Transizione 5.0, le comunicazioni al GSE per l’accesso al credito d’imposta

20.06.2024 - Tempo di lettura: 9'
Transizione 5.0, le comunicazioni al GSE per l’accesso al credito d’imposta

Ex ante, in itinere ed ex post: l’accesso al bonus Transizione 5.0 richiede all’impresa l’obbligo di invio di più comunicazioni al GSE. Le regole per l’accesso al credito d’imposta

 

Transizione 5.0, comunicazioni in più fasi per l’accesso al credito d’imposta.

Nell’ottica di un maggior monitoraggio dei beni agevolabili, e ai fini di non superare il tetto massimo di spesa, la possibilità di beneficiare del bonus Transizione 5.0 si lega all’obbligo di trasmettere tre tipologie di comunicazioni al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

Dalla comunicazione ex ante per la prenotazione del credito, alla comunicazione in itinere per la conferma delle somme richieste, fino alla comunicazione conclusiva, un focus degli adempimenti che caratterizzeranno il piano Transizione 5.0.

Transizione 5.0, le comunicazioni al GSE per l’accesso al credito d’imposta

È al comma 10, articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024 che sono dettagliate le diverse tipologie di comunicazione necessarie ai fini dell’accesso al bonus Transizione 5.0.

Il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, subordinato al raggiungimento di specifici target di risparmio energetico, si basa su un sistema di monitoraggio capillare e continuo, anche al fine di garantire il rispetto del tetto massimo di spesa.

Quali sono quindi gli adempimenti necessari?

In primo luogo, le imprese che intendono investire in beni strumentali green saranno chiamate ad inviare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) una comunicazione descrittiva del progetto di investimento e del relativo costo, alla quale sarà necessario allegare una certificazione – rilasciata da un valutatore indipendente – della riduzione dei consumi energetici conseguibile.

Partirà quindi il flusso di comunicazione tra GSE e Ministero delle Imprese e del Made in Italy: i dati trasmessi dalle imprese saranno trasmessi mensilmente, al fine di assicurare che l’importo dei progetti prenotati rientri nel plafond di risorse complessivamente disponibili.

Per il bonus Transizione 5.0 obblighi di comunicazione anche in itinere

Questi i passaggi che caratterizzeranno la fase di prenotazione del credito d’imposta, ma gli obblighi di comunicazione seguiranno anche l’andamento del progetto di investimento.

La possibilità di utilizzare il credito d’imposta spettante è infatti subordinata all’invio di comunicazioni periodiche volte a fare il punto dell’avanzamento dell’investimento.

La prima scatterà entro i 30 giorni successivi alla prenotazione del bonus Transizione 5.0: sarà necessario dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore e di aver versato un acconto pari almeno al 20% del costo complessivo. L’omesso invio della comunicazione a conferma della precedente prenotazione comporterà la decadenza dal beneficio.

Le comunicazioni trasmesse saranno il criterio utilizzato dal GSE per la determinazione del credito d’imposta utilizzabile, nel limite dell’importo prenotato inizialmente.

Transizione 5.0, nella comunicazione finale la prova del risparmio energetico conseguito

La comunicazione ex post, a completamento dell’investimento, chiude il cerchio del dialogo costante tra imprese, GSE e MIMIT.

Nel flusso conclusivo l’impresa dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti, sulla base di quanto previsto nella prima comunicazione di prenotazione trasmessa. conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Così come previsto dal comma 17, articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, sarà il decreto attuativo MIMIT e MEF a stabilire le regole operative delle diverse comunicazioni, tra cui contenuto, modalità e termini di trasmissione di comunicazioni, certificazioni e ulteriore documentazione per l’accesso al beneficio, compresa l’attestazione dell’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione e produzione o alla rete di fornitura, la congruità e la pertinenza delle spese sostenute.

Certificazione degli investimenti ex ante ed ex post

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la comunicazione di prenotazione così come quella di completamento dell’investimento dovrà essere accompagnata da:

  • una certificazione, da allegare all’invio ex ante, degli obiettivi di risparmio energetici conseguibili;
  • una certificazione relativa all’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Dal decreto attuativo si attende l’individuazione dei requisiti – anche in termini di imparzialità, indipendenza, onorabilità e professionalità – dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni necessarie per fruire del credito d’imposta.

Tra questi rientreranno in ogni caso:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352 (si veda il sito ENEA per ulteriori informazioni).

Il costo per il rilascio delle certificazioni sarà coperto dal bonus Transizione 5.0 per le piccole e medie imprese: le spese sostenute sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo pari a un massimo di 10.000 euro.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. È possibile utilizzare il credito in una o più quote fino al 31 dicembre 2025, con eventuali eccedenze suddivise in 5 quote annuali.

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