale per le ore\giornate di formazione) nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Bonus Transizione 5.0 anche per più progetti di innovazione

Il credito d’imposta si applica a più tipologie di investimenti, ragion per cui il decreto attuativo specifica che sarà possibile richiedere l’accesso al Piano Transizione 5.0 anche per più progetti di innovazione, per una o più strutture produttive relative al medesimo beneficiario.

Sono però previsti chiari limiti e il primo riguarda la necessità di chiusura dei singoli progetti prima dell’avvio delle pratiche per l’accesso al credito per nuovi investimenti.

Nel decreto attuativo si legge infatti che:

“I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all’articolo 12, comma 9, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 12, comma 7.”

Nessun “doppio binario” quindi per le imprese, fermo restando la possibilità di fruizione del credito d’imposta per più progetti, nel rispetto del limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario.

Il calcolo del credito d’imposta Transizione 5.0: aliquote e limiti

La riduzione dei consumi energetici non è solo un requisito essenziale per l’accesso al credito d’imposta, ma anche uno dei parametri utilizzati per il calcolo delle somme spettanti.

Nello specifico, in caso di riduzione dei consumi non inferiore al 3% in relazione alla struttura produttiva, o al 5% per i singoli processi, l’importo spettante ammonta al:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro;
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro;
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro.

Nel caso di riduzione dei consumi energetici complessiva superiore al 6%, o al 10% guardando ai singoli processi, l’importo sarà pari al:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro;
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro;
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro.

Il valore del credito d’imposta spettante sale ancora in caso di riduzione dei consumi superiore al 10% o al 15% ed è pari al:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro
  • 25% oltre i 2.500.000 di euro di investimenti e fino a 10.000.000 di euro;
  • 15% per gli investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro.

I tre step per accedere al credito d’imposta Transizione 5.0

Dal decreto attuativo arrivano inoltre regole e tempistiche nel dettaglio sul fronte della procedura per l’accesso al credito d’imposta.

Il bonus Transizione 5.0 richiede innanzitutto la presentazione di una certificazione ex ante circa la riduzione dei consumi energetici conseguibile, che a conclusione del progetto di innovazione dovrà essere affiancata dalla certificazione ex post contenente i dati effettivi e definitivi.

Le certificazioni potranno essere rilasciate dai soggetti individuati dall’articolo 15, comma 6 del decreto attuativo, ossia:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Il rilascio della certificazione ex ante sarà fondamentale ai fini dell’avvio del flusso comunicativo per la prenotazione del credito d’imposta.

Nella comunicazione di prenotazione, da inviare al GSE in modalità telematica, bisognerà infatti inserire anche la prima certificazione, unitamente ai dati del progetto che si intende effettuare.

Superato il primo passaggio, entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) sarà necessario inviare una comunicazione di conferma, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.

Entro i successivi cinque giorni il GSE comunicherà all’impresa la conferma dell’importo prenotato, o il nuovo valore in caso di modifica ai dati contenuti nel primo flusso trasmesso.

A conclusione del progetto di innovazione, ed entro la data ultima del 28 febbraio 2026, dovrà essere trasmessa la comunicazione di completamento, contenente tra le altre cose i dettagli degli investimenti effettuati nonché la certificazione ex post, relativa ai risparmi energetici conseguiti.

Il GSE comunicherà all’impresa il credito d’imposta utilizzabile in compensazione entro i successivi dieci giorni e, dopo ulteriori dieci giorni, le somme spettanti potranno essere effettivamente fruite dall’impresa.

Entro il 31 dicembre 2025 sarà possibile utilizzare il credito anche in un’unica quota. Successivamente, la quota residua sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

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